Con la volontaria, pensione più vicina e più pesante. I versamenti volontari, infatti, possono essere effettuati dai lavoratori che hanno cessato o solo interrotto un’attività lavorativa al fine di assicurarsi comunque il perfezionamento dei requisiti necessari a raggiungere il diritto alla pensione e/o per incrementare l’importo. Può essere richiesta, per esempio, allo scadere di un contratto a termine che non sia seguito da un’immediata successiva assunzione. Per avvalersi della volontaria serve il rilascio di un’autorizzazione dall’Inps.

I contributi volontari. I versamenti di contributi volontari possono essere effettuati dai lavoratori che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, al fine di:

 

  • perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto a una prestazione pensionistica;

     

  • incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

    Può essere richiesta, per esempio, allo scadere di un contratto a termine che non sia seguito da un’immediata successiva assunzione. Come tale, allora, la copertura «volontaria» torna utile ai fini della maturazione di annualità complete di contributi ai fini pensionistici: chi abbia uno, due o più esperienze di attività lavorative in un anno può fare ricorso ai contributi volontari per coprire gli «spezzoni» di inattività (se non siano già coperti dalla contribuzione di Aspi o mini-Aspi). In questi casi, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria non deve essere richiesta ripetutamente a ogni occasione di disoccupazione, perché una volta ottenuta esplica efficacia anche per i periodi successivi alla nuova occupazione. Ogni volta la decorrenza del versamento dei contributi volontari si fisserà al primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato (nel caso di lavoratori dipendenti) ovvero al primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti (nel caso di lavoratori autonomi). In tali ipotesi, evidentemente, occorrerà ricalcolare i contributi per i periodi inferiori al trimestre versando un importo ridotto (il calcolo può avvenire con l’ausilio del call center dell’Inps, dichiarando i dati da sostituire all’operatore; oppure utilizzando la procedura online sul sito internet dell’Inps per pagamenti online o per generare un nuovo Mav stampabile).

    In caso di rioccupazione in data successiva all’autorizzazione, il lavoratore può anche chiedere all’Inps la rideterminazione della misura stessa del contributo volontario da versare (cioè la sua entità che dipende dalla «retribuzione» di riferimento). Il nuovo importo sarà ricalcolato tenendo conto delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la ripresa dei versamenti volontari. La richiesta di rideterminazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. I versamenti sono adeguati ai nuovi importi con decorrenza dal trimestre successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. Nel caso in cui non venga richiesta la rideterminazione del contributo l’importo da versare resta quello assegnato originariamente al momento del rilascio dell’autorizzazione.

    La richiesta di autorizzazione dei versamenti. Per effettuare i versamenti volontari occorre ottenere l’autorizzazione dall’Inps, o da altro Ente di appartenenza, il cui rilascio è però subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo. L’autorizzazione, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:

     

  • sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro (aspettativa per motivi di famiglia, ecc_);

     

  • sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge oppure disposizioni contrattuali successivi al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero);

     

  • attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;

     

  • integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.

    Ancora, possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata; mentre non possono effettuare versamenti volontari i titolari di pensione diretta. Infine, si tenga conto che l’autorizzazione concessa non decade mai; pertanto i versamenti volontari anche se interrotti possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.

    I requisiti per la contribuzione volontaria. Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

     

  • almeno 5 anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;

     

  • almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

    I requisiti richiesti, per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.

    Il costo dei contributi volontari. La riforma del 1997 (dlgs n. 184/1997) stabilisce con quali modalità deve essere determinato l’importo del contributo dovuto dai lavoratori in relazione alla categoria di appartenenza (dipendenti, autonomi, agricoli, domestici, ecc..) e alle retribuzioni ovvero redditi percepiti.

    Lavoratori dipendenti. Per i lavoratori dipendenti, la nuova disciplina ha abolito le classi di contribuzione volontaria, che sono tuttora vigenti soltanto per i soggetti autorizzati entro il 12 luglio 1997, e ha fissato un limite massimo di retribuzione sul quale determinare il contributo. L’importo del contributo dovuto è settimanale ed è calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria effettuata anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda. Tale media rappresenta la «retribuzione media imponibile» a cui, applicando l’aliquota di contribuzione obbligatoria (si veda più avanti), si ottiene l’importo esatto del contributo da versare. La retribuzione deve comunque rispettare il «minimale», pari al 40% della pensione minima; su base settimanale (che è quella di riferimento del contributo che, come detto, va calcolato «su base settimanale»), per il 2014, il minimale di retribuzione è pari a 200,35 euro.

    Artigiani e commercianti. Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo dovuto è mensile ed è determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda. Una volta determinato questo reddito medio, occorre verifica a quale delle otto «classi di reddito» prefissate dalla legge rientra. Individuata la classe di appartenenza, si ottiene il contributo mensile da versare che risulta pari al prodotto tra l’aliquota di contribuzione obbligatoria e il «reddito medio imponibile» prefissato dalla legge per ciascuna delle otto «classi di reddito».

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