Ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, del Codice della Strada (aggravante dell’avere causato un incidente), nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi

–          sia l’urto del veicolo contro un ostacolo

–          che la sua fuoriuscita dalla sede stradale

a tal fine non sono invece previsti né i danni alle persone, né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purchè significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni.
Lo sbandamento di un auto e il conseguente urto contro il guard-rail risultano circostanze idonee a integrare la nozione di incidente ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, del Codice della Strada.

Nella fattispecie, il veicolo, in orario notturno, risultava avere urtato un muro di cinta costeggiante la pubblica strada.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza del 5 marzo 2014, n. 10541