Nel risarcimento dei danni per morte di un congiunto a seguito di un incidente stradale avvenuto in una strada provinciale, pur dovendosi applicare alla Provincia, quale custode e manutentore della strada, il criterio dell’inversione dell’onere della prova, non è imputabile a essa alcuna responsabilità nel caso in cui venga accertato il fattore esterno costituito dal fatto che lo stesso danneggiato ha interrotto il nesso eziologico tra la cose in custodia e l’evento lesivo.

Cassazione civile  sez. III, sentenza del 10 marzo 2014 n. 5494