L’IVASS ha posto in pubblica consultazione e lo schema di Regolamento recante aggiornamenti al vigente Regolamento ISVAP n. 36/2011 in materia di investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche.

Lo schema di Regolamento in pubblica consultazione intende aggiornare l’esistente Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011.

 Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS entro il 10 luglio 2014 al seguente indirizzo di posta elettronica: modificheregolamento36@ivass.it, utilizzando le apposite tabelle allegate.

In occasione della recente pubblica consultazione  sul recepimento delle linee guida EIOPA  per la preparazione a Solvency II, erano pervenuti alcuni commenti con richieste di modifiche alla normativa secondaria in materia di investimenti delle imprese di assicurazione (Regolamento ISVAP 36/2011). Tali richieste non furono prese in considerazione dall’Istituto, in quanto non pertinenti all’oggetto della consultazione; peraltro, la necessità di avviare tempestivamente la preparazione a Solvency II suggeriva di focalizzare l’attenzione solo sulle questioni essenziali. E’ stata successivamente svolta una riflessione sulle richieste pervenute dal mercato in quella e in altre sedi informali che ha evidenziato l’opportunità di

ampliare la possibilità per le imprese di assicurazioni di investire e di diversificare i propri investimenti, tenendo anche conto dei presidi di controllo interno aggiunti o rafforzati in vista della preparazione a Solvency II.

 Le modifiche apportate allo schema di Regolamento n. 36/2011 si propongono di realizzare il suddetto ampliamento, che consentirebbe alle compagnie di diversificare meglio i propri investimenti disponendo di un ventaglio più articolato di combinazioni rischio-rendimento. Esse, motivate da fini prudenziali, vanno anche nella direzione di favorire l’ampliamento degli strumenti di finanziamento dell’economia, direzione attualmente indicata da varie istanze nazionali e internazionali.

 Le modifiche ed integrazioni apportate interessano prevalentemente la Parte III del  Regolamento n. 36/2011, dedicata alle disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche e in particolare:

– i Titoli I e II, per quanto concerne le categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, rispettivamente, dei rami vita e danni;

– il Titolo III per quanto riguarda i poteri dell’IVASS.

 Di seguito si evidenziano gli articoli sottoposti a revisione:

Parte III – Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche

 Nei Titoli I (Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell’assicurazione diretta sulla vita di cui all’articolo 36 del decreto) e II (Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche  dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita di cui all’articolo 37 del decreto), agli articoli 17 e 23 (Categoria A – Investimenti) sono introdotte le seguenti modifiche:

– gli investimenti in titoli di capitale non negoziati in mercati regolamentati (A3.1b)), sono ampliati includendovi anche le società a responsabilità limitata. Inoltre l’obbligo della certificazione del bilancio è mantenuto, riconsiderandone però la durata attraverso l’eliminazione del requisito della certificazione per gli ultimi 3 anni di bilancio. Per ragioni di uniformità il nuovo trattamento del requisito della certificazione

del bilancio è stato esteso ai titoli di debito corporate non negoziati in mercati regolamentati (A21.2b));

– con riferimento alla macroclasse A5) (investimenti alternativi) è eliminato il limite del 5% delle riserve tecniche riferito al complesso degli investimenti di cui alle classi A5.2a) e A5.2b). E’ invece mantenuto il limite generale del 10% delle riserve tecniche applicabile all’intera macroclasse.

 Nel Titolo III (Disposizioni comuni in materia di ammissibilità all’articolo 30 (Inosservanza delle disposizioni e poteri dell’IVASS), al comma 3, è introdotta la possibilità per l’IVASS di autorizzare le imprese ad operare investimenti sia in attivi diversi da quelli previsti dal Regolamento, sia in misura eccedente rispetto ai limiti quantitativi prefissati dal Regolamento stesso. A seguito di istanza motivata dell’impresa, l’autorizzazione sarebbe rilasciata – per uno o più investimenti – al ricorrere di alcuni presupposti legati alla dimostrata capacità di valutazione e gestione del rischio, alla coerenza tra attivi e passivi nonché al rispetto del

fabbisogno di solvibilità anche in un’ottica di medio-lungo periodo, tenendo cioè anche conto

dell’assorbimento di capitale di vigilanza che tali investimenti comporteranno nel nuovo

regime di solvibilità Solvency II.

 Si prevede che le modifiche che saranno definite a seguito della pubblica consultazione

entreranno in vigore con riferimento alle comunicazioni degli attivi a copertura delle riserve

tecniche relative al terzo trimestre 2014.

 Valutazione di impatto

 Infine, con riguardo alla valutazione dell’impatto delle modifiche proposte, l’Istituto ha provveduto ad analisi quantitative dei dati trimestrali sulla composizione degli investimenti a copertura delle riserve tecniche al livello di mercato e di singole imprese, dai cui risultati si evince che i proposti interventi di modifica regolamentare sono suscettibili di produrre importanti benefici in termini di migliore selezione degli investimenti, senza ledere la stabilità delle imprese né compromettere la tutela degli assicurati.