di Debora Alberici 

Aumentano i soggetti responsabili dell’evasione fiscale all’interno delle imprese. Infatti, l’amministratore di fatto risponde penalmente della mancata presentazione della dichiarazione al pari e in concorso con il rappresentante legale della società. Mettendo sullo stesso piano in tutto e per tutto gestore e titolare dell’impresa, la Cassazione, con sentenza 26468 del 19/6/2014, ha respinto il ricorso di un amministratore di fatto accusato d’omessa presentazione della dichiarazione Iva. Con questa interessante motivazione la terza sezione penale ha inoltre chiarito che l’obbligo di presentazione della dichiarazione sussiste anche in caso di fatture false e di prezzi mai riscossi. In motivazione si legge che quanto alla responsabilità dell’amministratore di fatto, la tesi difensiva secondo cui del reato omissivo proprio potrebbe rispondere soltanto il soggetto sul quale incombe l’obbligo relativo, non può trovare accoglimento. Da un lato, perché si porrebbero a carico dell’amministratore di diritto (anche se solo un prestanome) tutte le omissioni civilmente e penalmente rilevanti, mentre verrebbe esclusa ogni responsabilità di chi effettivamente gestisce la società, dall’altro perché, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, specie in tema di reati fallimentari, l’amministratore di fatto è equiparato all’amministratore di diritto, tanto che risponde dei delitti di cui agli artt. 216 e ss. l.fall., anche a prescindere, dalla responsabilità, quale correo, dell’amministratore di diritto.