di Daniele Cirioli  

Sono soggette alla contribuzione di solidarietà (10%) le somme versate dalle p.a. ai fondi pensione a favore dei propri dipendenti. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 8831/2013.

I chiarimenti arrivano a seguito delle richieste delle pubbliche amministrazioni coinvolte nell’avvio alle adesioni ai fondi pensione Perseo e Sirio, circa l’obbligo di versamento del contributo di solidarietà alle casse pensioni della gestione dipendenti pubblici. L’obbligo deriva dalla legge n. 153/1969 che ha assoggettato a contribuzione previdenziale tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro e con esclusione di voci tassativamente indicate. Successivamente la legge n. 103/1991 ha fornito interpretazione autentica della predetta norma chiarendo che «sono escluse dalla retribuzione imponibile, ai fini previdenziali ed assistenziali, le contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative e assistenziali, a favore dei lavoratori e dei loro familiari nel corso del rapporto di lavoro o dopo la sua estinzione». Il dlgs n. 124/1993 e il dlgs n. 252/2005 (entrambi i provvedimenti disciplinanti la previdenza integrativa), hanno confermato l’obbligo al versamento del contributo di solidarietà, pari al 10% delle quote e delle contribuzioni a carico dei datori di lavoro, destinate ai fondi di previdenza complementare rivolti ai dipendenti pubblici, ivi compresi Perseo e Sirio.

L’Inps precisa inoltre l’obbligo per i datori di lavoro di denunciare le quote e le contribuzioni per i dipendenti iscritti alla gestione pubblici dipendenti nel flusso Uniemens, ListaPosPa, valorizzando l’elemento «quota datore di lavoro L.166/91 e contributo L.166/91». Infine, ricorda che il contributo di solidarietà va versato dai datori di lavoro attraverso il canale F24, utilizzando la causale P-06 sulle casse pensionistiche interessate, entro il giorno 16 del mese di scadenza.