di Stefano Manzelli  

Non ha nessuna responsabilità il poliziotto municipale che cercando di trattenere un ciclista negligente contribuisce suo malgrado alla rovinosa caduta del trasgressore. Anche i vigili infatti possono alzare un po’ il tono almeno nei controlli stradali e se del caso aggrapparsi al portapacchi della bicicletta per identificare il ciclista indisciplinato. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. IV pen., con la sentenza n. 20118 del 9 maggio 2013. Una vigilessa altoatesina ha fermato un’anziana ciclista che invece di fermarsi per conciliare ha tentato di scappare provocando la reazione dell’agente che ha immediatamente afferrato il retro del velocipede contribuendo a provocare la caduta della signora. Contro la conseguente assoluzione per il reato di lesioni colpose a danno del vigile gli eredi dell’energica ciclista hanno proposto ricorso in Cassazione ma senza successo. L’identificazione anche forzata dei responsabili delle infrazioni stradali è una competenza propria della polizia municipale che a parere del collegio deve ritenersi dotata dei poteri strettamente funzionali a questo tipo di controlli stradali. Tale attività può comportare, se necessario, anche lo stop fisico del trasgressore. In pratica, prosegue il collegio, la polizia municipale «deve reputarsi dotata, in ragione dei propri fini istituzionali, dei poteri strettamente funzionali al compimento dell’attività di accertamento delle infrazioni. Tale attività può estrinsecarsi anche, ove necessario, nell’atto di fermare i trasgressori al fine di procedere alla contestazione delle violazioni». In buona sostanza, trattenere un velocipede per impedire al trasgressore di scappare a parere della Corte risulta un’attività proporzionata rispetto al fine istituzionale perseguito.