Franchigia e premi flessibili tagliati a misura di professionista, copertura postuma ma, soprattutto, un disciplinare dettagliato senza clausole sulle attività del perito industriale. E quindi senza il rischio di un mancato risarcimento. E se, poi, ci sono situazioni particolari di danno, queste saranno valutate da un Comitato ad hoc composto, tra gli altri, anche da un rappresentante del Cnpi. La nuova copertura assicurativa per i periti industriali, per la prima volta estesa anche alle nuove forme societarie (studi associati o società tra professionisti) parte anche da qui, da un principio chiave: tenere indenne l’assicurato per tutti i danni che derivano da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi errore professionale. Il tutto è il risultato della collaborazione tra il Cnpi e il Broker Assicurativo Marsh S.p.a. (che ha vinto la gara pubblica di selezione indetta dal Cnpi) grazie al quale è stato siglato un accordo quadro per una polizza Rc Professionale + Rct+Rco e Tutela Legale che è stato accolto con da Aig Europe Limited.

Il contesto legislativo

Come è noto la stipula di una convenzione assicurativa nasce da un passaggio dell’art. 5 del dpr 7 agosto 2012, n. 137 che, oltre a prevedere l’obbligo dal 13 agosto 2013 di assicurazione a tutela di eventuali danni al cliente dà facoltà ai consigli nazionali e agli enti previdenziali di negoziare idonee convenzioni collettive nazionali. In base alla legge il professionista è tenuto a rendere noto al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva e che la violazione di questa disposizione costituisce illecito disciplinare. In base a questa facoltà il Cnpi ha innanzitutto individuato lo schema contrattuale più adeguato e, in seconda battuta, lo ha sottoposto, con la collaborazione del broker alle principali compagnie di assicurazione. Si tratta di una convenzione per così dire «aperta», quindi qualora si manifestasse l’interesse da parte di altre società a sottoscriverne una analoga, se non migliore, si potrà procedere alla sottoscrizione di ulteriori convenzioni.

I principi chiave della polizza

Uno dei punti fondanti della nuova polizza è quella di coprire gli eventuali danni non solo del singolo professionista ma anche di studi associati di periti industriali di vari specializzazioni e di Società tra professionisti con soggetti diversi dal perito industriale (geometra, perito agrario, agrotecnico, dottore agronomo e dottore forestale e architetto). Qualora fosse compresa anche la figura professionale dell’ingegnere è stato stipulato a tutela un ulteriore accordo, con un altro testo e altre tariffe predefinite. Un altro dei nodi cruciali, nel passato al centro di gravi contenziosi, era quello delle competenze. In questo senso l’accordo stipulato non lascia più adito a dubbi: ad essere assicurate, infatti, sono tutte le attività proprie del perito industriale e quindi l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato per tutti i danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi errore commesso dal professionista. Per ulteriore chiarezza, poi, nella polizza è contenuto un elenco che identifica tutte le attività non comprese nella copertura mentre, solo in via esemplificativa e non limitativa, sono elencate quelle più importanti di competenza di periti industriali. Inoltre l’assicuratore s’impegna a non sollevare alcun problema di incompetenza professionale in sede di trattazione stragiudiziale del sinistro qualora il valore non sia superiore a 50 mila euro. E ancora la copertura si estende non solo all’attività professionale, ma anche alla Rct per la conduzione dell’ufficio e alla Rco per i dipendenti o i visitatori. Previsto, poi, il vincolo di solidarietà, che prevede nel caso in cui l’assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, che l’assicuratore risponda di quanto dovuto in solido dall’assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. Tra gli altri punti di forza, la polizza prevede la retroattività illimitata se si era già assicurati, oppure 5 anni di copertura con la possibilità di acquistare l’illimitata con versamento di un premio «una tantum» e una copertura postuma per cessata attività o decesso 2 anni gratuiti, con la possibilità pagando un ulteriore analogo premio di estenderli fino a 10. Infine, sempre a garanzia dell’iscritto assicurato la polizza stabilisce la nascita di un comitato di valutazione composto da un rappresentante del Cnpi, uno dell’assicuratore, e uno del broker dedicato alla valutazione delle situazioni di danno particolari per tipologia e dimensione.