Dal 13 giugno 2013 al 13 settembre 2013 i consumatori possono presentare alla Consap domanda di rimborso delle somme trasferite al Fondo “Rapporti dormienti” relative alle polizze vita prescritte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009 che soddisfino determinate condizioni.

Le informazioni su modalità e documentazione per l’invio delle richieste di rimborso sono reperibili sui siti www.sviluppoeconomico.gov.it e www.consap.it.

IVASS ha fornito istruzioni operative alle imprese di assicurazione per favorire la massima conoscenza e diffusione tra i consumatori della riapertura dei termini per il rimborso delle polizze vita “dormienti”, con una lettera che riportiamo di seguito.

In particolare, le imprese di assicurazione dovranno inviare entro il 30 giugno 2013 ai consumatori interessati una raccomandata a.r., per informarli della riapertura dei termini e per fornire le istruzioni necessarie per presentare la domanda di restituzione delle somme trasferite al Fondo “Rapporti dormienti” presso la Consap s.p.a.  IVASS ha, inoltre, chiesto alle imprese di assicurazione di rilasciare in tempi rapidi

l’attestazione necessaria per ottenere il rimborso così da fornire la massima collaborazione ai consumatori.

Per diffondere ulteriormente la conoscenza dell’iniziativa, le imprese dovranno darne pubblicità attraverso un “Avviso” da affiggere presso le proprie reti di vendita, ivi compresi gli uffici postali e gli sportelli bancari, e da pubblicare sui propri siti aziendali.

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Il Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap S.p.A.) ha riaperto i termini del bando per il rimborso delle polizze vita “dormienti” prescritte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 28 ottobre 2008, estendendo il periodo di rimborso alle polizze prescritte fino al 31 dicembre 2009.

Il Ministero e la Consap hanno pubblicato sui propri siti internet le modalità e i termini per la presentazione delle domande di rimborso che possono essere inviate dai consumatori a Consap dal 13 giugno 2013 al 13 settembre 2013 per le polizze vita prescritte che soddisfano le seguenti condizioni:

1. evento (morte dell’assicurato o scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;

2. prescrizione del diritto intervenuta anteriormente al 31 dicembre 2009;

3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’impresa di assicurazione, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo “Rapporti dormienti”.

Al fine di consentire la più ampia conoscenza della nuova possibilità di rimborso, tenuto anche conto del numero contenuto di richieste pervenute per la prima tranche scaduta il 15 aprile 2013, si ritiene necessario che vengano assunte misure più incisive per informare i consumatori della nuova iniziativa a loro favore e delle modalità per accedere ai rimborsi.

 A tal fine, le imprese dovranno trasmettere tempestivamente, e comunque entro il 30 giugno p.v., ai soggetti interessati (titolari/beneficiari delle polizze dormienti), che abbiano ricevuto il rifiuto alla liquidazione delle prestazioni in quanto devolute al Fondo “Rapporti dormienti”, una comunicazione, da inviarsi con raccomandata a.r., per informarli che sono stati riaperti i termini per ottenere il rimborso delle somme devolute al Fondo.

Per agevolare i consumatori nella pratica di rimborso, nella comunicazione dovranno essere chiaramente riportate le istruzioni per procedere alla richiesta di rimborso, allegando il modulo da utilizzare e dando particolare evidenza alla necessità da parte del consumatore di richiedere per iscritto all’impresa l’“Attestazione di devoluzione di somme al Fondo”, conformemente al modello pubblicato sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e della Consap S.p.A.

Le imprese avranno cura di rilasciare in tempi rapidi l’attestazione di cui sopra.

Per favorire ulteriormente la conoscenza dell’iniziativa, le imprese dovranno, inoltre, informare i consumatori del bando di rimborso attraverso un “Avviso” da affiggersi presso le proprie reti di vendita, ivi compresi gli uffici postali e gli sportelli bancari, e da pubblicare sui propri siti aziendali.