Con la volontaria, pensione più vicina e più pesante. I versamenti volontari, infatti, possono essere effettuati dai lavoratori che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa per perfezionare i requisiti necessari per raggiungere il diritto a una pensione e per incrementare l’importo della pensione a cui si avrebbe diritto, se già risultano perfezionati i requisiti richiesti. Per avvalersi della volontaria serve il rilascio di un’autorizzazione dall’Inps.

Finalità dei contributi volontari. I versamenti di contributi volontari possono essere effettuati dai lavoratori che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, al fine di:

 

  • perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto a una prestazione pensionistica;

     

  • incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

    La richiesta di autorizzazione dei versamenti. Per effettuare i versamenti volontari occorre ottenere l’autorizzazione dall’Inps, o da altro Ente di appartenenza, il cui rilascio è però subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo. L’autorizzazione, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:

     

  • sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro (aspettativa per motivi di famiglia ecc.);

     

  • sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge oppure disposizioni contrattuali successivi al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero;

     

  • attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;

     

  • integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.

    Ancora, possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata; mentre non possono effettuare versamenti volontari i titolari di pensione diretta. Infine, si tenga conto che l’autorizzazione concessa non decade mai; pertanto i versamenti volontari anche se interrotti possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.

    I requisiti per la contribuzione volontaria. Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

     

  • almeno 5 anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;

     

  • almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

    I requisiti richiesti, per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.

    Il costo dei contributi volontari. La riforma del 1997 (dlgs n. 184/1997) stabilisce con quali modalità deve essere determinato l’importo del contributo dovuto dai lavoratori in relazione alla categoria di appartenenza (dipendenti, autonomi, agricoli, domestici, ecc.) e alle retribuzioni ovvero redditi percepiti.

    Lavoratori dipendenti. Per i lavoratori dipendenti, la nuova disciplina ha abolito le classi di contribuzione volontaria, che sono tuttora vigenti soltanto per i soggetti autorizzati entro il 12 luglio 1997, e ha fissato un limite massimo di retribuzione sul quale determinare il contributo. L’importo del contributo dovuto è settimanale ed è calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria effettuata anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda. Tale media rappresenta la «retribuzione media imponibile» a cui, applicando l’aliquota di contribuzione obbligatoria (si veda più avanti), si ottiene l’importo esatto del contributo da versare. La retribuzione deve comunque rispettare il «minimale», pari al 40% della pensione minima; su base settimanale, per il 2013, il minimale di retribuzione è pari a 198,17 euro.

    Artigiani e commercianti. Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo dovuto è mensile ed è determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda. Una volta determinato questo reddito medio, occorre verifica a quale delle otto «classi di reddito» prefissate dalla legge rientra. Individuata la classe di appartenenza, si ottiene il contributo mensile da versare che risulta pari al prodotto tra l’aliquota di contribuzione obbligatoria e il «reddito medio imponibile» prefissato dalla legge per ciascuna delle otto «classi di reddito».

    Prosecuzione volontaria e versamento dei contributi. L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene concessa dal:

     

  • primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti; ad esempio, chi abbia presentato la domanda il 20 maggio 2013, otterrà l’autorizzazione dal 25 maggio 2013 in avanti; pertanto, il primo versamento riguarderà il «secondo trimestre 2013», per il periodo dal 25 maggio al 30 giugno 2013;

     

  • primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti); ad esempio, chi abbia presentato la domanda il 20 maggio 2013, otterrà l’autorizzazione a partire dal mese di maggio 2013 in avanti (dal 1° maggio); pertanto, il primo versamento riguarderà il «secondo trimestre 2013», limitatamente ai mesi maggio e giugno.

    Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti. È possibile effettuare i versamenti volontari anche per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione. In tal caso, il relativo versamento andrà eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda.

    Un esempio. Viene presentata domanda il 20 maggio 2013, chiedendo il versamento dei contributi a partire dal 20 novembre 2012 (sei mesi indietro); il provvedimento di autorizzazione arriva il 15 luglio 2013. In tal caso, si avrà il seguente quadro di versamenti dovuti, con relative scadenze:

     

  • contributi (correnti) relativi al II trimestre 2013 (periodo: maggio/giugno 2013) andranno versati entro il 30 settembre 2013;

     

  • contributi (arretrati) relativi al semestre precedente la presentazione della domanda (periodo: 20 novembre 2012/ 20 maggio 2013) andranno versati entro il 31 dicembre 2013;

     

  • entro lo stesso termine del 31 dicembre 2013 andranno versati anche i contributi (correnti) relativi al III trimestre (periodo: luglio/settembre 2013).

    In deroga alla normativa di base, la quale dispone che non possa essere ammessa contribuzione volontaria per contestuali periodi di previdenza obbligatoria, l’Inps ha precisato (circolare 91/2010) che nel caso dei voucher (lavoro occasionale) non opera incompatibilità tra prosecuzione volontaria e contribuzione proveniente da lavoro occasionale accessorio. Di conseguenza, è possibile procedere al versamento di contributi volontari con riferimento ai periodi durante i quali siano state effettuate prestazioni di lavoro accessorio.

    Lavoratori autonomi dell’agricoltura. Per i lavoratori autonomi agricoli l’importo del contributo dovuto è settimanale ed è determinato sulla media dei redditi degli ultimi tre anni (156 settimane) di lavoro. Una volta determinato questo reddito medio, occorre verifica a quale delle quattro «classi di reddito» prefissate dalla legge rientra. Individuata la classe di appartenenza, si ottiene il contributo settimanale da versare che risulta pari al prodotto tra l’aliquota di contribuzione obbligatoria e il «reddito medio imponibile» prefissato dalla legge per ciascuna delle «classi di reddito».