di Fabrizio G. Poggiani  

Stop alla responsabilità solidale fiscale negli appalti e al futuro invio (a partire dal 2014) del 770 mensile.

Queste alcune novità introdotte all’interno del pacchetto di semplificazioni, all’esame oggi del Consiglio dei ministri.

 

Responsabilità solidale. Si fa riferimento a quelle disposizioni attraverso le quali il committente o l’appaltatore hanno l’obbligo di verificare, di fatto in surroga all’amministrazione finanziaria, l’esecuzione del versamento delle ritenute e dell’Iva da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore; detta disciplina si applica ai contratti di opere e servizi, di cui all’art. 1655 c.c., con esclusione degli appalti riferibili alle forniture di beni, ai contratti d’opera e a quelli di trasporto.

La normativa pende, attualmente, sui soggetti che operano nel campo di applicazione dell’Iva, con la conseguenza che restano escluse, oltre alle stazioni appaltanti e ai condomini, le persone fisiche private, senza esclusione di alcun settore merceologico (tutti i settori e non solo l’edilizia).

Sul tema è intervenuta a più riprese anche l’Agenzia delle entrate (circolari n. 2/E/2013 e n. 40/E/2012), cercando di limitare al massimo il perimetro applicativo e precisando che l’applicazione resta limitata ai contratti stipulati a partire dal 12/08/2012.

Peraltro, la norma ha previsto, in assenza del possesso di un’idonea documentazione, attestante la correttezza dei versamenti all’erario (Iva e ritenute), l’applicazione di una sanzione da 5 a 200 mila euro, qualora il committente o l’appaltatore esegua il pagamento delle prestazioni in assenza di detti documenti, sostituibili anche mediante la ricezione di un’asseverazione sottoscritta da un Caf o da un professionista.

Con il provvedimento in commento si prende atto, preliminarmente, dell’inefficacia della disciplina al contrasto dell’evasione fiscale, con particolare riferimento alla presenza di lavoratori in nero e, soprattutto, dell’eccessiva produzione di documentazione, con aggravio di oneri posti a carico dell’impresa, e dell’inutilità dello stesso adempimento, per l’assenza di un vero e proprio controllo a cura di chi riceve la documentazione prescritta.

Inoltre si da atto di una giurisprudenza comunitaria (su tutte, Corte di giustizia Ue, sentenza 21/06/2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11) con la quale si sta consolidando un indirizzo attraverso il quale «spetta (_) in linea di principio, alle autorità fiscali effettuare i controlli necessari presso i soggetti passivi al fine di rilevare irregolarità e evasioni in materia di Iva nonché infliggere sanzioni al soggetto passivo che ha commesso dette irregolarità o evasioni».

Pertanto, stante la sussistente discriminazione in atto nei confronti dei committenti e degli appaltatori con sede sul territorio nazionale rispetto ai medesimi soggetti collocati negli altri paesi comunitari, con il pacchetto semplificazioni in commento, si prevede la soppressione dei commi da 28 a 28-ter, dell’art. 35, dl n. 223/2006, convertito nella legge 248/2006, con la conseguente abrogazione della disciplina sulla responsabilità solidale fiscale negli appalti.

 

Modello 770 mensile. L’adempimento, introdotto dal comma 1, dell’art. 44-bis, del dl n. 269/2003, prevede «al fine si semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta» di comunicare, necessariamente ogni mese, i dati retributivi e le informazioni utili per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli.

I commi 122 e 123, dell’art. 1, della legge 244/2007 hanno disposto che, con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, devono essere definite le modalità attuative della comunicazione e stabilite le modalità di condivisione dei dati tra l’Agenzia delle entrate e l’Inps, provvedendo alla semplificazione e all’armonizzazione degli adempimenti, di cui all’art. 4, dpr n. 322/1998 (modelli sostituti, ex 770).

La citata comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dell’art. 3, dpr n. 322/1998 (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, Caf e altri, comprese le società del gruppo), entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Peraltro, detto adempimento doveva entrare in vigore a decorrere dal 2011 ma, per effetto di alcune proroghe (da ultimo, per effetto del comma 7, dell’art. 29, del dl n. 216/2011, convertito nella legge n. 14/2012), è stata prevista la messa a regime solo a partire dall’1/1/2014. Di conseguenza, la prima presentazione del 770 mensile, a cura del sostituto d’imposta, dovrebbe avvenire entro il 28/02/2014, facendo riferimento alle retribuzioni erogate nel mese di gennaio 2014, ma il pacchetto di semplificazioni in commento ne ha previsto l’abrogazione totale.

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