Per una serie di fondi pensione scatta l’obbligo di maggiori riserve tecniche e accantonamenti aggiuntivi.Lo scorso 20 febbraio 2013 è entrato infatti in vigore il Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che introduce i principi da seguire per la determinazione dei mezzi patrimoniali delle forme previdenziali che coprono i rischi biometrici (quelli legati alla durata della vita della persona iscritta o dal suo stato di invalidità o di salute), garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione (i cosiddetti fondi a prestazione definita). In attuazione dell’art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005 il Regolamento recepisce le disposizioni della Direttiva Europea 2003/41/CE (Direttiva IORP, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali) e indica le disposizioni di carattere generale, i principi attuariali e le regole applicative, da adottare ai fini del calcolo delle riserve tecniche e delle attività supplementari.

Su questo argomento Assoprevidenza – Centro tecnico nazionale di previdenza e assistenza complementareha organizzato oggi a Roma il seminario dal titolo “La solvibilità dei fondi pensione: normativa italiana e situazione in ambito UE”. “Non vi è dubbio – ha affermato Sergio Corbello, Presidente di Assoprevidenza – che la predisposizione di un adeguato regime di solvibilità delle forme pensionistiche rappresenti un presupposto ineludibile per la costruzione di un efficace sistema di previdenza complementare, correttamente e opportunamente segnalato e disciplinato dalla Direttiva IORP, in base al quadro normativo europeo al tempo vigente”.

Secondo Corbello “va tuttavia rilevato come, dal momento dell’approvazione della citata Direttiva, la normativa in tema di solvibilità sia stata e sia tuttora oggetto di attenta analisi da parte dell’Unione Europea. Non soltanto, infatti, la Direttiva Solvency II (progetto comunitario che introduce nuove regole prudenziali per la stabilità delle imprese di assicurazioni, abbracciando le regole relative al margine di solvibilità e alla determinazione delle riserve tecniche) ha profondamente modificato la normativa con riferimento al comparto assicurativo, ma, con specifico riferimento a quello previdenziale, le Istituzioni Europee, escludendo l’applicabilità “tout court” della Direttiva Solvency II, hanno esplicitamente riconosciuto l’esigenza della definizione di un adeguato e peculiare quadro normativo. A tal fine hanno attivato un’approfondita consultazione con gli operatori del comparto”.

IL REGOLAMENTO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Regolamento ministeriale prevede che le forme previdenziali interessate effettuino un monitoraggio periodico degli impegni verso gli iscritti, in modo da poter tenere sotto controllo la solvibilità della gestione, ovvero la congruità tra gli impegni medesimi e gli attivi patrimoniali, posti a loro copertura. Il calcolo delle riserve va effettuato da un attuario iscritto all’Albo e può essere

svolto anche in outsourcing, con responsabilità dei fondi sulle attività esternalizzate, sia nel complesso, sia con specifico riferimento all’adeguatezza delle base dati. In via di principio il calcolo deve essere effettuato ogni anno, ma il Regolamento ammette anche una cadenza triennale, purchè annualmente sia fornita alla Covip una certificazione dell’attuario che illustri l’evoluzione delle riserve. “Nell’applicazione del Regolamento – aggiunge Corbello – accanto alle condivisibili preoccupazioni di tipo formale devono trovare adeguato spazio le considerazioni di tipo sostanziale, nella consapevolezza che l’applicazione rigida del nuovo regime di solvibilità potrebbe portare pregiudizio ai diritti degli iscritti ai fondi pensione. Ciò anche nella consapevolezza che, allo stato, la solvibilità delle forme pensionistiche contemplate dallo schema è puntualmente monitorata dalla Covip, circostanza che consente di affrontare con significativa tranquillità l’applicazione ragionata del nuovo impianto di solvibilità”.

I FONDI COMPLEMENTARI A PRESTAZIONE DEFINITA

Nel panorama degli enti previdenziali soggetti alla normativa introdotta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rientrano i fondi complementari “a prestazione definita” (fondi che stabiliscono da subito il denaro che si desidera ricevere al momento della prestazione e, in base a questa scelta, l’iscritto inizia a versare la propria contribuzione), che rappresentano tuttora una percentuale non trascurabile delle realtà di settore.

Una delle principali criticità del Regolamento riguarda proprio i fondi “a prestazione definita” che risentono maggiormente dei principali fattori di destabilizzazione del sistema previdenziale: l’allungamento della speranza di vita degli iscritti (con conseguente peggioramento delle tabelle attuariali concernenti il rischio demografico); l’incremento nominale delle rendite, dovute ai meccanismi perequativi previsti dagli statuti; l’erosione dei rendimenti connessi alla crisi economica in atto.

In questo tipo di forma pensionistica la stabilità economica è definita in un orizzonte operativo ampio, che tiene conto dell’evoluzione futura della forma stessa. Pertanto, nella valutazione delle riserve entrano a pieno titolo non solo gli impegni relativi ai soggetti già pensionati e ai diritti maturati dagli iscritti attivi, ma anche quelli relativi alla copertura dei diritti futuri e le contribuzioni future degli iscritti in attività, oltre agli impegni e alle contribuzioni di coloro che si iscriveranno dopa la data di valutazione. “Se tale fattispecie non trova, nella quasi totalità dei casi, concreta applicazione nei fondi pensione preesistenti a prestazione definita, per legge chiusi a nuove iscrizioni – osserva Corbello – non considerare, con riferimento agli attuali iscritti, i diritti di futura maturazione e le contribuzioni future può condurre a valutazioni non corrette delle riserve e, quindi del tasso effettivo di loro copertura (cd funding ratio). Del resto, la Direttiva IORP (all’art. 15, comma 4, lett. a), sottolinea come “l’importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell’ente”. Alla luce di queste considerazioni, le medesime esigenze di prudenzialità più volte evocate dal Regolamento, consigliano di effettuare il calcolo delle riserve tenendo conto anche dell’evoluzione futura del fondo”.