Il risarcimento del danno c.d. da nascita indesiderata, scaturente dall’errore del medico che, non rilevando

malformazioni congenite del concepito, impedisca alla madre l’esercizio del diritto di interruzione della

gravidanza, spetta non solo ai genitori del bimbo nato malformato, ma anche ai suoi fratelli. Nel caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante l’esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali rispetto a quello in concreto prescelto, impedendole così di accertare l’esistenza di una malformazione congenita del concepito, quest’ultimo, ancorché privo di soggettività giuridica fino al momento della nascita, una volta venuto ad esistenza ha diritto, fondato sugli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost., ad essere risarcito da parte del sanitario del danno consistente nell’essere nato non sano, rappresentato dall’interesse ad alleviare la propria condizione impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità.

Cassazione Civile, sez. III, 2 ottobre 2012, n. 16754