In tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, risponde dei danni subiti all’interno di questa area esclusivamente l’appaltatore, in qualità di unico custode. Qualora, al contrario, l’area in cui è situato il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, il dovere di custodia incombe sull’ente titolare della strada e sull’appaltatore, con conseguente responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.

in capo ad entrambi, salva eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti del primo in base ai principi in materia di responsabilità solidale.

Cass. Civ., 23 luglio 2012, n. 12811