di Daniele Cirioli  

Co.co.co. sempre più uguali a dipendenti. Dal pacchetto lavoro approvato mercoledì dal consiglio dei ministri, infatti, i collaboratori ricavano altre due tutele che finora erano esclusivamente riferite ai lavoratori subordinati, ossia la responsabilità solidale negli appalti e la convalida delle dimissioni e risoluzioni di lavoro. La prima dà un’ulteriore garanzia ai collaboratori di ricevere i compensi e i contributi previdenziali che gli sono dovuti per i lavori effettuati in un appalto, mediante intervento sostitutivo del committente dell’appalto; la convalida delle dimissioni e risoluzioni vincola le parti, ossia collaboratore e impresa, a esprimere la volontà (o meno) della cessazione della collaborazione con il rischio per l’impresa, inoltre, di una multa fino a 30 mila euro in caso di simulazione delle dimissioni. 

Solidarietà negli appalti. La prima novità riguarda la disciplina cosiddetta «solidarietà negli appalti» e, precisamente, la parte di tale disciplina che si applica agli appalti privati per effetto del comma 2, dell’art. 29 del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi). Tale norma stabilisce che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (incluse le quote di tfr), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. La norma precisa, inoltre, che la responsabilità opera entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, con esclusione comunque per le sanzioni civili delle quali risponde soltanto il responsabile dell’inadempimento; infine, dà facoltà e potere ai ccnl di individuare metodi e procedure di controllo e verifica della regolarità complessiva degli appalti. Il pacchetto varato dal consiglio dei ministri estende l’applicazione di questa disciplina «ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma». Tali lavoratori («impiegati con contratti di natura autonoma») sono prima di tutto professionisti e imprese quando sono i titolari a eseguire i lavori (si pensi all’artigiano o a un ingegnere); poi le partite Iva, i co.co.co. e lavoratori a progetto che sono, invece, per loro propria specie, lavoratori «con contratti di natura autonoma» in alternativa ai dipendenti che sono lavoratori con contratti di natura subordinata. Oltre questo il dl varato mercoledì fa due precisazioni. La prima sul campo di applicazione della responsabilità stabilendo che l’articolo 29 non si applica ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (p.a. di stato, enti locali, aziende stato ecc.). La seconda concerne l’efficacia dei contratti collettivi (a cui, come detto, l’art. 29 dà possibilità di fissare procedure di verifica) stabilendo che le disposizioni dei contratti collettivi hanno effetto solamente in relazione ai trattamenti retributivi dei lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto sui contributi previdenziali e assicurativi.

Convalida dimissioni. La seconda novità del pacchetto lavoro riguarda la procedura obbligatoria di convalida di dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, che la riforma Fornero (legge n. 92/2012) ha voluto per i contratti di lavoro subordinato (cioè per i dipendenti). Il pacchetto lavoro stabilisce che essa si applica «in quanto compatibile anche a lavoratrici e lavoratori impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto_ e con contratti di associazione in partecipazione_».

La procedura, si ricorda, prevede due modalità per convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: la prima si svolge presso le direzioni territoriali del lavoro e riguarda le cessazioni (dimissioni/risoluzione) durante la gravidanza (solo per lavoratrici) o la maternità (lavoratori e lavoratrici); la seconda, con tre diverse modalità, interessa tutti i lavoratori al di fuori delle ipotesi di gravidanza e maternità. Nel primo caso gli oneri della convalida sono a carico della lavoratrice la quale, infatti, prima di consegnare le dimissioni all’azienda deve recarsi presso la dtl competente per territorio per farle vistare; se si tratta di risoluzione consensuale, invece, la convalida coinvolge anche l’azienda. In ogni caso di cessazione al di fuori di gravidanza e maternità, invece, spetta al datore di lavoro attivarsi per avere la convalida potendo seguire tre vie alternative: convalida presso dtl o centro per l’impiego o sedi individuate dai ccnl (con modalità da definirsi con decreto); convalida mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta della comunicazione obbligatoria telematica da parte del lavoratore/trice; infine, altre modalità da definirsi con decreto.

Infine, vale la pena evidenziare che l’estensione della procedura di convalida delle dimissioni tocca anche le sanzioni e, in particolare, quella da 5 mila a 30 mila euro a carico del datore di lavoro (nel caso di co.co.co: committente) prevista qualora abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice/tore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto.

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