Pagina a cura di Stefano Manzelli ed Enrico Santi  

Stop dopo oltre vent’anni al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei carrelli elevatori. D’ora in poi anche per gli spostamenti brevi e saltuari servirà l’immatricolazione. Sono queste le innovative indicazioni fornite dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare n. 14906 del 10 giugno 2013.

 

La disciplina di dettaglio per la circolazione saltuaria dei carrelli elevatori è stata dettata dal decreto del ministero dei trasporti del 28 dicembre 1989, emanato in forza della legge n. 38 del 10 febbraio 1982 che aveva modificato alcune disposizioni del vecchio codice della strada di cui al decreto del presidente della repubblica n. 393 del 15 giugno 1959. Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 1993 del nuovo codice della strada sono stati abrogati, ai sensi dell’art. 231, comma 1, sia il vecchio codice sia la legge n. 38 del 10 febbraio 1982 in base alla quale era stato emanato il decreto del ministero dei trasporti del 28 dicembre 1989. Tuttavia, il decreto ministeriale è rimasto vigente in forza dell’art. 232 comma 3, del nuovo codice della strada, che ha fatte salve le disposizioni regolamentari previgenti. La permanenza in vigore di tale decreto è stata confermata dal ministero dei trasporti con le circolari n. 569/4861 del 14 giugno 1995 e n. 867/7861 del 26 aprile 1999. Successivamente, il decreto legge «taglialeggi» n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha confermato l’abrogazione della legge n. 38 del 10 febbraio 1982, di fatto già intervenuta il 1° gennaio 1993 ai sensi dell’art. 231, comma 1, del nuovo codice della strada. E proprio con riferimento alla correlazione fra la legge n. 38/1982 e il decreto ministeriale del 28 dicembre 1989, recentemente la direzione generale territoriale Centro-Nord e Sardegna del ministero dei trasporti con la circolare prot. n. 4958 del 7 maggio 2013 ha comunicato agli studi di consulenza automobilistica che è stato disposto che non è più consentito rilasciare autorizzazioni di validità annuale per circolare su strada ai carrelli e che, pertanto, la circolazione su strada, anche se saltuaria, è ammissibile soltanto per i mezzi immatricolati. Per le pratiche già accettate, occorre l’integrazione dei versamenti e della documentazione necessaria all’immatricolazione. Ancora più recentemente, la direzione generale per la Motorizzazione ha diffuso a tutte le direzioni generali territoriali la circolare prot. n. 14906 del 10 giugno 2013, con la quale ha ribadito che i carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lett. c), del codice della strada possono circolare su strada solo se immatricolati. Questo perché, secondo quanto indicato dalla nota, con l’abrogazione della legge n. 38/1982 sono venuti meno i presupposti normativi in base ai quali è stato adottato il decreto ministeriale del 28 dicembre 1989 che consentiva la breve e saltuaria circolazione stradale dei carrelli richiedendo semplicemente un’autorizzazione senza necessità di immatricolazione. Le innovative indicazioni del ministero delle infrastrutture e dei trasporti destano peraltro qualche perplessità, lasciando emergere alcune contraddizioni. Infatti, se l’abrogazione della legge n. 38/1982 inficia negativamente la permanenza in vigore del decreto ministeriale del 28 dicembre 1989, non si comprende perché il ministero dei trasporti abbia atteso più di vent’anni per assumere questa posizione. Così come non si comprende perché lo stesso ministero sia nel 1995 che nel 1999 aveva espresso il parere di ritenere ancora vigente il decreto, mentre ora invece dimentica la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 232, comma 3, del nuovo codice della strada.

© Riproduzione riservata