DI DEBORA ALBERICI

Stretta sulla responsabilità amministrativa degli enti. La confisca per equivalente colpisce anche i beni del rappresentante legale dell’azienda fi nita sotto processo ai sensi della «231». A questa conclusione giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20976 del 31 maggio 2012, ha respinto il ricorso del rappresentante legale di una srl, presentato contro la conferma del sequestro finalizzato alla confisca sul patrimonio del rappresentante legale dell’azienda finita sotto inchiesta per responsabilità amministrativa degli enti. Insomma manager e impresa sono concorrenti nel reato e i beni possono essere sottratti a entrambi. Dunque, ad avviso della seconda sezione penale, «nel caso di concorso fra la responsabilità individuale dell’autore e quella ex dlgs 8 giugno 2001, n. 231, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso». Non è ancora tutto. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica, in questo caso del manager, non richiede, per la sua legittimità, «la preventiva escussione del patrimonio della persona giuridica nell’interesse della quale il reato è stato commesso». E infatti, nessuna norma impone di perseguire il patrimonio della persona giuridica beneficiaria dell’utile determinato dal reato, prima di aggredire il patrimonio del soggetto concorrente nel reato medesimo. Per non considerare, poi, che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso. Di più. In motivazione gli Ermellini forniscono anche un altro interessante tassello alla nozione di profi tto del reato che comprende, secondo la linea dura seguita dalla Cassazione in questi ultimi anni, secondo cui questo comprende «qualsiasi cosa riveniente dal fatto delittuoso, individuate esclusivamente secondo il criterio selettivo della pertinenzialità del profi tto al reato medesimo, ossia della circostanza che l’unico costituisca una conseguenza economica immediata dell’altro». Anche la procura generale della Suprema corte aveva chiesto al Collegio di legittimità di confermare la misura per intero. ©Riproduzione riservata