Con il decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 (pubblicato sul supplemento ordinario 139/1 alla G.U. n. 129 del 6 giugno) in vigore dal 21 giugno 2011 è stata racchiusa in un unico dettato normativo tutta la disciplina in materia turistica. In particolar modo, il Titolo VI tratta della disciplina contrattuale, e nello specifi co dei contratti di turismo organizzati (Capo I) e delle locazioni turistiche (Capo II). L’articolo 34 del dlgs n. 79/2011 è dedicato ai pacchetti turistici venduti oppure offerti a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Nei pacchetti turistici vengono contemplate specifi camente le crociere turistiche, oltre ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti tutto compreso che risultino dalla combinazione da chiunque e in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi indicati nella norma. Il contratto di vendita deve essere redatto per iscritto scritta quale presupposto di trasparenza e chiarezza, fi nalità alle quali dovrebbe essere parimenti ordinato l’obbligo di consegna di copia del contratto al turista (art. 35 dlgs n. 79/2011). Al compratore del pacchetto deve essere fornito un opuscolo informativo valido anche su supporto elettronico o per via telematica, vincolante per l’organizzatore e l’intermediario, indicante in modo chiaro e preciso il contenuto previsto dall’art. 36 del dlgs n. 79/2011. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modifi care in modo signifi cativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifi ca e la variazione del prezzo che ne consegue (art. 41, dlgs n. 79/2011). In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Nello specifi co, l’art. 47 prevede che «nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta». Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affi nché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano, possibilmente e tempestivamente, rimedio (art. 49 del dlgs n. 79/2011).