L’ANIA fa una riflessione sulle Linee guida della Commissione UE sui contratti e tariffe unisex, per fornire  alcuni concreti profili applicativi.

Le Linee guida hanno precisato che quanto stabilito nella sentenza – e cioè il divieto per gli assicuratori di discriminare gli assicurati in base al sesso quanto a premi e prestazioni – troverà applicazione a partire dal 21 dicembre 2012 solo nei confronti dei nuovi contratti.

Le Linee guida  si collocano nell’ambito della cd. soft law  e cioè di quel particolare tipo di atto che non ha una vera e propria forza vincolante, ma che costituisce solamente un criterio interpretativo utile ad applicare in maniera uniforme negli ordinamenti degli Stati membri le fonti del diritto comunitario

(direttive, regolamenti, sentenze delle Corti europee, ecc..).

In tal senso la posizione della Commissione non pregiudica in alcun modo l’eventuale interpretazione difforme che la Corte di giustizia possa dare in futuro della materia.

Analogamente le considerazioni e le risposte ai quesiti ricorrenti riportati dall’ANIA, che intendono solamente arricchire e precisare meglio la portata delle Linee guida al fine di fornire ulteriori elementi

interpretativi agli operatori. Tutto ciò con l’avvertenza, tuttavia, che tali considerazioni ben potranno essere valutate e giudicate diversamente dalle Autorità giudiziarie e amministrative nazionali competenti.

1) Contratto individuale sulla vita già in essere alla data del 21 dicembre 2012.

Qualora il cliente opti successivamente a tale data per la conversione in rendita della prestazione in capitale occorre differenziare la rendita in base al sesso?

R. La risposta è positiva. Come già sostenuto nella nostra comunicazione, prot. 13 del 12 gennaio 2012, infatti, l’esercizio da parte del cliente di un’opzione già presente in un contratto stipulato anteriormente al 21 dicembre 2012 non implica la manifestazione di una nuova attività negoziale e, pertanto, non implica l’applicazione della nuova disciplina e il contratto in essere continua a recare

una differenziazione in base al sesso in quanto non soggetto all’applicazione della nuova regola unisex.

2) Contratto collettivo sulla vita in forma temporanea caso morte già in essere alla data del 21 dicembre 2012 e rinnovabile tacitamente per il quale l’azienda versi, all’inizio di ogni anno solare, il premio per la copertura dei propri dipendenti.

Il rinnovo della copertura all’inizio dell’anno solare 2013 per l’assicurato che era già tale alla data del 21 dicembre 2012 è da considerarsi un nuovo contratto?

R. Le Linee guida (cfr. punto 21 e nota 1) hanno precisato che l’obbligo di applicare una tariffa unisex si applica solamente alle assicurazioni e pensioni di natura privata, stipulate volontariamente dal contraente al di fuori di un rapporto di lavoro.

In virtù dell’interpretazione data dalla Commissione UE, pertanto, le polizze collettive (di qualsiasi tipo: vita, infortuni e malattia) stipulate da un datore di lavoro in adempimento ad un obbligo derivante da un contratto o accordo collettivo di lavoro sarebbero soggette alla direttiva 2006/54/CE e come tali

sottratte all’applicazione delle regole unisex.

 

3) Nella stessa situazione di cui al quesito precedente, l’ingresso di un nuovo assicurato nello stesso contratto collettivo già esistente alla data del 21 dicembre 2012 è da considerarsi un nuovo contratto?

R. Anche questa fattispecie, secondo la posizione assunta dalla Commissione UE, non sarebbe ricompresa nell’applicazione delle nuove regole in quanto non riconducibile alla direttiva 2004/113/CE c.d. “Gender” esaminata dalla Corte di giustizia.

 

4) Contratto collettivo sulla vita – per l’accantonamento di quote di TFR maturate dai dipendenti dell’azienda – in forma di capitale differito a premio unico con contro assicurazione già in essere alla data del 21 dicembre 2012, per il quale l’azienda versi ogni anno un premio così da garantire, in caso di licenziamento o quiescenza, il TFR da liquidare al dipendente.

Il versamento effettuato successivamente alla data del 21 dicembre 2012 per dipendenti già assicurati prima della stessa data è da considerarsi un nuovo contratto e quindi deve avere una tavola di mortalità indifferenziata?

R. La risposta è negativa. Anche per questa fattispecie, come già sostenuto nella comunicazione ANIA sopra citata, non si può parlare di “nuovo contratto” soggetto all’applicazione della regola unisex. Il versamento di un nuovo premio successivamente alla data del 21 dicembre 2012 per soggetti già assicurati in precedenza, non costituisce una “nuova pattuizione” contrattuale in grado di trasformare il rapporto in un “nuovo contratto” soggetto alla regola unisex.

In ogni caso, come sottolineato dall’Agenzia delle entrate con la propria risoluzione 3 dicembre 2002, n. 378/E in materia di nuova tassazione sulle polizze vita, i versamenti di premio non danno luogo, di per sé, a “novazione” contrattuale.

5) Si interpreta che, per i PIP già stipulati alla data del 21 dicembre 2012, l’impresa debba mantenere le condizioni inalterate, ossia la tariffa di rendita differenziata per sesso. Si chiede conferma.

R. La risposta è positiva. Il contratto stipulato precedentemente al 21 dicembre 2012, continua ad essere regolato dalla normativa in essere al momento della stipulazione in quanto non rientra nella definizione di “nuovo contratto” soggetto alla disciplina unisex.

 

6)  I PIP prevedono com’è noto la possibilità, a determinate condizioni, di modificare la base demografica in corso di contratto, anche con riferimento ai versamenti già effettuati. Si considerino PIP già esistenti alla data del 21 dicembre 2012, quindi non assoggettati al divieto di differenziazione. Nel caso in cui essi modifichino le basi demografiche successivamente al 21 dicembre 2012, ad esempio passando dalla base demografica IPS55 ad altra base, dovranno farlo

mantenendo la differenziazione o dovranno introdurre la parità di trattamento?

R. E’ possibile mantenere la differenziazione. La rivedibilità della base demografica, infatti, è disciplinata da apposita clausola già presente oggi nel contratto e redatta sulla base delle prescrizioni ISVAP. Sotto questo profilo si tratterebbe di un’opzione già presente nel contratto originario che verrebbe esercitata dall’assicuratore senza per questo costituire un “nuovo contratto”.

 

7) In caso di fondi negoziali, le eventuali prestazioni assicurative di puro rischio garantite da imprese di assicurazione, accessorie alle prestazioni previdenziali, devono essere unisex o possono mantenere la differenziazione in virtù della natura collettiva dell’adesione?

R. La differenziazione tra i sessi potrebbe essere mantenuta nel caso in cui le coperture assicurative fossero state stipulate in applicazione di una previsione derivante da un contratto o accordo collettivo di lavoro. In tal caso, infatti, la fattispecie sarebbe inquadrabile nell’ambito della Direttiva 2006/54/CE, già ricordata sub risposta n. 2.

 

8) Com’è noto la normativa previdenziale prevede la possibilità per l’iscritto di trasferire la posizione in qualsiasi momento, anche in prossimità del raggiungimento dei requisiti pensionistici. Si consideri ad esempio una iscritta che, in tale situazione e successivamente al 21 dicembre 2012, intenda trasferire la posizione dal proprio fondo pensione, che eroga direttamente rendite differenziate,

ad un’impresa di assicurazione al fine di ricevere una prestazione in rendita maggiorata rispetto a quella erogata dal fondo pensione in quanto indifferenziata per sesso. L’impresa deve applicare la tariffa unisex?

R. La disciplina del trasferimento è prevista dalla normativa previdenziale. Qualora il trasferimento dovesse comportare l’accensione di una polizza individuale al di fuori di un rapporto di lavoro, il nuovo contratto sarebbe disciplinato dalla direttiva 2004/113/CE, sulla quale è intervenuta la Corte di

giustizia. In tale ipotesi pertanto l’impresa dovrebbe applicare le nuove regole unisex in quanto trattasi di “nuovo contratto”.

 

9) In caso di fondi negoziali o aperti in convenzione con imprese di assicurazione per l’erogazione di rendite vitalizie, in applicazione di un contratto o accordo collettivo, la rendita indifferenziata ha effetto a partire dalla prima applicazione successiva al 21 dicembre 2012?

R. Anche questa fattispecie, secondo la posizione assunta dalla Commissione UE, non può essere ricompresa nell’applicazione delle nuove regole in quanto non riconducibile alla direttiva 2004/113/CE c.d. “Gender” esaminata dalla Corte di giustizia.

9-bis) Come noto un fondo pensione aperto può ricevere adesioni sia in forma collettiva che individuale. Come dovranno essere disciplinate le rendite erogate a partire dal 21 dicembre 2012? Per determinare se la rendita ricade nella “vecchia” o nella “nuova” disciplina, fa fede la data di richiesta o la data di decorrenza della rendita?

R. Le adesioni collettive, in applicazione di quanto detto in precedenza, non sarebbero ricomprese nell’applicazione delle nuove regole in quanto non riconducibili alla direttiva c.d. “Gender”.

Per quanto riguarda le adesioni individuali, invece, al fine di stabilire se esse ricadano o meno nella regola “unisex” è necessario avere riguardo alla data in cui tali contratti vengono stipulati, anche a prescindere dalla materiale data di inizio di erogazione della rendita.

Come ribadito dalle stesse Linee guida della Commissione, infatti, per stabilire se si tratti o meno di “nuovo contratto” al quale applicare la tariffa unisex,  bisogna avere riguardo all’ “…..ultima espressione di consenso manifestata da una delle parti necessaria per la conclusione di tale accordo che si verifica a partire dal 21 dicembre 2012…”.

 

10) In caso di accordo-quadro stipulato nel 2010 da una banca con un’impresa di assicurazione ed avente durata quinquennale al fine di disciplinare i contratti sulla vita dei futuri mutuatari, al contratto individuale di assicurazione che verrà sottoscritto dal soggetto al quale è stato erogato un mutuo nel 2013 dovrà essere applicata una tariffa unisex?

R. La risposta è positiva. La banca non stipula un contratto vero e proprio ma solo una “convenzione o accordo-quadro” con un’impresa di assicurazione per assicurare sulla vita i propri futuri mutuatari e nel quale sono determinate ora per allora le condizioni in base alle quali verranno disciplinati i futuri rapporti individuali di assicurazione sulla vita che verranno posti in essere entro il periodo di vigenza della “convenzione o accordo-quadro”.

Le polizze vita vere e proprie, infatti, vengono attivate individualmente al momento dell’erogazione del mutuo e, quindi, se dovessero essere stipulate dopo la fatidica data del 21 dicembre 2012 dovranno tener conto della regola unisex.

Come già sottolineato, per stabilire se si tratti o meno di “nuovo contratto” al quale applicare la tariffa unisex,  bisogna avere riguardo al momento in cui tale contratto è stato concluso in seguito all’incontro delle volontà delle parti contraenti.

11) L’Art. 9, comma 4 del Regolamento Isvap n. 21 prevede che nei fondi aperti “Le modifiche delle basi demografiche e delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo delle prestazioni in rendita, non possono essere applicate ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione di dette modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi”. In questo senso, per gli iscritti che eserciteranno il diritto nei tre anni successivi al 21 dicembre 2012, l’impresa dovrà modificare la rendita da differenziata a indifferenziata o no?

R. Anche questa fattispecie, sempre secondo la posizione assunta dalla Commissione UE, e fatto salvo per quanto detto a proposito dei fondi aperti ad adesione individuale, non sarebbe ricompresa nell’applicazione delle nuove regole in quanto non riconducibile alla direttiva 2004/113/CE c.d. “Gender” esaminata dalla Corte di giustizia.

 

12) La trasformazione di un contratto già esistente prima del 21 dicembre 2012 effettuata successivamente deve utilizzare una nuova tariffa indifferenziata o può continuare a utilizzare una tariffa differenziata?

R. E’ importante chiarire correttamente cosa si intende per  “trasformazione”.

Come è noto essa dà luogo a un fenomeno novativo quando incide “sostanzialmente” sui contenuti del contratto originario. In questo caso la novazione assume la veste di un “nuovo” contratto che estingue la precedente per dare vita ad una nuova obbligazione attraverso una nuova manifestazione del

consenso delle parti. In tali ipotesi il nuovo accordo rientrerebbe nella disciplina unisex.

Da questo punto di vista è evidente che una vera e propria novazione non può essere fatta rientrare nelle opzioni originariamente previste nel contratto le quali tutte, infatti, non pongono in discussione il rapporto originario e la sua permanenza nel tempo.

 

13) Nel caso in cui un aderente di un fondo negoziale, avendo raggiunto i requisiti pensionistici, richieda, prima del 21 dicembre 2012, l’erogazione di una rendita differita da percepire dopo un certo periodo di tempo, tale rendita, che inizierà ad essere erogata dopo il 21 dicembre 2012, potrà essere differenziata o dovrà essere indifferenziata?

R. Anche questa fattispecie, secondo la posizione assunta dalla Commissione UE, non sarebbe ricompresa nell’applicazione delle nuove regole in quanto non riconducibile alla direttiva 2004/113/CE c.d. “Gender” esaminata dalla Corte di giustizia.

 

14) Un premio unico aggiuntivo versato su un contratto già esistente al 21 dicembre 2012 può mantenere la differenziazione o deve essere basato su tariffa unisex?

R. Come già sottolineato in precedenza i versamenti di premio non danno luogo di per sé, a “novazione” contrattuale (v. risoluzione Agenzia entrate 3 dicembre 2002, n. 378/E su nuova tassazione polizze vita).