Pagina a cura DI NORBERTO VILLA

Il provvedimento dell’Agezia delle entrate del 5 giugno scorso riesce a superare i dubbi che potevano incontrarsi nel calcolare l’imposta sul valore delle attività fi nanziarie estere (Ivafe). Per alcune di queste l’individuazione della base imponibile rimane non semplice, ma alcune facilitazioni sono state introdotte. L’art. 19 del decreto legge 201/2011 ha istituito la patrimoniale dovuta dalle persone fi siche che possiedono attività fi nanziarie all’estero. L’imposta sulle attività fi nanziarie detenute all’estero è dovuta nella misura dell’1 per mille del valore di mercato delle attività fi nanziarie rilevato al termine del periodo d’imposta nel luogo in cui sono detenute le attività, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso (comma 15 dell’art. 19). Il testo della norma aveva portato a evidenziare che nel caso di residente italiano detentore di una partecipazione non quotata in una società estera vi era il rischio che lo stesso dovesse sempre riferirsi al valore di mercato (non così facile da individuare). Alla fi ne su questo punto è prevalsa la tesi secondo cui il riferimento al valore di mercato è base imponibile solo nel caso in cui l’attività in questione sia presente in un mercato regolamentato (esempio: partecipazioni quotate in borsa), mentre in mancanza di questo si consente di far riferimento al valore nominale o di rimborso. Il provvedimento ribadisce tale concetto e anzi supera gli ulteriori dubbi. Infatti, lo stesso specifi ca che per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri «si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato uffi cialmente». Quindi i due concetti di «valore nominale» e «valore di rimborso» non sono messi sullo stesso piano, ma sono considerati alternativi e il secondo applicabile solo in mancanza del primo. E già questa è una notizia positiva. Ma per eliminare qualsiasi ulteriore dubbio con riguardo ai titoli che non presentano né un valore nominale né un valore di rimborso «occorre tenere conto del valore di acquisto dei titoli». Il provvedimento quindi su questo punto chiude defi nitivamente il cerchio. Il provvedimento dopo aver chiarito l’ampia portata dell’ambito oggettivo della nuova imposta (chiarendo cosa debba intendersi per attività fi nanziarie) elenca tre tipologie di esclusione che assumono un’importante rilevanza. L’imposta non è infatti dovuta: • con riferimento alle polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti in Italia, a patto però le assicurazioni applichino l’imposta di bollo; • per i titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati (genericamente stock option) che danno la possibilità di acquistare, a un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti se non sono cedibili; • per le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. In forza del decreto legge 16/2012 una semplifi cazione è concessa per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in paesi appartenenti all’Unione europea o in paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. In tal caso l’imposta è stabilita in misura fi ssa di 34 euro ed è • rapportata ai giorni di detenzione e • ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati. Non è in ogni caso dovuta la patrimoniale se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5 mila euro. © Riproduzione riservata