A cura di Sonia Lazzini

E’ infondata, per il Collegio, anche la seconda censura, concernente la mancata indicazione nella polizza fideiussoria presentata dal Consorzio  dei poteri o della procura dell’agente assicurativo che ha sottoscritto la stessa, trattandosi di una condizione di legittimità della polizza che il bando non prevedeva (e che, peraltro, dopo l’introduzione del comma 1-bis nel corpo dell’art. 46 del Codice appalti non si deve ritenere neppure più inseribile dalla lex specialis); infatti, nel momento in cui sottoscrive la polizza, l’agente
assicurativo si qualifica implicitamente ed inequivocabilmente come rappresentante.

Tratto dalla decisione numero 3351 del 7 giugno 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato