Nelle strutture pubbliche di una certa rilevanza e comples­sità è ricorrente la suddivisione dell’attività funzionale in distinti settori, rami, servizi, in ordine a ciascuno dei quali vengono preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la  gestione completa degli affari inerenti a quel servizio. Dal che discendono i connessi obblighi in materia antinfortu­nistica. Il potere gestionale si deve accompagnare a poteri di decisione e spesa, ma sono le funzioni espletate che comportano di per sé obblighi di assunzione delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori, a prescindere anche da atti formali di individuazione dei singoli soggetti gravati dall’obbligo di garanzia.

Cassazione civile, sezione lavoro, 27 settembre 2010, n. 34804, Pres. Campanato, Rel. Galbiati