L’ISVAP ha pubblicato il Regolamento 38/2011, che dà attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 191, comma 1, lettera e) del Codice delle Assicurazioni Private, che attribuisce all’ISVAP il potere di dettare disposizioni in materia di costituzione ed amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all’attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il relativo patrimonio.

Il Regolamento apporta significative modifiche alla circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 volte ad elevare il livello di tutela degli assicurati. In particolare, viene richiesto un maggior coinvolgimento dei vertici aziendali nella fase di costituzione dei patrimoni delle gestioni separate, mediante la definizione degli elementi essenziali che devono caratterizzare il regolamento delle gestioni stesse.

Di particolare rilevanza, l’introduzione di misure finalizzate ad assicurare che le imprese,
nella gestione degli attivi, assicurino la parità di trattamento di tutti gli assicurati, attraverso politiche di investimento idonee a garantire una equa partecipazione ai risultati finanziari. Il Regolamento mira ad evitare disparità tra investitori istituzionali, altri clienti corporate e la collettività degli assicurati.

Il rispetto di tale principio deve essere assicurato dalle imprese per tutti i contratti delle gestioni separate. In particolare per quelle di nuova costituzione nonché per quelle preesistenti al Regolamento ed aperte a nuovi contratti, l’organo amministrativo della società è tenuto ad individuare dei limiti agli importi che possono essere movimentati da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione separata, nonché, in caso di superamento di tali limiti, idonei presidi da adottare a livello gestionale e contrattuale, ivi compresi presidi di natura economica. Relativamente ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del Regolamento, l’impresa è tenuta comunque ad adottare idonei presidi a livello gestionale.

Le nuove disposizioni si inseriscono peraltro in un ambito più ampio di interventi già posti a tutela degli assicurati, non solo nella fase di offerta, ma anche nell’esecuzione dei contratti di assicurazione. Occorre, infatti, considerare i presidi già introdotti dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 in materia di conflitti di interessi che impongono alle imprese, tra l’altro, di effettuare operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili, di contenere i costi, di astenersi dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi e di astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata a danno di un’altra.

Gli esiti della pubblica consultazione e il testo integrale del regolamento si possono leggere sul sito dell’ISVAP o sulla sezione “Documenti” del nostro sito.

 

Fonte: ISVAP