RCA

Autore: Giovanni Ramoino
ASSINEWS 221-giugno 2011

Sin dai primi tempi dell’assicurazione obbligatoria R.C.A., le forze dell’ordine sanzionano, quale violazione del codice della strada (ora d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285) l’esposizione di un contrassegno assicurativo, e l’esibizione di un certificato assicurativo, scaduti da non più di 15 giorni, per il fatto stesso del superamento della data di scadenza indicata nei documenti, senza accertare preventivamente se il relativo contratto assicurativo abbia prorogato o no la sua validità per effetto dell’art. 1901, 2° co., c.c..
Per quanto a nostra conoscenza, oltre che dalla polizia di Stato, di cui parleremo in questo articolo, tale prassi è seguita come regola dalla polizia locale, o vigili urbani, dei Comuni italiani.
Non disponiamo di informazioni attendibili sul comportamento seguito in questi casi dagli altri corpi di polizia nazionali.

L’occasione per affrontare nuovamente l’argomento(1) ci è stata offerta dalla lettura del quesito di un lettore, e dalla risposta data­gli dalla redazione, apparsi sul numero 146 (febbraio 2011) de “il Centauro”, organo della “A.S.A.P.S. – Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale”.
Si tratta di una rivista molto interessante, che ha tra l’altro il pregio di trattare il problema della sicurezza stradale con grande serietà e competenza, a differenza di come generalmente tale tema viene affrontato dai media italiani.
Riteniamo che si possa considerare “Il Centauro” quale voce uf­ficiosa del corpo della polizia stradale, e che pertanto in tema di applicazione della normativa relativa alla circolazione stradale la posizione della redazione si conformi alle disposizioni operative seguite da tale organismo.

Ecco il quesito, riportato per intero:  CONTENUTO A PAGAMENTO
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