RCA

Autore: Giovanni Ramoino
ASSINEWS 221-giugno 2011

Sin dai primi tempi dell’assicurazione obbligatoria R.C.A., le forze dell’ordine sanzionano, quale violazione del codice della strada (ora d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285) l’esposizione di un contrassegno assicurativo, e l’esibizione di un certificato assicurativo, scaduti da non più di 15 giorni, per il fatto stesso del superamento della data di scadenza indicata nei documenti, senza accertare preventivamente se il relativo contratto assicurativo abbia prorogato o no la sua validità per effetto dell’art. 1901, 2° co., c.c..
Per quanto a nostra conoscenza, oltre che dalla polizia di Stato, di cui parleremo in questo articolo, tale prassi è seguita come regola dalla polizia locale, o vigili urbani, dei Comuni italiani.
Non disponiamo di informazioni attendibili sul comportamento seguito in questi casi dagli altri corpi di polizia nazionali.

L’occasione per affrontare nuovamente l’argomento(1) ci è stata offerta dalla lettura del quesito di un lettore, e dalla risposta data­gli dalla redazione, apparsi sul numero 146 (febbraio 2011) de “il Centauro”, organo della “A.S.A.P.S. – Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale”.
Si tratta di una rivista molto interessante, che ha tra l’altro il pregio di trattare il problema della sicurezza stradale con grande serietà e competenza, a differenza di come generalmente tale tema viene affrontato dai media italiani.
Riteniamo che si possa considerare “Il Centauro” quale voce uf­ficiosa del corpo della polizia stradale, e che pertanto in tema di applicazione della normativa relativa alla circolazione stradale la posizione della redazione si conformi alle disposizioni operative seguite da tale organismo.

Ecco il quesito, riportato per intero:  
…In caso di controllo notturno su un veicolo il cui conducente esibi­sce il certificato assicurativo scaduto da qualche giorno e stipulato on line o telefonicamente, nel caso di specie, alcuni sostengono che queste società non consentono il tacito rinnovo della polizza: pertanto non è concessa la di­lazione di 15 gg. per renderla operativa come previsto dall’art. 1901 c.c.
Come bisogna comportarsi? Se lo stesso non è in grado di dichiarare la copertura assicurativa perché non è il proprietario, è sufficiente fare un 180 o procedere al sequestro senza incorrere in abusi od omissioni, in special modo se dopo dovesse essere coinvolto in un incidente stradale?

Chi interroga la rivista – evidente­mente un agente di polizia – chiede innanzitutto se tutte le polizze R.C.A. stipulate mediante “vendita a distan­za” siano prive della clausola di tacito rinnovo, domanda alla quale però non viene data risposta.
Se è vero che di regola le polizze R.C.A. vendute dalle compagnie “dirette” prevedono la cessazione del contratto alla sua scadenza senza tacito rinno­vo, ciò non risulta dai documenti assicurativi che esse rilasciano, così come la loro specializzazione non emerge dall’albo delle imprese assicurative, ed è quindi lasciata alla conoscenza personale del mercato R.C.A. da parte di chi deve occuparsene professionalmente.

Proseguendo, chi pone il quesito è nel dubbio (riscri­viamo il suo testo non chiarissimo) “se sia sufficiente applicare l’art. 180 c. str. o si debba invece procedere al sequestro del veicolo ex art. 193 c. str.”.
Cioè se si debba contestare al conducente del veicolo il mancato possesso dei documenti assicurativi (art. 180 c. str.) o la mancata assicurazione del veicolo stesso (art. 193, 1° co., c. str.).

Ciò che per noi costituisce una novità è la condizione dalla quale viene fatta dipendere l’applicazione delle sanzioni prospettate: “…se lo stesso [l’automobilista] non è in grado di dichiarare la copertura assicurativa perché non è il proprietario…”.
Questo inciso ci risulta incomprensibile.
Vedremo che qualche lume, anche se insufficiente, ce lo fornisce la risposta della redazione della rivista, che di seguito riportiamo, anch’essa per intero.

Nel caso prospettato nel quesito è necessario veri­ficare, per quanto possibile, se trattasi di contratto che esclude oppure no la copertura assicurativa nei 15 giorni seguenti rispetto a quello di scadenza. L’art. 1901 c.c. prevede che, salvo patto contrario, la copertura si estende anche a 15 giorni seguenti. Ne consegue che – qualora sia possibile accertare o con visura ANIA, oppure con dichiarazioni rese ex articolo 13 l. 689/81, oppure con controllo presso la compagnia assicuratrice (ovviamente questa ipotesi resta esclusa negli orari di chiusura) sono stati esclusi i 15 giorni di copertura aggiuntivi: art. 193 c. str.;) – qualora non sia possibile, nei primi 15 giorni ar­ticolo 180 + 181 c. str. con intimazione ex articolo 180/8 c. str. e successive verifiche d’ufficio”.

Come avevamo indicato all’inizio, la risposta de “il Centauro” parte dal presupposto che una violazione del c. str. l’automobilista l’abbia comunque compiuta e, di conseguenza, indica al lettore che la via da seguire è accertare non che la garanzia assicurativa sia regolarmente in vigore, ma il contrario.
Comunque apprendiamo che la dichiarazione alla quale si riferiva l’agente di polizia e che eviterebbe all’automobilista l’applicazione della sanzione verreb­be resa “ex articolo 13 l. 689/81”, ovverosia ex art. 13 dalla legge n. 689 del 13 novembre 1981, conosciuta come “legge sulla depenalizzazione”.
Di tale articolo la parte che ci sembra significativa e quindi da riportare è il solo 1° comma.

Art. 13
(Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzio­ne amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Ipotizziamo che la dichiarazione di cui abbiamo scoperto l’esistenza rientri nella facoltà di “assumere informazioni”, ma con molti dubbi.
Infatti, se così fosse, nel caso prospettato il proprie­tario del veicolo avrebbe la facoltà di dichiarare che la sua polizza gode della proroga temporale della garanzia di cui all’art. 1901 c.c., e che, di conse­guenza, egli è in regola con il precetto assicurativo di legge.
Si concretizzerebbe in tal modo una innovativa fattispecie di confessione “contraria”, di portata esattamente opposta al suo comune significato, specificato dall’art. 2730 c.c., secondo il quale la confessione è “la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte”.

Passiamo oltre, non prima però di avere osservato che tale sistema di accertamento della regolarità assicurativa R.C.A. non può che derivare da una o più circolari o istruzioni interne della P.A., della cui esistenza, sul tema che ci sta a cuore, abbiamo sempre sospettato.

***

Nella parte finale della risposta, la redazione de “il Centauro” fornisce all’agente di polizia le istruzioni richieste:

a) Nel caso in cui si sia potuto accertare che la polizza non prevede il tacito rinnovo: applicazione del­l’art. 193 c. str., e quindi sequestro del veicolo;

b) Nel caso in cui ciò non sia possibile: applicazione delle sanzioni previste dall’art. 180 c. str. “per non avere con sé i documenti assicurativi” e art.181 c. str. “mancata esposizione del contrassegno”.

Quanto indicato al punto b) concretizza il compor­tamento da noi lamentato, consistente in una doppia violazione del diritto.

La prima è costituita dal mancato accertamento della validità della garanzia assicurativa richiesta dalla legge, con conseguente irrogazione di una sanzione sulla base di una mera ipotesi.
La seconda è considerare il caso, e sanzionarlo, come mancato possesso del certificato e mancata esposizione del contrassegno, quando dalla domanda posta alla rivista emerge chiaramente che l’automo­bilista del caso descritto era in possesso dell’uno ed esponeva il secondo.

***

Per brevità non proseguiamo oltre nell’analisi della risposta della redazione de “il Centauro”.
Alla rivista abbiamo scritto il 24 febbraio 2011 e questa ci ha immediatamente risposto.
Da tale risposta stralciamo la parte più importante, nella quale si afferma testualmente che:
Ovviamente, questa redazione non condivide il suo assunto in quanto, in breve, un conto è l’obbligo per le compagnie di assicurazione di garantire il terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 1901, comma 2 del C.C., un conto è per l’utente della strada dimostrare di essere regolarmente coperto da assicurazione RCA mediante esibizione del relativo certificato e contras­segno così come disposto dall’art. 127, comma 1, del D.L.vo 209/2005”.

Si sostiene quindi l’esistenza di una discrasia tra l’obbligazione assunta dalla società assicuratrice con il rilascio del certificato (e del contrassegno), di risarcire i danni cagionati dalla circolazione del relativo veicolo, documento attestante l’assolvimento dell’obbligo assicurativo imposto dalla legge (art. 122 c. ass., già art. 1 l. 990/1969), da un lato, e dall’altro, ciò che invece è oggetto degli accertamenti, e dei conseguenti provvedimenti, delle forze dell’ordine.
In altri termini, l’automobilista è soggetto, secondo tale tesi, a due obblighi, tra loro diversi e distinti: uno assicurarsi, secondo la prescrizione della legge; l’altro, darne dimostrazione alla P.A., secondo una normativa fissata ad libitum dall’Autorità stessa.

La tesi è palesemente antigiuridica e pertanto, altret­tanto palesemente, insostenibile.
La violazione più clamorosa del diritto ci appare quella del principio di causalità, sancito dall’art. 40, 1° co., c.p.:
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o peri­coloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.
Poiché il codice delle assicurazioni nulla impone al­l’automobilista-assicurato che circoli con i documenti assicurativi scaduti da non più di 15 giorni – fermo ovviamente che il relativo contratto si sia tacitamen­te rinnovato ex art. 1901, 2° co., c.c. – questi non commette alcuna azione od omissione giuridicamente rilevanti e, conseguentemente, non è colpevole di alcunché.

Ci sembra significativo come questo concetto possa considerarsi alla base del giudizio espresso dall’ISVAP quando si è pronunciato in merito al problema che qui trattiamo.
Viene infatti riferito negli “Esiti della pubblica consultazione” del regolamento n. 13 in materia di documentazione assicurativa R.C.A. (datati 6 febbraio 2008) che il signor Sauro Borgioli aveva proposto di inserire nel contrassegno, tra l’altro, una casella “…per indicare se il contratto prevede il c.d. “comporto” di 15 giorni ai sensi dell’art. 1901 c.c., così da evitare che in fase di controllo vengano elevate contravvenzioni agli assicurati che espongono un tagliando scaduto, ma che godono della proroga di 15 giorni ai sensi della richiamata norma; …”. L’ISVAP risponde che la proposta non viene accettata in quanto “…la proroga di 15 giorni prevista dall’art. 1901 c.c. produce effetti indipendentemente dalla annotazione sul contrassegno o su altro documen­to…”, il che può essere letto nel senso che all’auto­mobilista-assicurato non si richiede di fare alcunché per godere del cosiddetto comporto e, infine, che se lo stesso non deve fare nulla, nessuna omissione gli può essere imputata.

***

Nella lettera che abbiamo ricevuto da “il Centauro” ci viene fatto notare come non risulti esservi giu­risprudenza di legittimità né di merito che avalli il nostro assunto.
Non è vero: ve n’è poca, ma più che sufficiente, perché non è il nostro assunto, ma quello dell’A.S.A.P.S., che dovrebbe essere confermato dalla giu­risprudenza.
Una pronuncia della Cassazione del 2003 è fonda­mentale:

In tema di violazioni al codice della strada, co­stituiscono illeciti amministrativi distinti ed alter­nativi la circolazione senza copertura assicurativa (art. 193, primo e secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e la circolazione senza certificato di assicurazione obbligatoria (art. 180, primo comma, lett. d), e settimo comma), o l’omessa esposizione del contrassegno relativo al­l’assicurazione obbligatoria (art. 181, primo e terzo comma). Ne consegue che, ove al conducente di un veicolo – il quale non abbia esibito agli agenti accertatori il certificato di assicurazione obbliga­toria e non abbia esposto il relativo contrassegno – sia stata contestata immediatamente la violazione di cui all’art. 193 cit. ed il conducente medesimo abbia successivamente dimostrato l’adempimento dell’obbligo di assicurazione, l’accertamento delle violazioni di cui agli artt. 180 e 181 citati può perfezionarsi solo nel momento in cui venga esclusa l’applicabilità dell’art. 193. Proprio in ragione di tale alternatività degli illeciti, è esclusa la possibilità di immediata e contestuale contestazione delle violazioni previste dagli artt.193, primo comma, 180, primo comma, lett. d), e 181, primo comma”.
(Cass. civ. sez. I, 24 luglio 2003, n. 11463, in “Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali”, 2004, 656).

Cosa dice la frase che abbiamo trascritto in grassetto?

a) la violazione dell’art. 180 c. str. (possesso dei documenti assicurativi) e dell’art. 181 c. str. (espo­sizione del contrassegno) non può sanzionarsi se prima non è stato accertato che sia da escludersi la violazione dell’art. 193 c. str. (obbligo di assi­curazione);

b) la violazione dell’art. 180 c. str. o dell’art. 181 c. str. deve essere accertata e non presunta.

Se si ritorna al dialogo tra il lettore de “il Centauro” e la redazione della rivista si constaterà come il comportamento della polizia stradale sia totalmente difforme dall’insegnamento della Suprema Corte.
Per noi questo è più che sufficiente.
Resta però la domanda, che ripetiamo ancora: come si può sanzionare l’automobilista per violazione della norma sull’esposizione del contrassegno (art. 181 c. str.) se questo è esposto, ma lo si ritiene non valido e, di conseguenza, il veicolo deve considerarsi privo di assicurazione (artt. 193 c. str.)?
Lo si può indirettamente desumere dalla sentenza di un giudice di merito:
L’esposizione (nella specie accidentale, per caduta di quello valido) di un contrassegno scaduto di validità su un veicolo in sosta, non vale a costituire la prova dell’inoperatività della garanzia R.C.A., sicché illegittimo ne risulta il suo sequestro da parte dell’organo accertatore. Conseguentemente, le spese di traino e custodia, laddove ingiustamen­te pretese prima ancora della definizione della contestazione, così come i danni diretti e indiretti derivanti da detto provvedimento (dichiarato ille­gittimo in regime di autotutela dalla stessa P.A.) vanno rimborsati e/o risarciti, nella misura in cui vengano documentati e/o provati, al proprietari, il quale, legittimamente, allorquando il sequestro sia stato eseguito da un appartenente all’arma dei Carabinieri, può convenire in giudizio, oltreché, personalmente il diretto responsabile, anche il Ministero dell’Interno(e non della Difesa), perché da tale amministrazione centrale detta Forza Ar­mata dipende in relazione ai compiti e servizi di polizia stradale”.
(Giudice di Pace di Savona, 22 dicembre 2004, in “Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali”, 2005, 405).

È evidente che un conto è il sequestro di un vei­colo, con tutte le relative incombenze materiali e amministrative e con il rischio, dal momento che non si è fatto alcun preventivo accertamento sulla validità o no dell’assicurazione, di rispondere an­che a titolo personale dei danni arrecati al cittadino risultato incolpevole, altra cosa è riempire con qualche dato un modulo prestampato e infilarlo sotto il tergicristallo dell’auto, lasciando che, oltre alla sanzione, ogni fastidio sia a carico del solo automobilista.

***

La definitiva soluzione del problema non può che venire dalla “dematerializzazione” dei documenti assicurativi, richiesta dall’ISVAP nella relazione-esposto inviata il 29 dicembre 2010 al Governo e alle Camere.

Al momento in cui questo articolo va in stampa – giugno 2011 – la situazione è la seguente:

a) La smaterializzazione dei documento assicurativi è prevista nel disegno di legge sull’agenzia contro la frode assicurativa attualmente all’esame del Parlamento.
L’iter di tale legge si presenta lungo e difficile, soprattutto per gli unanimi giudizi negativi che il suo testo attuale ha raccolto da parte di tutti coloro che attendono tale provvedimento.
Per ciò che concerne l’eliminazione dei documenti cartacei il d.d.l. si limita a designare per tale compito il Ministero dello sviluppo economico, assegnandogli il temine di due anni e mezzo dalla promulgazione della legge (2).

b) L’ANIA sta dando il via al proprio programma di smaterializzazione dei documenti assicurativi, frutto di un accurato studio strutturale.
Punto chiave è il perfezionamento della banca dati SITA che, si prevede, sarà arricchita anche con la specificazione per ogni copertura della presenza o no, e della tipologia, della clausola di tacito rinnovo, elemento studiati anche in funzione dei controlli da parte delle Forze dell’ordine.

c) Né nel disegno di legge che abbiamo citato sopra né altrove troviamo traccia delle indispensabili modifiche da apportare alla legislazione vigente, ad esempio e come minimo, all’art. 127 c. ass. in merito all’efficacia probatoria del certificato.

Luci ed ombre, quindi.
Certo è che la caccia all’automobilista con il tagliando scaduto da non più di 15 giorni resterà aperta ancora per un pezzo.

 


1 V. il nostro articolo “Il tagliando RCA: solo croci e nessuna delizia per l’automobilista”, su ASSINEWS n. 178 (luglio-agosto 2007).


2 Ci riferiamo al d.d.l. quale risulta dal “Testo unificato adottato come testo base” relativo alla “Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore as­sicurativo” (disegni di legge C. 2699 – ter, C. 1964, C. 3544, ecc.) licenziato dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati il 15 febbraio 2011.
Non ci sembra che gli emendamenti successivi abbiano modificato tale testo nella parte che qui ci interessa.