Con la risoluzione n. 68/E del 23 giugno 2011 l’Agenzia delle entrate ha recato importanti chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile agli interessi passivi sostenuti dalle holding assicurative, quelle cioè che detengono partecipazioni al capitale di società che svolgono attività assicurativa.

La risoluzione spiega il regime di deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 96 del TUIR da parte sia delle “holding industriali”, cioè dei soggetti finanziari che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di

assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia o finanziaria sia delle “holding non industriali”, cioè dei soggetti finanziari che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività creditizia o finanziaria.

La partecipazione di una holding al capitale di società che svolgono attività assicurativa è assimilabile alla partecipazione in società che svolgono attività creditizia e finanziaria“, sottolinea la risoluzione

La stessa Agenzia precisa che “tale interpretazione, che supera il tenore letterale dell’articolo 96 per privilegiarne la ratio, nasce dall’esigenza di realizzare un sistema che sia coerente con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione”.

Peraltro l’assimilazione delle holding assicurative a quelle creditizie e finanziarie, comportando l’applicazione del “regime speciale” di deducibilità degli interessi passivi di cui al comma 5-bis dell’art. 96 del TUIR, anziché di quello “ordinario  disciplinato dai precedenti commi da 1 a 4,  consente alla consolidante/holding assicurativa di dare attuazione alla disposizione prevista in detto comma 5-bis e di

operare la deduzione integrale degli interessi passivi sostenuti da una società partecipante al consolidato sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti cui si applica detto comma 5-bis partecipanti al consolidato a favore di soggetti estranei al consolidato.

Ove la “holding assicurativa” fosse considerata alla stregua di una “holding industriale” sarebbe nell’impossibilità di applicare il meccanismo previsto dal comma 7 che nell’ambito del consolidato consente alla consolidante di compensare gli interessi passivi indeducibili da parte di una società partecipante al

consolidato con il ROL non utilizzato di altra società partecipante al consolidato.

Ciò in quanto le società di assicurazione consolidate da una “holding assicurativa” non deducono gli interessi passivi sulla base del ROL.

Fonte: ANIA