Gli standard internazionali sempre più allineati al Tuir
di Duilio Liburdi e Cristina Bartelli  

Disciplina Ias e normativa fiscale contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi più vicine : con il nuovo schema di decreto, seppure ancora in bozza, introdotti ulteriori adattamenti alla normativa tributaria per i soggetti che redigono il bilancio di esercizio con i principi contabili internazionali. Prevedendo, ad esempio, che la disciplina fiscale degli immobili patrimonio si allinei al principio generalizzato di indeducibilità dei componenti negativi. Ovvero, considerando la classificazione Ias dei beni in questione come oggetto di valutazione tributaria secondo le regole del Tuir. Esteso anche il principio di deduzione extra contabile delle immobilizzazioni immateriali a vita indefinita analogamente a quanto avviene per i marchi e l’avviamento. Il decreto da attuazione alle previsioni contenute nell’articolo 2, comma 28 del dl 225 del 2010 nel quale si prevedeva la possibilità di introdurre delle disposizioni di coordinamento fiscale con riferimento ai principi contabili internazionali adottati con regolamento Ue entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010. La finalità del provvedimento è dunque quella di fornire ai soggetti che redigono i bilanci in base agli Ias, delle disposizioni di coordinamento per l’applicazione delle norme del Tuir che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del Tuir modificato dalla legge n. 244 del 2007.

La disciplina degli immobili. L’articolo 3 tratta degli immobili prevedendo come il regime fiscale riconosciuto agli immobili strumentali deve essere applicato a tutti gli immobili che, indipendentemente dalla classificazione in bilancio, presentano i requisiti contenuti nell’articolo 43 del Tuir (quindi strumentalità per natura o per destinazione). Per converso, dunque, in relazione a quegli immobili che non possiedono i requisiti di strumentalità si applicano le disposizioni previste per i beni patrimoniali contenute nell’articolo 90 del Tuir le quali dispongono, come principio di carattere generale, l’indeducibilità dei costi e delle spese riferiti agli immobili patrimonio. L’esempio che viene formulato nella relazione di accompagnamento è quello di un immobile classificato in bilancio secondo le regole contenute nello Ias 16 e conseguentemente oggetto di processo di ammortamento in bilancio. A questo punto, però, si deve valutare la caratteristica «fiscale» dell’immobile che, se rientrante tra quelli di cui all’articolo 90 del Tuir, genera il recupero fiscale degli ammortamenti rilevati in bilancio che dovranno essere oggetto di apposita variazione in aumento ai fini Ires. Viene inoltre prevista l’irrilevanza fiscale dei plusvalori o minusvalori da valutazione degli immobili iscritti in bilancio, indipendentemente dalla relativa classificazione prevista dagli standard internazionali. Ovviamente, tali maggiori o minori valori concorrono alla determinazione della base imponibile al momento del realizzo degli immobili stessi.

Beni in concessione. Di tali beni si occupa l’articolo 8 dello schema di decreto nel quale viene esaminata la disciplina di coordinamento con le disposizioni di cui agli articoli 104 e 107 del Tuir. Il provvedimento considera come, ai fini della redazione dei bilanci, con il regolamento (Ce) n. 254/2009 del 25 marzo 2009 è stata adottata l’Interpretazione Ifric 12 (Accordi per servizi in concessione concernente le regole di contabilizzazione di un’infrastruttura soggetta ad accordi per servizi in concessione nei conti del concessionario), chiarendo le modalità di rappresentazione delle varie fasi (costruzione/gestione) di un accordo per servizi in concessione. Il coordinamento era dunque necessario in considerazione del fatto che il predetto principio non consente la rilevazione dei «beni gratuitamente devolvibili oggetto di concessione» a titolo di immobilizzazioni materiali, ma prevede la contabilizzazione di un’immobilizzazione immateriale o di un’attività finanziaria. A tale fine, il comma 1 dell’articolo 8, prevede che alle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio, si applicano le regole contenute all’articolo 104 del Tuir, in opzione all’articolo 103, che definisce le modalità di deduzione delle quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili. Quindi, per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche e le imprese sub concessionarie, il comma 2 dello stesso articolo, introduce l’assimilazione degli accantonamenti previsti dal paragrafo 21 dell’Ifric 12 in relazione alle spese di ripristino dell’infrastruttura oggetto della concessione, agli accantonamenti di cui al comma 2 dell’articolo 107 del Tuir.

Immobilizzazioni immateriali a vita indefinita. L’articolo 10 del decreto estende la disciplina di deduzione extracontabile dell’ammortamento dei marchi e dell’avviamento, introdotta in favore dei soggetti Ias adopter dall’art. 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007. In pratica, viene ritenuto che le attività immateriali a vita indefinita siano assimilabili alle ipotesi di marchi e avviamento espressamente trattate dal legislatore fiscale. Per conseguenza, è ammessa la deduzione extra contabile di una quota di ammortamento pari a un diciottesimo (anche ai fini Irap), che, se non effettuata o effettuata in misura inferiore, non potrà essere oggetto di recupero successivo.