1. In caso di azione diretta proposta, ai sensi dell’art. 19 lett. a) della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell’im­presa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attua­zione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto.

2. L’art. 19 lett. a) della legge n. 990 del 1969 prevede una situazione di mero fatto implicante l’esistenza del sinistro come fatto storico e, al fine di evitare frodi assi­curative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibi­lità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello stesso danneggiato un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”.

Corte di Cassazione, Sez. III Civile – Sentenza 14 gennaio 2011, n.745