Ex moglie e convivente, stessi diritti

 di Debora Alberici  

 

La Cassazione mette sullo stesso piano la famiglia di fatto e quella legittima. Infatti hanno diritto a un risarcimento del danno morale di pari ammontare la ex moglie, la convivente e i figli legittimi o naturali che perdono rispettivamente il partner e il padre in un incidente stradale. È quanto sancito dalla Suprema corte di cassazione che, con la sentenza numero 12278 depositata il 7 giugno 2011, ha respinto il ricorso di due figli legittimi che chiedevano di essere risarciti diversamente (chiedevano un importo maggiore) rispetto alla compagna del padre e a loro figlio. L’uomo era deceduto in seguito a un grave incidente stradale. A chiedere i danni morali all’assicurazione erano stati la ex moglie, i figli legittimi, la nuova compagna (anche per il figlio naturale). Il Tribunale di Milano aveva accordato alle due donne 20.658 euro di risarcimento per ciascuna, né un euro in più né uno in meno. Per questo la prima partner si era rivolta alla Corte d’appello chiedendo un ristoro maggiore, considerando anche il fatto che l’uomo aveva sempre mantenuto con la prima famiglia uno stretto legame affettivo. Ma la risposta dei giudici di merito era stata negativa. Ora la Cassazione ha confermato il verdetto mettendo sullo stesso piano la famiglia legittima e quella di fatto. In un passaggio chiave delle motivazioni questa circostanza emerge chiaramente: «Si osserva che i giudici di appello», dice Piazza Cavour, «hanno parificato, ai fini del risarcimento del danno morale, la famiglia legale a quella di fatto, in quanto per quest’ultima è stata provata la stabilità e la continuità nel tempo del rapporto e della relazione affettiva». Quindi nel risarcimento concreto del danno, tenendo conto della particolarissima situazione di un soggetto con due nuclei familiari legati a lui da una rapporto di protratta e contemporanea stabilità nel tempo, i giudici di merito, lungi dal lamentato automatismo, hanno tenuto conto della diversa intensità del vincolo familiare, moglie convivente e figli, e della effettiva convivenza, liquidando alla figlia sposata un importo inferiore. Perfettamente allineata con la decisione presa dalla Cassazione, la Procura generale che, nell’udienza del 3 marzo scorso, aveva chiesto il rigetto del ricorso della ex moglie e dei figli legittimi. Questa decisione si incardina perfettamente in nel filone giurisprudenziale che, in assenza di un intervento del Parlamento, da qualche anno a questa parte ha sancito una sorta di parità di diritti fra famiglia legittima e naturale. La legge che ha trovato maggiore applicazione in questo senso, oltre agli articoli del codice civile sulla responsabilità, è stata quella sull’affido condiviso che responsabilizza i genitori verso i figli nati fuori dal matrimonio senza nessuna differenza rispetto a quelli nati dall’unione legittima. Ciò sia sul fronte del mantenimento che su quello del diritto di visita dei minori che vivono con l’ex partner.