Fino a 750 mila di multa per la gestione illecita dei rifiuti
 Pagina a cura di Vincenzo Dragani  

 

Fino a 750 mila euro per gestione illecita dei rifiuti, più di 380 mila euro per l’inquinamento di suolo, acque, e aria, oltre 350 mila euro per danneggiamento di habitat, specie vegetali e animali protette. Queste le sanzioni che colpiranno direttamente società, persone giuridiche ed associazioni di fatto per gli illeciti ambientali commessi in loro interesse dagli organi dell’ente. A tingere di verde i «corporate crimes» sarà il nuovo decreto legislativo di recepimento delle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente e 2009/123/Ce sull’inquinamento da navi, decreto già approvato dal consiglio dei ministri il 7 aprile 2011, attualmente all’esame delle commissioni parlamentari, e sulla cui approvazione definitiva in tempi brevissimi spinge ora l’Ue, che ha lo scorso 16 giugno formalmente contestato all’Italia l’inosservanza dei termini di recepimento (scaduti rispettivamente il 16 novembre ed il 16 dicembre 2010), concedendo solo due ulteriori mesi di tempo per l’adeguamento prima di adire la Corte di giustizia.

 

Nuove responsabilità per persone fisiche ed enti. Due le linee direttrici che informano in nuovo decreto in itinere: da un lato l’introduzione di nuovi ecoreati cui risponderanno le persone fisiche; dall’altro una parallela, autonoma e distinta responsabilità (a titolo di illecito amministrativo) per tutti i principali illeciti ambientali (vigenti ed emanandi), a carico degli enti collettivi cui le condotte «contra legem» saranno riconducibili per l’agire di loro amministratori, dirigenti e dipendenti.

Tecnicamente l’ampliamento della responsabilità degli enti sarà disposta mediante il «travaso» dei reati ambientali nell’elenco degli illeciti recato dal dlgs 231/01, il provvedimento che disciplina la responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive.

 

I nuovi reati ambientali. Le nuove condotte penalmente rilevanti per le persone fisiche previste dall’approvando decreto legislativo (con speculare responsabilità amministrativa degli enti che se avvantaggeranno) coincideranno con le azioni poste a danno di habitat, fauna e flora. I nuovi reati, introdotti direttamente nel Codice penale e puniti a titolo di contravvenzione, consisteranno infatti in: uccisione, cattura, possesso ingiustificati di specie animali protette; distruzione, prelevamento o possesso ingiustificati di specie vegetali protette; distruzione o deterioramento significativo di habitat all’interno siti protetti.

 

Gli illeciti ambientali degli enti. Mediante la citata riformulazione del dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, gli illeciti ambientali già previsti e quelli di nuova introduzione da parte del nuovo decreto saranno direttamente imputabili alle organizzazioni collettive.

In quanto commessi da loro organi e a loro vantaggio, le organizzazioni collettive risponderanno infatti di gestione illecita dei rifiuti, inosservanza delle norme sull’impatto ambientale, inquinamento di suolo, acque, e aria, danneggiamento di specie animali e vegetali protette.

In particolare, le fattispecie punite saranno le seguenti. Per i rifiuti, gli enti risponderanno di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (sanzioni fino a 464 mila euro), omessa adesione al Sistri, inadempimento obblighi di comunicazione telematica, omesso tracciamento dei trasporti (fino a 464 mila euro), violazione obblighi di comunicazione, tenuta registri obbligatori e formulari (fino a 464 mila euro), traffico illecito (fino a 387 mila euro), attività organizzata di traffico illecito (fino a 774 mila euro). In relazione alla valutazione di impatto ambientale, le organizzazioni risponderanno di esercizio di attività senza autorizzazione integrata ambientale o in sua violazione (fino a 387 mila euro).

Per l’inquinamento delle acque, si risponderà invece per scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o in sua violazione (fino a 387 mila euro), scarico di acque in violazione di divieti (fino a 387 mila euro), inquinamento doloso o colposo delle acque provocato da navi (fino a 464 mila euro).

Per l’inquinamento dei siti sarà sanzionata l’omessa bonifica di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee delle quali si è provocato l’inquinamento (fino a 387 mila euro).

In relazione all’inquinamento dell’aria (e danni ozonosfera) la responsabilità scatterà con l’installazione e/o l’esercizio di attività senza autorizzazione ad emissioni o in sua violazione (fino a 387 mila euro), con le emissioni in atmosfera oltre i valori limite (fino a 387 mila euro), con produzione, consumo, import/export, detenzione, commercializzazione di sostanze lesive dell’ozono (fino a 387mila euro). Per il danneggiamento di fauna e flora protette le sanzioni scatteranno per uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di animali specie vegetali protette (fino a 387 mila euro), danneggiamento di habitat (fino a 387 mila euro import/export, commercializzazione, trasporto di animali e vegetali in via di estinzione (fino a 387mila euro).

 

La responsabilità amministrativa delle organizzazioni. Il citato dlgs 231/2001, lo ricordiamo, prevede delle conseguenze sanzionatorie dirette a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per determinati reati posti in essere a loro vantaggio dai relativi rappresentanti (amministratori, dirigenti, dipendenti).

Il decreto effettua, in sostanza, un traslazione della qualifica giuridica dello stesso evento illecito, che da «illecito penale» (per le persone fisiche) diventa anche «illecito amministrativo» (per le associazioni collettive). I reati imputabili a titolo di illecito amministrativo agli enti in parola sono un «numero chiuso» costituito dal novero delle fattispecie elencate nel dlgs 231/2001 (elenco al quale, appunto, il nuovo decreto legislativo aggiungerà i crimini ambientali).

Le sanzioni amministrative sono di carattere pecuniario, interdittivo (solo ove previsto), ablatorio (confisca del prezzo o del profitto del reato).

Le sanzioni pecuniarie sono determinate in «quote», modulate in relazione ad ogni singolo illecito tra un minimo ed un massimo (il valore di una quota oscilla da 258 a 1.549 euro) e la cui determinazione finale è fatta dal giudice in funzione della gravità dell’illecito e delle condizioni economiche dell’ente.

In relazione agli illeciti ambientali le sanzioni saranno esclusivamente di carattere pecuniario, non avendo il legislatore del nuovo decreto legislativo in corso di approvazione previsto l’applicazione di misure interdittive.

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