Nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011 è stato pubblicato il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

In una circolare l’ANIA analizza i contenuti dell’art. 17 del decreto, che introduce previsioni di rilevante impatto per il settore in materia di imposta sulle assicurazioni rc auto, non tutte di agevole interpretazione.

A tale proposito L’ANIA osserva che l’iter di approvazione della normativa in oggetto è stato caratterizzato dal susseguirsi di schemi non adeguatamente meditati, tutti volti a garantire alle province una sorta di monitoraggio sull’applicazione della norma, presumibilmente ai fini dell’accertamento, ma che hanno tenuto in minimo conto le esigenze gestionali del settore assicurativo.

 

La destinazione del tributo alle province risale all’art. 60 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilì l’attribuzione dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, in ragione della sede dei pubblici registri automobilistici di iscrizione dei veicoli ovvero, per le macchine agricole, della residenza dell’intestatario della carta di circolazione.

Il successivo decreto interministeriale 14 dicembre 1998, n. 457 diede attuazione alle predette disposizioni (cfr nostro prot. 28 del 27 gennaio 1999) precisando fra l’altro che l’individuazione delle province destinatarie del gettito dell’imposta va effettuata avendo riguardo ai dati risultanti dalla polizza di assicurazione al momento del suo rilascio o rinnovo.

1. Il comma 1 del richiamato art. 17 definisce l’imposta sulle assicurazioni di cui si tratta “tributo proprio derivato” delle province a decorrere dal 2012, terminologia che appare contraddittoria quantomeno sul piano lessicale. La disposizione conferma poi l’applicabilità dei commi 1, 3 e 5 del suddetto art. 60 del d.lgs. n. 446 e quindi dei criteri di attribuzione dell’imposta contenuti nello stesso art. 60 e nel decreto interministeriale n. 457 del 1998, conferma di cui peraltro non si ravvisa alcuna necessità.

2. Il comma 2 introduce la facoltà, per le province, di variare a decorrere dal 2011 l’aliquota base del 12,5% con una oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione, stabilendo nel contempo che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, da effettuare secondo le modalità stabilite con il decreto dirigenziale 10912/DFF del 3 giugno 2011 (vedere allegato 2, tratto dal sito www.finanze.gov.it).

L’ANIA evidenzia che le precedenti stesure portate all’esame della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale prevedevano, oltre all’introduzione con effetto immediato della facoltà di variare l’aliquota, la subordinazione dell’efficacia della variazione alla relativa pubblicazione sul sito informatico di ogni provincia interessata, condizione che avrebbe comportato per le imprese del settore una consultazione assidua dei siti informatici di 108 enti locali al fine di implementare i sistemi informativi e dare corretta e tempestiva applicazione alla norma.

L’ANIA ha più volte rappresentato, anche nell’interesse delle province destinatarie del gettito, l’assoluta necessità di prevedere, da un lato, che le modifiche di aliquota trovassero applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono e, dall’altro, che le delibere in questione venissero rese pubbliche su un unico sito web di riferimento.

Come si può rilevare, soltanto tale ultima richiesta ha trovato riscontro nell’attuale formulazione; quanto alla decorrenza delle delibere delle province, in luogo del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione è stato da ultimo introdotto un termine, cioè il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione della delibera di variazione.

Tale termine pregiudica la concreta possibilità per le imprese di effettuare la riscossione delle imposte secondo le aliquote aggiornate dalle province, in quanto non risulta compatibile con il rispetto di altre disposizioni cogenti stabilite dall’ISVAP sull’informativa obbligatoria agli assicurati in materia di premi r.c. auto in occasione della scadenza contrattuale (vd. artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 4/2006) -che obbliga le imprese ad elaborare le quietanze dei premi da 60 a 45 giorni prima delle scadenze contrattuali -nonché in materia di pubblicazione dei preventivi dei premi r.c. auto sui siti internet delle imprese (vd. artt. 5, comma 5, e 6, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 23/2008).

In considerazione del contrasto determinatosi fra le norme innanzi richiamate, l’ANIA ha in corso ulteriori approfondimenti con il Ministero competente al fine di individuare urgentemente una soluzione, eventualmente in via normativa, idonea a evitare il menzionato contrasto.

3. I commi 3 e 4 dell’art. 17 del d.lgs. n. 68 prevedono che entro il corrente anno dovrà essere approvata una nuova versione del modello di denuncia ai fini dell’imposta sulle assicurazioni, che dovrà essere integrato con la segnalazione obbligatoria degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province.

Secondo le informazioni acquisite per le vie brevi dall’Agenzia delle entrate, è presumibile che il modello verrà integrato con appositi righi che per ciascuna provincia rappresenteranno il volume dei premi rc auto imponibili e delle relative imposte versate; tuttavia, appare evidente che il legislatore non ha ritenuto sufficiente tale dato ai fini del controllo della corretta attribuzione del gettito alle province, avendo richiesto la distinzione per contratto delle somme incassate.

La funzione di tale approfondita rilevazione dei dati concernenti la riscossione dell’imposta sulle assicurazioni rc auto è da rinvenire, presumibilmente, nel citato comma 4, che stabilisce che l’accertamento delle violazioni alla disciplina introdotta dall’art. 17 del d.lgs. n. 68 in oggetto compete alle amministrazioni provinciali.

L’Associazione anche su questo punto ha espresso una netta contrarietà nel corso dell’iter parlamentare di approvazione, sottolineando l’assurdità dell’allegazione -ancorché in formato telematico -di milioni di posizioni contrattuali alle dichiarazioni degli assicuratori operanti nel ramo rc auto, adempimento che sarebbe manifestamente vessatorio oltre che illogico e di nessuna utilità, considerato che le province disporrebbero comunque di una situazione aggiornata del proprio gettito con la nuova versione della denuncia premi annuale ai fini dell’imposta sulle assicurazioni.

Per le ragioni sopra descritte, l’ANIA intende collaborare con l’Agenzia delle entrate per addivenire a una soluzione che eviti qualsiasi duplicazione di fornitura di dati già in possesso dell’amministrazione fiscale; a tal fine abbiamo prospettato all’Agenzia l’opportunità di utilizzare la fornitura, da quest’anno obbligatoria, dei dati relativi alla contribuzione al Servizio sanitario nazionale, eventualmente integrata per le finalità appena esposte.

Infine, il comma 4  in commento pone un ulteriore dubbio in merito all’esercizio del potere di accertamento che, come sopra anticipato, il legislatore attribuisce in via di principio alle province.

La stessa disposizione prevede la facoltà per le province di stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia delle entrate per l’espletamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, nonché del contenzioso.

Peraltro, l’ultimo periodo del comma 4 prevede che le suddette attività siano comunque svolte dall’Agenzia delle entrate sino alla stipula di tali convenzioni, affermazione che si pone in aperto contrasto con l’attribuzione incondizionata alle province del potere di accertamento disposta dal primo periodo del comma.

Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti l’Associazione si impegnerà ad evitare che le imprese del settore siano esposte a un complesso contenzioso da gestire potenzialmente nei confronti di più di cento enti locali, alimentato anche dalla possibile conflittualità tra province.

Fonte: ANIA