di Luigi Chiarello  

Arriva il detective dei mari. Sarà un organismo investigativo sui sinistri marittimi e verrà istituito presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Praticamente, si tratta della commissione centrale d’indagine sui sinistri marittimi, prevista dall’articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima. Una task force, che verrà posta alle dirette dipendenze del ministro, acquisendo il ruolo di investigatore. Tutto ciò è previsto da uno schema di dlgs, finito al vaglio del preconsiglio martedì scorso e, probabilmente, sul tavolo del prossimo esecutivo. Il provvedimento serve a recepire, nell’ordinamento italiano, la direttiva 2009/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009. Essa stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel trasporto marittimo, modificando le vecchie direttive 1999/35/Ce e 2002/59/Ce. Nel merito, l’organismo investigativo (la cui composizione e struttura verrà definita con decreto del ministro), parteciperà anche a indagini di tipo penale, in collaborazione con l’autorità giudiziaria. Ecco un decalogo dei suoi poteri:

– accedere a qualsiasi area pertinente o al luogo del sinistro, a qualsiasi nave, relitto o struttura, ivi compresi carico, attrezzatura e rottami;

– stilare l’elenco delle prove e provvedere alla ricerca e rimozione controllate di relitto, rottami o altri elementi o sostanze, a fini d’esame o analisi;

– richiedere l’esame o l’analisi degli elementi di cui sopra e avere libero accesso ai risultati;

– accedere a qualsiasi informazione o dato registrato, pertinente all’indagine. Compresi i dati del Vdr (Voyage data recorder), su nave, viaggio, carico, equipaggio o altre persone, oggetti, situazioni o circostanze. Farne copia e uso;

– accedere ai risultati degli esami sui corpi delle vittime o delle analisi su campioni prelevati dai corpi delle vittime;

– richiedere i risultati di esami sulle persone partecipanti coinvolte nell’esercizio della nave o su altre persone interessate;

– interrogare testimoni;

– ottenere i verbali delle ispezioni e tutte le informazioni pertinenti in possesso dello stato di bandiera, degli armatori, delle società di classificazione o di altri soggetti pertinenti l’indagine;

– infine, richiedere l’assistenza delle autorità competenti degli stati coinvolti, compresi ispettori dello stato di bandiera e dello stato di approdo, funzionari dei servizi guardiacostiero e soccorso, operatori di traffico marittimo, piloti e personale portuale o marittimo.