Committenti e ditte esecutrici solidali sui debiti contributivi

 Pagina a cura di Daniele Cirioli  

Solidarietà a maglie larghe tra committenti e ditte esecutrici. Tutela infatti tutti i lavoratori coinvolti in un appalto, a nulla rilevando il tipo di occupazione e di contratto di lavoro (non solo i dipendenti, ma anche i collaboratori, i lavoratori a progetto e via dicendo). Per due anni pertanto, il committente risponde degli eventuali obblighi contributivi disattesi dall’appaltatore o subappaltatore.

Solidarietà, invece, più limitata tra appaltatori e subappaltatori: il vincolo interessa solo i lavoratori dipendenti. A precisarlo è l’Inps, nel messaggio n. 12354/2011, con cui fornisce chiarimenti sulla responsabilità solidale applicabile ai debiti contributivi.

La solidarietà. La solidarietà negli appalti è una sorta di vincolo che lega la ditta che affida un lavoro a quella che tale lavoro esegue relativamente ai diritti retributivi, fiscali e contributivi spettanti ai lavoratori che sono impiegati nell’esecuzione dei lavori. Oggi vige una doppia disciplina della solidarietà: quella che lega il committente con le ditte appaltatrici e subappaltatrici e quella che lega l’appaltatore con le ditte subappaltatrici.

Solidarietà tra committente e ditte. La prima tipologia di solidarietà è stata introdotta dalla Riforma Biagi (dlgs n. 276/2003). L’articolo 29, infatti, stabilisce che «In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o il datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti».

Solidarietà tra appaltatore e subappaltatori. Il seconda tipo di solidarietà è stata prevista dalla legge n. 248/2006 (articolo 35 del dl n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006) che testualmente dice: «l’appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore».

Due solidarietà: differenze. La differenza sostanziale tra le due tipologie di solidarietà è questa. La prima (dlgs n. 276/2003) prevede una responsabilità solidale per tutti i soggetti della catena degli appalti e, quindi, per la catena «committente – appaltatore – subappaltatore», nei limiti temporali di due anni dal termine dell’appalto. La seconda (legge n. 248/2006) prevede la solidarietà tra appaltatore e subappaltatore, senza risalire, quindi, al committente e senza alcun vincolo temporale.

Implicazioni Inps. Relativamente alle ipotesi di responsabilità solidale per i debiti contributivi nei confronti dell’Inps, l’istituto previdenziale, leggendo il combinato disposto delle predette norme, ritiene che, nel primo caso, il committente è chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, per l’intero importo della contribuzione previdenziale dovuta, comprese le sanzioni civili. Tuttavia, il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto e, inoltre, in tal caso:

  • resta ferma l’ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero dei contributi nei confronti dell’obbligato principale (appaltatore o subappaltatore);
  • soggetti destinatari della norma sono i committenti privati che stipulano appalti, allorquando i soggetti appaltatori non provvedano ad adempiere gli obblighi contributivi posti a loro carico;
  • tutti i lavoratori sono tutelati dalla norma, e, quindi, non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (ad esempio co.co.co. e lavoratori a progetto), purché impiegati direttamente nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto.

Nel secondo caso, invece, secondo l’Inps l’appaltatore è chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore, non soltanto per i contributi dovuti, sia previdenziali che assistenziali, ma anche per l’effettuazione e per il versamento delle ritenute fiscali. In tal caso, inoltre, il vincolo di solidarietà cui è assoggettato l’appaltatore, oltre a essere senza limiti economici (come quello del committente) è anche senza vincoli temporali, ovvero non soggetto a termine di decadenza, con la conseguenza che (il vincolo) segue lo stesso termine di prescrizione previsto ex lege per i contributi. Infine, poiché fa espresso riferimento ai lavoratori «dipendenti», questo secondo tipo di solidarietà tutela soltanto i lavoratori subordinati impiegati nell’appalto.

© Riproduzione riservata