di Bianca Pascotto

Il furto di un veicolo è purtroppo un evento quotidiano e il rituale che ne consegue è: (i) la denuncia alle autorità e (ii) la comunicazione del fattaccio alla nostra impresa assicurativa la quale, dal giorno successivo alla nostra comunicazione, porrà nel nulla l’efficacia della polizza RCA.

Dell’eventuale sinistro occorso dopo il furto se ne occuperà il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ma ove il furto sia stato agevolato dall’imprudente condotta del proprietario (es. veicolo aperto, chiave sul cruscotto, portone del garage aperto etc.) cosa succede? Chi risarcisce? Si attiverà la rivalsa nei confronti del proprietario negligente?

Tanto articolata quando logica e chiara è la recente decisione della Cassazione (sez. III sentenza del 12 marzo 2026 n. 5562) afferente ad un caso un po’ singolare ma esemplificativo per l’applicazione dei principi basilari della normativa RCA.

LA VICENDA

Il veicolo di Alfa, società agricola, viene rubato da ignoti; dopo 18 giorni Alfa chiede di trasferire la polizza su altro veicolo di sua proprietà.

Un mese dopo il furto, il veicolo, privo di assicurazione, provoca un sinistro con gravi lesioni personali a carico di terzi. Unipol, quale impresa designata per il FGVS, viene condannata dal Tribunale a risarcire i danni per l’ipotesi di circolazione di veicolo privo di copertura assicurativa (art. 283 lett. B c.d.a.) e non per la diversa fattispecie di cui alla lett. D del medesimo articolo (circolazione contro la volontà del proprietario).

Unipol risarcisce i terzi danni e preannuncia l’azione di rivalsa contro Alfa.

Alfa impugna la sentenza avanti la Corte d’Appello perché ritiene che il furto perpetrato con violenza sulle cose e violazione di domicilio escluda non solo la sua responsabilità ma configuri la fattispecie di cui alla lett. D dell’art. 283 cod. ass.

L’appello viene rigettato perché trattandosi di furto agevolato dall’omessa custodia di Alfa – che non è riuscita a fornire la prova liberatoria a suo carico – la circolazione del mezzo non può considerarsi avvenuta contro la volontà del proprietario, con conseguente legittimazione di Unipol ad esperire l’azione di rivalsa a carico dell’assicurato.

LA SOLUZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Dei quattro motivi di ricorso esaminiamo solo il primo, che attiene alla corretta applicazione degli artt. 2054 c.c., 122 e 283 cod. ass..

Per Alfa non vi è stata omessa custodia del veicolo e la conseguente circolazione del mezzo sottratto senza sua colpa deve ritenersi avvenuta contro la sua volontà; un tanto legittima l’intervento dell’impresa designata dal FGVS ed esclude l’azione di rivalsa nei suoi confronti.

Per la Corte nulla di più errato, ma soprattutto nulla di più errato nella sussunzione del caso de quo alle ipotesi di intervento del FGVS.

Vediamo i passaggi della motivazione della sentenza.

  1. Non v’è dubbio che sussista l’omessa custodia di Alfa, posto che ha lasciato il mezzo privo delle opportune cautele, agevolandone il furto.
  2. Il non aver custodito diligentemente il veicolo è una condotta colposa (al pari di una omessa precedenza) e detta colpa è coperta ex lege dalla polizza RCA.
  3. L’omessa custodia ha consentito la circolazione del veicolo che dunque non può definirsi avvenuta contro la sua volontà; il contratto RCA non si scioglie per effetto del denunciato furto perché Alfa versa in colpa.
  4. L’impresa designata non è legittimata a risarcire il sinistro perché il caso non rientra né nell’ipotesi della lett. D (Circolazione contro la volontà del proprietario) e neppure nell’ipotesi della lett. B (Veicolo privo di assicurazione); dovrà invece provvedervi l’impresa assicuratrice del veicolo.

E questo è il passaggio fondamentale.

L’assicurazione per la responsabilità civile ex art. 1917 c.c.  – a cui la RCA non si sottrae – prevede che l’impresa si obbliga a “tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”.

Ove sussista la colpa dell’assicurato, la RCA deve ritenersi operante e deve ritenersi operante nel momento in cui il rischio assicurato si avveri.

Questo momento va individuato al realizzarsi della condotta colposa (fatti accaduti durante la vigenza del contratto) e non nel momento in cui si manifesti il danno (salvo loro contestualità).

È l’omessa custodia “il fatto accaduto durante la vigenza del contratto”, è la negligente condotta il rischio dedotto e garantito nella polizza RCA, non il sinistro.

Nel caso di specie, al momento del furto, l’omessa custodia, ergo la responsabilità per colpa dell’assicurato, era garantita dalla polizza RCA e il contratto non poteva ritenersi sciolto ai sensi dell’art. 122, comma 3, cod. ass., applicabile solo in caso di circolazione contro la volontà del proprietario.

È l’impresa assicuratrice obbligata verso i terzi, con esclusione di alcun obbligo risarcitorio in capo all’impresa designata dal FGVS.

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