NORMATIVA
IL REGOLAMENTO IVASS N. 169/26 HA DATO ATTUAZIONE ALLA L. 196/23, MODIFICANDO IL REGOLAMENTO SUGLI INTERMEDIARI E INTRODUCENDO NUOVI ONERI INFORMATIVI
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 386 – Giugno
1. Il nuovo Regolamento sull’oblio oncologico
Il 27 gennaio di quest’anno è entrato in vigore il Regolamento Ivass 15 gennaio 2026 n. 169 (Gazz. uff. 26 gennaio 2026 n. 20; l’art. 4, comma 2, del Regolamento ne ha previsto l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, in deroga al generale principio della vacatio legis di cui all’art. 10, primo comma, disp. prel. c.c.).
Il Regolamento 169/26 ha dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 2, comma 7, della legge 7 dicembre 2023 n. 193, in materia di “diritto all’oblio” delle persone guarite da malattie tumorali che intendano stipulare contratti bancari, finanziari o assicurativi.
Per adeguarsi, imprese e intermediari hanno avuto il (risicato) termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta ufficiale, termine perciò scaduto il 10 febbraio 2026.
1.1. Il Regolamento 169/26 contiene solo quattro articoli, i primi due dei quali hanno modificato altri due (assai noti) Regolamenti:
- il Regolamento Ivass 2 agosto 2018 n. 40, sull’intermediazione assicurativa e sugli obblighi degli intermediari
- il Regolamento Ivass 2 agosto 2018 n. 41, sull’informazione precontrattuale.
Il Regolamento introduce questa novità: aggiungere altri pezzi di carta al già pingue incartamento che assicuratori e intermediari debbono predisporre, consegnare e (si spera) illustrare al contraente prima della stipula del contratto.
Vediamo ora più in dettaglio quali sono questi nuovi obblighi informativi precontrattuali introdotti dal Regolamento 169/26. Non prima, ovviamente, di avere brevemente ricordato il contenuto e la ratio della norma primaria, ovvero la legge 193 del 2023.
2. Ratio e contenuto della legge 7 dicembre 2023 n. 193
Alla legge 193/23 ASSINEWS ha già dedicato un contributo nell’immediatezza della sua approvazione (ASSINEWS n. 359 del 2024, p. 14), cui mi permetto di rinviare il benevolo lettore. Sarà qui sufficiente ricordare alcuni capisaldi e alcune irrisolte criticità della legge.
La l. 193/23 intese evitare discriminazioni in danno delle persone che, dopo essersi ammalate di tumore, ne sono guarite. Le discriminazioni che la legge intendeva prevenire riguardavano tre àmbiti: l’adozione, il rapporto di lavoro dipendente e la stipula dei contratti di qualunque tipo.
Il “cuore” della disciplina è il seguente: chi è guarito da un tumore, trascorsi dieci anni dalla guarigione ha il diritto di tenere celata la malattia, diritto che si articola essenzialmente in due aspetti: a) rifiutare di fornire informazioni sulla malattia (con correlativo obbligo della controparte contrattuale di astenersi dal richiedere informazioni al riguardo: art. 1, comma 2, l. 193/23); b) diritto a non vedersi applicare patti contrattuali più svantaggiosi rispetto a quelli che ceteris paribus vengono applicati a persone sane (art. 2, comma 3, l. 193/23).
Per garantire questo diritto, la legge ha dettato tre set di previsioni:
- sulle trattative precontrattuali;
- sul contenuto dei contratti;
- sulle sanzioni nel caso di violazione dei precetti (a) e (b).
Nella fase delle trattative l’art. 2, comma 2, l. 193/23 impone alle imprese e agli intermediari assicurativi l’obbligo di fornire alla controparte “adeguate informazioni circa il diritto [all’oblio oncologico], di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti”.
Quanto al contenuto dei contratti, l’art. 2, commi 2 e 6, della legge 193/23 vieta a imprese e intermediari di tenere conto della pregressa malattia tumorale dell’assicurato (quale che fosse il modo in ne sia venuto a conoscenza) al fine di applicare “termini e condizioni” deteriori rispetto a quelli applicati alla “generalità dei contraenti”.
Infine, quanto alle sanzioni, la l. 193/23 commina la nullità delle clausole contrattuali che, violando le previsioni della legge, siano “difformi rispetto ai princìpi” di non discriminazione stabiliti dall’art. 2, comma 1 (così l’art. 2, comma 6: vedemmo a suo tempo quanto problematica sia una così lambiccata previsione: cfr. ASSINEWS 359/24, pp. 18 ss.).
La nullità è una c.d. “nullità di protezione”: può essere fatta valere solo dall’assicurato e può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (previsione inutile, posto che qualsiasi nullità può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, salvi gli effetti del giudicato interno, come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione: Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26243, in Riv. dir. proc. 2015, 1560, con nota di Giussani, Appunti dalla lezione sul giudicato delle Sezioni Unite).
La legge, infine, stabilisce che la nullità dei patti contrattuali stipulati in violazione delle previsioni sull’oblio oncologico “non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto”.
3. Le modifiche al “Regolamento intermediari”
L’art. 1 del Regolamento Ivass 169/26 ha modificato il Regolamento n. 40 del 2018 (c.d. “Regolamento intermediari”) in tre punti: definizioni, obbligo di informazione e diritto dell’assicurato di chiedere la cancellazione delle informazioni che lo riguardano.
3.1. I commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento hanno aggiunto le lettere (i-ter) e (o-bis) all’art. 2 del Regolamento 40/18. Il novellato art. 2, comma 1, lettera (i-ter) del Reg. 40/2018 definisce il concetto di “conclusione del trattamento attivo della patologia”, che costituisce il dies a quo per il computo del termine di dieci anni, decorso il quale sorge il diritto all’oblio oncologico.
A tal fine il nuovo Regolamento stabilisce che per “conclusione del trattamento attivo” deve intendersi “la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico”. Non vi è dunque un perfetto allineamento tra legge e regolamento. La legge infatti stabilisce che il diritto all’oblio sorge allo scadere del decimo anno dalla “conclusione del trattamento attivo”.
Nel lessico della medicina clinica, l’espressione “trattamento attivo” indica non una cura, ma un metodo: ovvero affrontare la malattia tumorale con terapie mirate a distruggere o contenere la massa tumorale (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, terapie sistemiche), in alternativa al metodo della ”sorveglianza attiva” (monitoraggio costante, al fine di intervenire tempestivamente in caso di progressione) e dalla c.d. “vigile attesa”.
Il trattamento attivo della malattia tumorale può consistere in una terapia principale (poniamo, un intervento chirurgico o la radioterapia), la quale e spesso associata all’assunzione di farmaci intesi a coadiuvare il trattamento principale, oppure a limitarne potenziali effetti collaterali.
Mentre tuttavia la legge fa decorrere il decennio dalla “conclusione del trattamento attivo”, il Regolamento ha ritenuto di aggiungere che per tale deve intendersi “l’ultimo” trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico. Sorge cosi il problema di stabilire se il termine decennale inizi a decorrere quando si sia conclusa la terapia principale (poniamo, l’intervento chirurgico), ma al paziente venga somministrata una terapia farmacologica c.d. adiuvante.
È facile prevedere che su questo punto potrebbero sorgere serie contestazioni. Cosi ad esempio: per alcuni tipi di tumore (prostata, mammella, endometrio) e praticata dopo l’intervento chirurgico demolitorio una terapia ormonale, la cui durata può arrivare al quinquennio1.
Gli ormoni non sono tecnicamente “farmaci antitumorali”: dunque il paziente guarito ma cui sia prescritta una terapia adiuvante ormonale dovrà computare il decennio dall’intervento o dalla cessazione della terapia ormonale?
A me pare che debba in questi casi prevalere l’interpretazione conforme alla ratio della legge, e la ratio della legge per quanto detto e evitare discriminazioni in danno delle persone guarite. Dunque il paziente che prosegua una terapia adiuvante non potrebbe essere considerato “non guarito”, a meno di non volere etichettare come “ammalati” tutte le persone che assumono periodicamente farmaci per prevenire o contenere determinate patologie.
3.2. Il novellato art. 2, comma 1, lettera (obis) del Reg. 40/2018 e un’aggiunta inutile (che rarita!), in quanto non fa che ribadire il precetto gia contenuto nell’art. 2, comma 1, della legge.
Giova al riguardo soltanto ricordare che il termine decennale di maturazione del diritto all’oblio e ridotto a cinque anni per i pazienti infraventunenni, ed e soggetto a misura variabile per le patologie tumorali elencate dal d.m. Salute del 22 marzo 2024 (in Gazz. uff. 24 aprile 2024 n. 96).
Queste hanno durata molto varia: si va da un solo anno per il tumore della tiroide negli uomini con meno di 45 anni, ai sette anni per il tumore del colon alla Stadiazione II nei soggetti ultraventunenni. Previsioni di questo tipo porgerebbero il destro a fini umoristi, se volessero ironizzare sulla triste condizione degli intermediari assicurativi al momento della stipula del contratto.
L’intermediario, infatti, non può richiedere informazioni sulla salute dell’assicurando, se sia maturato il diritto all’oblio. Ma il diritto all’oblio matura dopo dieci se il paziente ha avuto – poniamo – un tumore al fegato; dopo sette anni se ha avuto un tumore al colon; dopo cinque anni se ha avuto un tumore all’utero; dopo un anno se ha avuto un tumore alla tiroide.
Quindi l’intermediario per sapere cosa può chiedere all’assicurando, deve chiedergli… esattamente il tipo di informazione che è vietato chiedere! E una perfetta aporia zenoniana, che avrebbe ben figurato nelle “tragedie in due battute” di Achille Campanile:
- [intermediario, all’assicurando]: “Sappia che io, a certe condizioni, non posso chiederle se ha avuto un tumore”.
- [assicurando]: “A quali condizioni?”.
- [intermediario]: “A condizione che lei mi dica che tipo di tumore ha avuto”.
3.3. Il Regolamento Ivass 169/26 ha poi aggiunto nel “Regolamento intermediari” gli artt. 56-bis e 56-ter. Il nuovo articolo 56-bis detta tre regole:
- quali siano gli obblighi informativi degli intermediari in occasione della stipula o del rinnovo d’un contratto
- vieta agli intermediari di acquisire informazioni sulla salute dei pazienti oncologici per i quali sia maturato il diritto all’oblio
- vieta di tenere conto della pregressa malattia al fine di determinare il contenuto del contratto.
Tutte e tre queste previsioni sono in larga parte inutili, in quanto già contenute nella legge. L’unica aggiunta rispetto alla legge e l’immancabile previsione burocratica: ovvero che l’informativa sul diritto all’oblio sia data per iscritto e contenuta nel “Modello Unico Precontrattuale” (art. 56-bis, commi 1 e 2, Reg. 40/18, come modificato dal Reg. 169/26).
Burocratizzazione purtroppo inevitabile, fino a quando il legislatore continuerà a credere ingenuamente che la tutela del consumatore si attui sommergendolo di carte (che non leggera). Restano invece irrisolti i problemi introdotti dalla problematica previsione già presente nella legge, e duplicata ora dall’art. 56-bis, comma 3, Reg. 40/18.
Essa riguarda il divieto (già previsto dalla legge negli stessi termini) per gli intermediari di acquisire “informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche”. Trattasi di previsione sorprendentemente incoerente con lo stesso art. 1 della legge e soprattutto rivelatrice della pochezza giuridica di chi concepisce testi normativi simili.
Infatti la persona fisica “contraente” non necessariamente coincide con l’assicurato: se Tizio, sano come un pesce, stipula ex art. 1891 c.c. un’assicurazione contro le malattie a favore del suo congiunto Caio, già malato di tumore e poi guarito, a seguire la lettera della legge (e del Regolamento) l’intermediario nulla può chiedere alla persona sana, mentre tutto può chiedere all’ex paziente oncologico.
Pertanto, ricordando che l’irrazionalità manifesta della norma è un vizio che ne comporta l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., e che la norma ambigua deve essere interpretata obbligatoriamente in modo da evitarne sospetti di illegittimità costituzionale, non resta che forzare per via interpretativa il testo della norma e ritenere che l’espressione “contraente” che compare sia nell’art. 2, comma 1, della legge, sia nell’art. 56-bis, comma 3, del Regolamento, vada intesa come sinonimo di “assicurato” o, nell’assicurazione sulla vita, come sinonimo di “persona sulla cui vita è contratta l’assicurazione”.
3.4. Infine, il novellato art. 56-ter del Regolamento intermediari dà attuazione alla previsione che obbliga assicuratori e intermediari a distruggere, su richiesta dell’interessato, eventuali informazioni già fornite o acquisite sullo stato di salute oncologica dell’assicurato per il quale sia decorso il decennio di maturazione del diritto all’oblio oncologico.
4. Le modifiche al Regola mento sull’informazione precontrattuale (Reg. 41/18)
Le modifiche apportate dal Regolamento 169/26 al Regolamento 41/18 ricalcano in larga misura quelle apportate al Regolamento 40/18 (art. 2 Reg. 169/26): introduzione delle nuove definizioni, obbligo di informazione, obbligo di cancellazione dei dati già acquisiti, e quindi l’immancabile sequela di documenti precontrattuali da far sottoscrivere.
4.1. Un cenno a parte merita, a tale ultimo riguardo, la formula che l’Ivass ha raccomandato di adottare nei moduli contenenti l’informativa precontrattuale, contenuta negli schemi allegati al Regolamento 169/26.
La formula è la seguente: “le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento”.
Tale formula ricalca il dettato dell’art. 2, comma 6, della legge 193/23, e ne mutua anche in questo caso le criticità. I “patti contrattuali” contenuti in una polizza, teoricamente suscettibili di mutare in considerazione delle condizioni di salute dell’assicurato, non possono che riguardare tre elementi: il rischio, il premio, l’indennizzo.
Se dunque l’assicuratore delimita il rischio, aumenta il premio o riduce la misura dell’indennizzo per tenere conto del rischio di recidiva d’un ex paziente oncologico guarito da più di dieci anni, le relative clausole sono nulle. La legge tuttavia vieta di considerare nullo l’intero contratto, e la previsione pone all’interprete tra gli altri due problemi:
- se la regola della nullità parziale di cui All’art. 2, comma 6, della l. 193/23 trovi applicazione, in deroga alla previsione dell’art. 1419 c.c., anche quando risulti che la clausola nulla sia stata determinante del consenso per le parti
- nei casi in cui opera la regola della nullità parziale, con quali previsioni sostituire la clausola nulla.
Quanto al primo aspetto, credo che la previsione Dell’art. 1419 c.c. sia insuperabile, e insuperata, dalle previsioni della l. 196/23. Infatti se si ritenesse il contratto valido anche quando la clausola sia stata determinante del consenso per tutte e due le parti, di fatto si trasformerebbe il contratto in una prestazione imposta, in deroga al generale principio della libertà negoziale.
Quanto al secondo aspetto, dovrebbe trovare applicazione il generale principio di cui all’art. 1339 c.c.: ma il problema e che potrebbe non esistere “il rischio standard”, il “premio standard” o l’”indennizzo standard” col quale sostituire la previsione nulla. Cosi, ad es., in un assicurazione sulla vita il capitale assicurato non dipende che dalla scelta dell’assicurato.
Se dunque l’assicuratore esige un premio più elevato per garantire un capitale minore rispetto a quello previsto da contratto, sorge il problema innanzitutto di stabilire se la nullità debba colpire la clausola di determinazione del premio o quella di fissazione del capitale (la nullità, infatti, non potrebbe attingere l’una e l’altra pattuizione, altrimenti l’assicurato avrebbe maggior vantaggio dalla stipula d’un contratto invalido, che da quella d’un contratto valido).
Dopodiché sorge il problema di stabilire quale debba essere il “giusto premio” dovuto dall’assicurato o il “giusto capitale” che l’assicuratore deve garantire. La comparazione coi contratti analoghi potrebbe valere per la misura del premio, non per la fissazione del capitale, che nell’assicurazione sulla vita di puro rischio dipende dalla scelta dell’assicurato.
Ne potrebbe il Giudice, in simili evenienze, ricorrere all’equità integrativa di cui all’art. 1226 c.c., consentita dalla legge per la liquidazione del danno, non per determinare il contenuto del contratto. Non resterebbe dunque che ricorrere all’equità suppletiva di cui all’art. 1374 c.c., con l’inevitabile tasso di arbitrio che essa comporterà.
1 Vega, La terapia ormonale dei tumori, in www.airc.it
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