IL CASO
ANALISI CRITICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 386 – Giugno
SUL CONFINE TRA RISCHIO ASSICURABILE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE: IL CONCETTO DI ACCIDENTALITÀ E PERCHÉ LA TUTELA DELL’APPALTATORE NON PUÒ PRESCINDERE DA UNA DISAMINA ORGANICA DELL’ORDINAMENTO
1. Il caso
La società Alfa, specializzata nella realizzazione di impianti elettrici complessi e cablaggi in siti industriali, viene incaricata per realizzare un adeguamento tecnico su un sito siderurgico dismesso da anni e riattivato solo recentemente.
Considerata la complessità delle opere da realizzare e alla luce del cronoprogramma imposto dalla stazione appaltante, Alfa decide di subappaltare alcune specifiche opere; tra queste, la stesura dei cablaggi in due specifiche sezioni del cantiere. Trattandosi di un cantiere di particolare importanza, Alfa incarica la società Beta con la quale ha già collaborato in svariate occasioni e che ha sempre assicurato un elevato grado di affidabilità.
A distanza di qualche settimana dalla conclusione dei lavori, la stazione appaltante notifica ad Alfa una diffida, con la quale intima all’impresa di provvedere quanto prima alla rimozione delle cause tecniche che impedirebbero a parte dei macchinari installati di operare correttamente; invero, alla luce di alcune verifiche operate dai tecnici dell’appaltante, risulterebbe che i cablaggi posati da Beta non garantirebbero un regolare afflusso di energia, compromettendo la produzione e finanche la produttività dell’intero impianto.
Alfa, per le vie brevi e senza osservare particolari formalità, si è attivata su più fronti per tutelare la propria posizione. In primo luogo, ha proceduto all’apertura formale del sinistro con la compagnia assicurativa della RCT. Contestualmente e sempre senza osservare particolari formalità, Alfa ha coinvolto il subappaltatore Beta, richiamandolo ai propri obblighi di garanzia e assistenza previsti dal contratto di subappalto e ha promosso una serie di indagini tecniche specialistiche per accertare eventuali responsabilità.
Infine, Alfa ha avviato un fitto scambio di comunicazioni tecniche con la committenza per gestire le riparazioni d’urgenza e mitigare i danni da mancata produzione. Dopo il ripristino, la stazione appaltante notifica una seconda missiva, comunicando ad Alfa che i guasti persistono, nonostante gli interventi attuati da Beta. A fronte di questa situazione e temendo uno sviluppo nefasto della vicenda, Alfa compulsa il proprio broker affinché ottenga un riscontro dalla compagnia assicurativa.
2. Il riscontro della compagnia assicurativa e il concetto di accidentalità
Corre anzitutto l’obbligo di ricordare che Alfa, in assenza di altre coperture assicurative, chiedeva al proprio broker di procedere a denunciare il fatto alla compagnia garante del rischio RC.
In seguito alla disamina della vicenda da parte del perito incaricato dalla compagnia e dopo le opportune verifiche da parte degli uffici liquidativi, la compagnia notifica un diniego. Infatti, in base alle verifiche operate dal tecnico incaricato dalla compagnia e sulla scorta dei rilievi richiesti da Alfa a un professionista esperto in ingegneria forense, la causa tecnica dei disservizi denunciati sarebbe da rinvenirsi nella penetrazione di acqua all’interno dei giunti dei cavi posti da Beta, che non sarebbero stati opportunamente sigillati fin dal momento della loro realizzazione.
In base alla ricostruzione fornita dall’assicuratore, la polizza di RC risponderebbe all’esigenza di garantire il patrimonio dell’assicurato a fronte di danni involontariamente cagionati a terzi in ragione di eventi accidentali; tuttavia, la vicenda che ci occupa esulerebbe dalla accidentalità che caratterizza sempre il rischio assicurabile.
Nondimeno e indipendentemente da quanto esposto nel merito della vicenda, la compagnia evidenzia come la garanzia di RC operi a secondo rischio rispetto a eventuali e analoghe polizze sottoscritte a copertura dell’interesse di Beta. Infine e in ulteriore subordine, la compagnia rimarca che i danni riscontrati dall’appaltante si sarebbero rilevati dopo la consegna dell’opera.
Senza voler entrare nel merito di ciò che la dottrina ha qualificato come una “ambigua delimitazione di operatività delle garanzie assicurative” (Hazan, Taurini), quanto indicato dalla compagnia in ordine all’accidentalità ci impone un ripasso di questa specifica categoria.
In estrema sintesi, possiamo sostenere che i fatti accidentali sono quelli che, per le loro caratteristiche, si manifestano repentinamente e non attraverso un comportamento ripetuto nel tempo. Pertanto, come specificato dalla giurisprudenza, l’accidentalità non richiede un’assoluta imprevedibilità dell’evento dannoso bensì l’incertezza nella specificità.
Pertanto, l’accidentalità si configura quando, pur essendo astrattamente possibile prevedere il verificarsi di un’evenienza di un certo tipo, sia incerto il complesso di fattori che concorrono a produrla secondo le modalità materiali e temporali e con le conseguenze esattamente verificatesi a danno del soggetto che ne risulti colpito e ciò per circostanze che sfuggono al dominio dell’assicurato e che non sono necessariamente e costantemente inerenti all’attività considerata nel contratto assicurativo e alla natura dei beni in essa impiegati.
La definizione di accidentalità fornita dai giudici conduce inevitabilmente la nostra indagine verso una zona grigia: se, infatti, Beta (e Alfa), pur con la diligenza su di essa ricadente dalle specificità del caso, non poteva rilevare il difetto originario del prodotto installato, il fatto potrebbe – sotto certi punti di vista – considerarsi accidentale.
Pertanto, l’argomentazione della compagnia assicurativa, ampiamente focalizzata sul concetto di accidentalità, potrebbe prestare il fianco a una serie – benché remota, sul piano della prassi liquidativa – di critiche. Tuttavia, al di là di quanto evidenziato, appare evidente che, trattandosi di una polizza di RC, risulta molto difficile esigerne l’operatività: quale sarebbe la responsabilità incombente su Alfa?
Evidentemente nessuna, al netto di contestazioni sotto il profilo della culpa in eligendo – nei confronti di Beta – ovvero della culpa in vigilando – rispetto all’adozione di specifiche misure preventive rivolte, ad esempio, all’esame dei materiali posati.
Appare quindi rilevante la seconda contestazione formalizzata dalla compagnia che si concentra sull’operatività della garanzia a secondo rischio rispetto alla polizza (auspicabilmente) sottoscritta da Beta.
3. Il subappalto
Non è raro che, nell’ambito del subappalto, le questioni assicurative assumano carattere secondario o, quantomeno, generico: nei contratti, le coperture assicurative, anche se nominate, rimangono prive di un’identificazione concreta e, soprattutto, prive di un vaglio di merito in ordine alle condizioni di contratto effettivamente applicate.
Tanto a evidenziare che, anche nel caso che ci occupa, il contratto di subappalto obblighi Beta a fornire ad Alfa la copia delle proprie polizze assicurative, senza null’altro specificare. Nel caso in questione, Beta dispone di una propria garanzia assicurativa per la RC; tuttavia, alla luce dei ragionamenti già esposti in precedenza, l’operatività della stessa resterebbe, quantomeno, dubbia.
Rileviamo altresì che, in casi consimili, la principale preoccupazione delle parti coinvolte è rivolta, quasi esclusivamente, a una mitigazione assicurativa del caso. Tuttavia, è opportuno ricordare che, come in molte altre vicende analoghe, la responsabilità civile dei soggetti sussiste a prescindere dall’esistenza di una garanzia assicurativa e, soprattutto, a prescindere dalle pattuizioni di polizza.
Declinando il postulato sul piano della tutela della situazione giuridica di Alfa, risulterebbe – forse – prioritario che la stessa Alfa si adoperi nei confronti di Beta in coerenza al disposto di cui all’art. 1670 c.c.
Infatti, l’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare a essi la denunzia [dei vizi riscontrati, n.d.r.] entro sessanta giorni dal ricevimento [della notizia stessa, n.d.r.].
In questo senso, come precisato dai giudici di legittimità, l’appaltatore e tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest’ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente.
Pertanto e – soprattutto – indipendentemente dalle dinamiche assicurative che emergono o che emergeranno dalla vicenda, nel caso che ci occupa, Alfa provvedeva a interessare e a coinvolgere Beta senza particolari formalità, venendo meno il presupposto – per l’appunto, formale – previsto dal codice civile.
4. Conclusioni
Dallo studio della vicenda emergono alcuni spunti di riflessione critica rispetto all’approccio del consulente: il corretto inquadramento dell’occorrenza alla luce dei principi che informano la materia, lo studio del caso al di là degli aspetti prettamente assicurativi e la capacita di governare il prodotto assicurativo garantiscono un approccio di qualità.
Nondimeno, ci sia concesso d’insistere sull’esigenza di analizzare, sempre e nel merito, i singoli contratti assicurativi sottoscritti dai subappaltatori.
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