IL CASO

Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 375 – Giugno 2025

Dal caso alla polizza: l’induzione per capire alcuni dei
principi che reggono la polizza della tutela legale

1. Il recupero del credito: l’inclusione della gara nzia qual e elemento necessario, ma non sufficiente

A) Il caso: In data 01.01.2018, la società Alfa avvia un rapporto contrattuale con la società Beta. In data 01.12.2022, la società Alfa emette una fattura, intestata a Beta, per l’erogazione di una serie di prestazioni, ma la società Beta non adempie al pagamento nei termini concordati. In data 01.01.2023, la società Alfa sottoscrive una polizza di tutela legale, includendo la garanzia per il recupero dei crediti.
In data 01.03.2023, la società Alfa conferisce un incarico al proprio legale per procedere al recupero coattivo del credito nei confronti della società Beta e richiede, contestualmente,
l’attivazione della garanzia assicurativa. Il sinistro verrà rigettato.

B) Il normativo di polizza: la prima e fondamentale questione che l’operatore dovrà porsi approcciandosi alla vicenda è quella inerente all’insorgenza del sinistro. Ad una prima analisi, l’insorgenza del caso potrebbe essere collocata contestualmente al conferimento dell’incarico al legale per il recupero coattivo del credito. Tuttavia, questa soluzione risulterebbe incompatibile con le condizioni generali di assicurazione. Infatti, le polizze di tutela legale prevedono una espressa normazione del cd. momento di insor- genza del caso assicurativo che, come deducibile dall’analisi della locuzione, non necessariamente corrisponde all’insorgenza del caso in senso civilistico. È così che per insorgenza del caso assicurativo per vicende diverse dall’esercizio di pretese di risarcimento del danno extracontrattuale, dovrà intendersi il momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge, ovvero il momento a partire dal quale aveva inizio il mancato rispetto di un contratto; inoltre, in presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza del caso assicurativo, si dovrà fare riferimento alla data della prima violazione.

C) Raffronto con il caso: nella vicenda che ci occupa, la prima violazione imputabile alla società Beta è da collocarsi precedentemente alla sottoscrizione della polizza di tutela legale e, più precisamente nel febbraio 2023 ovvero, per essere più precisi, decorsi i termini per il pagamento della fattura che per comodità espositiva collochiamo nel mese di giugno 2023. Sarà, dunque, necessario scindere il momento dell’insorgenza della pretesa assicurativa dal momento dell’insorgenza del caso assicurativo, laddove la pretesa assicurativa corrisponderà al momento nel quale l’assicurato vorrà far richiedere la prestazione alla propria compagnia di assicurazione.

D) Il modello di operatività della polizza di tutela legale: la polizza di tutela legale opera secondo il modello denominato “loss occurrence”. Questo modello prevede che rientrino in copertura i casi che siano insorti durante il periodo di efficacia della copertura (i.e. durante il periodo di vigenza della polizza, durante il periodo di copertura retroattiva ovvero durante il periodo di ultrattività). Nel caso che ci occupa, l’operatività della polizza e, pertanto, della relativa garanzia per il recupero del credito, è prestata a decorrere dal 01.01.2023, ma non certo per vertenze insorte in una data antecedente a tale data. Stante ciò, il caso non potrà trovare accoglimento nell’ambito della polizza di tutela legale.

2. La diffamazione a mezzo stampa: attenzione al titolo ordinario di imputazione del delitto

A) Tizio, giornalista, dopo una serie di commenti scritti sulla pagina di un noto social network, subisce un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa. Avendo avuto notizia dell’avvio del procedimento penale, Tizio, assicurato anche con una polizza di tutela legale, richiede l’apertura di un sinistro al fine di ottenere un indennizzo per le spese legali. La compagnia assicurativa nega la copertura per il fatto in questione, nonostante la polizza di tutela legale di Tizio prevedesse espressamente l’estensione di garanzia per il patrocinio in sede penale.

B) Il codice civile e le condizioni generali di assicurazione: l’art. 1900 c.c. prevede che l’assicuratore non sia obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. Pertanto – e considerando la previsione normativa – l’ordinamento ammette l’assicurabilità della condotta colposa e, previo apposita pattuizione, anche del fatto gravemente colposo. Per contro, non è ammissibile l’assicurazione del fatto doloso, che, per definizione, è posto in essere con coscienza e volontà da parte del reo. Coerentemente al dettame codicistico, anche le condizioni generali di assicurazione prevedono che possa essere assicurato il fatto colposo e finanche il fatto gravemente colposo. V’è di più: molte polizze di tutela legale ammettono anche l’anticipo dei costi di difesa per il fatto che, benché imputato inizialmente a titolo doloso, venga derubricato a titolo di colpa nel corso del procedimento. Con ciò, anche la polizza di tutela legale si allinea perfettamente alla previsione normativa, ammettendo il trasferimento del rischio assicurativo nei soli casi di colpa o colpa grave. In linea di massima, resta esclusa l’assicurabilità della condotta dolosa.

C) Il titolo ordinario di imputazione dell’illecito e il principio di tipicità nel diritto penale: l’art. 42 c.p. prevede che nessuno possa essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà e, pertanto, con dolo. Inoltre, il medesimo articolo prevede che nessuno possa essere punito per un fatto identificato dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente definiti dalla legge. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 42 c.p. permette di comprendere come l’ordinamento penale consideri il dolo quale titolo ordinario di imputazione dell’illecito; inoltre, l’ordinamento penale prevede espressamente – e, pertanto, tipizza – gli illeciti che possono essere imputati a titolo di colpa. Se ne deriva un principio: in genere, gli illeciti penali sono dolosi e, pertanto, le fattispecie penalmente rilevanti perseguite anche a titolo di colpa, saranno solamente quelle previste come tali dall’ordinamento.

D) Il caso della diffamazione (a mezzo stampa): il delitto di diffamazione non prevede una controparte perseguita a titolo di colpa. In altri termini, l’ordinamento non ha tipizzato l’illecito penale di diffamazione colposa. Questa circostanza conduce a concludere che il solo titolo di imputazione del delitto di diffamazione sarà il dolo. Tuttavia e per quanto già anticipato, le conseguenze (anche patrimoniali) della condotta dolosa non potranno essere trasferite sul mercato assicurativo. Per questa ragione, la garanzia assicurativa non potrà essere prestata per il caso di diffamazione a mezzo stampa.

3. L’esclusione avente ad oggetto la compravendita di immobili

A) Il contratto preliminare di compravendita di un immobile: Tizio, dopo aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita, prende atto di un ingiustificato differimento della data del rogito. Stante l’inadempimento della controparte, Tizio, già assicurato con una polizza di tutela legale, richiede l’apertura di un sinistro che viene respinto dalla compagnia, che fonda il diniego sulla clausola che esclude dalla copertura assicurativa la compravendita o permuta di immobili. Tizio, non soddisfatto, replica di aver sottoscritto la polizza di tutela legale includendo anche le vertenze aventi ad oggetto il diritto di proprietà e i diritti reali. Nonostante la replica, la compagnia ribadisce il diniego, confermando la propria posizione.

B) La compravendita (di immobili): la vendita, disciplinata dall’art. 1470 c.c., è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Stante la definizione codicistica, la compravendita rientra tra i contratti con effetti reali o traslativi poiché, attraverso il medesimo, una parte provvede al trasferimento della proprietà di un determinato bene a fronte del pagamento di un prezzo che caratterizza la fattispecie della compravendita rispetto alla permuta, che, in base alla disciplina dall’art. 1552 c.c., prevede il trasferimento della proprietà in cambio di un altro bene.

C) Il contratto preliminare di compravendita: se il contratto di compravendita ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene a fronte del pagamento di un prezzo, resta da chiedersi se il preliminare di compravendita possa essere assimilato alla compravendita vera e propria. La risposta è negativa: è assodato che il contratto preliminare è dotato solo di efficacia obbligatoria e non reale. Infatti, il contratto preliminare ha ad oggetto non già il trasferi mento della proprietà di un bene, bensì la stipulazione di un successivo contratto definitivo. Il contratto preliminare di compravendita è stato altresì definito come momento originario di una serie obbligatoria consequenziale e successiva, ma non persegue come fine quello di trasferire il diritto di proprietà; infatti, l’effetto reale è prerogativa propria del successivo contratto di compravendita.

D) Fondatezza del diniego: alla luce di quanto esposto nei due punti precedenti, non resta che contestare il presupposto del diniego notificato dalla compagnia assicurativa. Se la volontà delle parti – o, quantomeno, quella di chi ha predisposto le condizioni generali di assicurazione – è quella di non ricomprendere in garanzia gli atti aventi ad oggetto la compravendita o la permuta di immobili, dovremo concludere affermando che la ratio propria dell’esclusione è quella di non prestare copertura per tutte le fattispecie che hanno effetti reali. Tuttavia, il contratto preliminare è un atto avente efficacia prettamente obbligatoria e non è idoneo – nemmeno nel caso di trascrizione che conferisce all’atto efficacia meramente preclusiva, ma non ne altera l’efficacia – a trasferire il diritto di proprietà.

E) La replica dell’assicurato e la corretta interpretazione della polizza: il riscontro fornito dall’assicurato parrebbe fondato. Il richiamo alla copertura prestata a fronte di vertenze aventi ad oggetto il diritto di proprietà e i diritti reali sembrerebbe del tutto coerente con le pretese di Tizio. Tuttavia, ad una più attenta analisi delle condizioni generali di assicurazione, dovremo concludere sostenendo che la tesi di Tizio è destituita di fondamento. Infatti, l’art. 1363 c.c. esplicita uno dei cardini dell’ermeneutica, cristallizzando il criterio interpretativo sistematico che impone di desumere la volontà delle parti dall’esame complessivo delle diverse clausole del contratto che dovranno essere interpretate le une attraverso le altre. Ricorrendo all’approccio interpretativo sistematico, ci accorgeremo che l’estensione richiamata da Tizio sarà da intendersi come principio generale, che, in quanto tale, potrà essere soggetto a deroghe di carattere speciale. Pertanto, se il principio generale ammette la copertura per le vertenze aventi ad oggetto i diritti reali (tra cui la proprietà), dovremmo comunque ammettere che l’esclusione delle vertenze aventi ad oggetto la compravendita e la permuta dei soli immobili sarà espressione di una deroga di carattere speciale, poiché limitata ai soli beni immobili. È così che – a titolo di esempio – potrà essere prestata la garanzia per controversie aventi ad oggetto la proprietà di un bene mobile non registrato; per conto, la copertura non sarà prestata per questioni aventi ad oggetto la proprietà di un immobile

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