L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE
Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 375 – Giugno 2025
24 gennaio 2012: il decreto legge n°1 decretò la fine del contrassegno cartaceo che certificava la vigenza di una assicurazione RCA. Un sospiro di sollievo si levò dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari. Un adempimento in meno e costi tipografici risparmiati. Finalmente.
La prova dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli sarebbe stata fornita esclusivamente mediante l’accesso telematico ai dati relativi alla copertura assicurativa comunicati dalle imprese assicuratrici ad un data-base da organizzare appositamente.
Il Ministero dei Trasporti, insieme all’IVASS, adottò successivamente i provvedimenti attuativi e i chiarimenti operativi per l’accesso e l’utilizzo, da parte degli utenti e delle forze dell’ordine, del sistema informativo centralizzato della banca dati del Ministero stesso.
L’entrata in vigore effettiva della nuova norma risale però al 18 ottobre 2015.
Da quella data, in base al decreto del Mise (Ministero dello sviluppo economico, ora rinominato Ministero delle Imprese del made in Italy) non è più obbligatorio esporre sul parabrezza il contrassegno.
Senonché, dal 2015 fino ad oggi (sono passati ben dieci anni) è rimasto in vigore il Regolamento Isvap n° 13 del 2008, che prevedeva in origine le regole istitutive del contrassegno, della sua esposizione sul parabrezza del veicolo, del certificato di assicurazione e della modalità di rilascio di questi documenti insieme ai moduli di denuncia di sinistro.
Il nuovo Regolamento Ivass 56 del 25 marzo 2025
Finalmente, dopo dieci anni, l’Ivass ha abrogato un regolamento desueto e ormai parzialmente inutile emanandone uno nuovo che rivede e aggiorna tutta la precedente normativa del 2008, escludendo però quanto precedentemente disposto riguardo al contrassegno, ormai abolito.
Il primo obiettivo del nuovo Regolamento dell’Ivass è di favorire il processo di digitalizzazione dei documenti comprovanti l’adempimento dell’obbligo assicurativo per i veicoli a motore e il tempestivo aggiornamento degli archivi informatici. L’altra finalità del regolamento è promuovere la digitalizzazione delle procedure di denuncia dei sinistri, migliorandone l’efficienza e l’accessibilità da parte degli assicurati. In sintesi, i principali punti del nuovo Regolamento sono:
- l’adeguamento normativo alla dematerializzazione del contrassegno assicurativo
- le caratteristiche e la piena digitalizzazione del certificato di assicurazione
- la definitiva eliminazione del contrassegno anche per i natanti
- l’aggiornamento delle norme relative al certificato di assicurazione per i veicoli che circolano con targa prova.
- l’introduzione dell’obbligo per le imprese assicuratrici di mettere a disposizione degli assicurati applicazioni informatiche da utilizzare per la compilazione e l’invio telematico della denuncia di sinistro
- la semplificazione e il consolidamento in un unico testo delle varie disposizioni emerse dopo il 2008
- l’eliminazione delle regole divenute incompatibili o superflue
Il certificato di assicurazione
Il Regolamento nella sua prima parte ripete alcune regole e disposizioni già precedentemente definite e consolidate, ma che evidentemente l’Ivass ha ritenuto opportuno reiterare per chiarezza e completezza. Viene – per esempio – confermato che il certificato è probatorio dell’assolvimento dell’obbligo di assicurazione per i veicoli a motore e per i natanti. Il rispetto dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile legata alla circolazione di veicoli e imbarcazioni è dimostrato attraverso il certificato assicurativo fornito dalla compagnia assicuratrice oppure, se il contratto è in coassicurazione, dalla compagnia delegataria. Per poter circolare regolarmente, il conducente deve avere con sé il certificato di assicurazione e, se richiesto dalle autorità competenti, è tenuto a mostrarlo, anche in formato digitale, insieme ai documenti di guida e di circolazione.
La nuova normativa precisa, inoltre, che il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, deve avere una scadenza non superiore a quello di validità dell’autorizzazione alla circolazione di prova. La compagnia assicuratrice deve consegnare il certificato di assicurazione al contraente al momento del pagamento del premio (o della rata infrannuale del premio annuale), a sua cura e spese, entro e non oltre cinque giorni. Se l’assicurazione è stata acquistata a distanza (ad esempio online o per telefono), il documento deve comunque essere inviato entro lo stesso termine (art. 75 del Regolamento IVASS n°40 del 2 agosto 2018). Quindi niente di nuovo, solo conferme riepilogative di un precedente dettato normativo.
Il certificato può essere fornito in formato cartaceo oppure su un altro tipo di supporto duraturo, a seconda della preferenza del contraente. La compagnia è tenuta a registrare questa scelta, che il contraente può cambiare in qualsiasi momento. Fino alla consegna del certificato, la ricevuta di pagamento del premio o della rata o una dichiarazione dell’impresa (anche inviata via e-mail o altro mezzo elettronico) ha valore provvisorio di certificato. La denuncia di sinistro Questa è la parte più nuova e dispositiva del regolamento. “Il modulo di denuncia da utilizzare in caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione è redatto secondo il modello Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro”: il Regolamento conferma quindi che il modello CAI è – e resta – quello regolamentare per informare l’assicuratore del sinistro e delle modalità con cui questo è avvenuto.
Il modulo di denuncia può essere compilato su un documento cartaceo o informatico, a scelta del conducente o del proprietario del veicolo, ed è consegnato o trasmesso all’impresa assicuratrice, a loro scelta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (l’Ivass ha precisato già da tempo che una comunicazione inviata con posta elettronica è considerata un supporto durevole. Nel Regolamento è comunque presente, all’art. 2, la definizione generica di “supporto durevole”).
La compilazione del modulo digitale di denuncia di sinistro
Le imprese di assicurazione devono predisporre nuovi strumenti digitali (come app o portali web, accessibili anche da smartphone e tablet) per permettere agli assicurati di compilare e inviare telematicamente il modulo per la denuncia di un sinistro, secondo quanto previsto dall’articolo 143 del Codice delle assicurazioni. Il modulo compilato in formato digitale deve essere firmato con modalità sicure, almeno equivalenti alla firma elettronica avanzata, come stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalle relative norme tecniche. Per la gestione della firma digitale le imprese si possono affidare a fornitori specializzati, nel rispetto delle leggi in vigore, comprese quelle sulla protezione dei dati personali. Le imprese devono altresì garantire che il cliente riceva una copia duratura e fedele della denuncia inviata, in un formato che possa essere conservato e consultato anche in futuro.
L’Ivass precisa, inoltre, che durante l’utilizzo di questo servizio digitale a disposizione degli assicurati, non venga inserito l’invio automatico di pubblicità o promozioni commerciali: la denuncia via web deve essere usata solo per fini assicurativi.
Le imprese devono realizzare entro un anno, più precisamente entro l’8 aprile 2026, un nuovo sistema informativo da mettere a disposizione degli assicurati per permettere loro di fare una denuncia di sinistro avvalendosi esclusivamente di strumenti digitali. Questo periodo transitorio serve alle imprese per avere il tempo tecnico di sviluppare o adattare i propri sistemi informatici e di ottenere le necessarie certificazioni di sicurezza delle firme digitali.
Il Regolamento prevede nuovi adempimenti a carico degli intermediari?
Non sono previsti nuovi adempimenti a carico degli intermediari, ma viene ribadito il già vigente obbligo di consegna di un esemplare del modulo di denuncia (su supporto cartaceo o durevole) in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto, nonché, su richiesta del contraente o dell’assicurato, in occasione di ogni denuncia di sinistro.
Questo obbligo, riferito alle imprese, è naturalmente trasferito agli intermediari, che sono i soggetti a contatto diretto con gli assicurati.
Conclusione
L’assicurato tra breve potrà quindi scegliere se utilizzare il modulo CAI cartaceo standard oppure effettuare la procedura di denuncia del sinistro interamente via computer o smartphone. In ogni caso, il nuovo Regolamento garantisce che entrambi i metodi hanno lo stesso valore legale: un modulo di sinistro compilato e sottoscritto digitalmente avrà la medesima efficacia probatoria di quello compilato a mano e firmato su carta. Il nuovo servizio informatico messo a disposizione dalle imprese dovrà guidare l’utente nella compilazione (con eventuali campi precompilati quali per esempio i dati della polizza) e consentire la firma elettronica delle dichiarazioni rese da entrambe le parti coinvolte nella dinamica del sinistro.
La firma digitale utilizzata garantisce l’autenticità delle firme così come avviene con la firma autografa su carta. In altre parole, chi firma digitalmente deve essere identificato con certezza paragonabile a quella di una firma tradizionale.
Anche la denuncia di sinistro potrà essere firmata digitalmente, al pari di quanto già avviene oggi con le polizze. In futuro non sarà più necessario reperire moduli cartacei in caso di incidente, potendo gestire tutto tramite strumenti digitali sicuri e riconosciuti dalla legge. Si tratta di un passaggio inevitabile, propedeutico all’abbandono della carta e alla completa informatizzazione del sistema assicurativo del nostro paese, che insegue, da buon secondo, quella già matura e più avanzata del sistema bancario.
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