IVASS ha pubblicato il 23 maggio scorso il Provvedimento nr. 106122 con le attese disposizioni attuative sull’Arbitro Assicurativo
di Leandro Giacobbi
ITER NORMATIVO
In sintesi, ricapitoliamo l’iter normativo sull’Arbitro Assicurativo. Con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il “Regolamento Ministeriale”) è stato istituito l’Arbitro Assicurativo e sono state emanate, in attuazione dell’articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private, le regole di svolgimento dei procedimenti dinnanzi allo stesso.
Rammentiamo che la figura dell’Arbitro Assicurativo rappresenta un passaggio indispensabile per garantire la piena compliance con l’articolo 15 della direttiva 2016/97/UE (cd. IDD) sulla distribuzione assicurativa e con il codice del consumo.
Nel Regolamento Ministeriale, in particolare all’articolo 13, veniva demandato a IVASS l’adozione di norme attuative per le seguenti materie:
- adesione all’Arbitro Assicurativo;
- procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio;
- modalità tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio;
- attività della segreteria tecnica;
- adempimenti per la presentazione del ricorso all’Arbitro Assicurativo;
- adempimenti successivi alla decisione;
- pubblicità dell’inosservanza della decisione;
e con il Provvedimento n. 106122 del 23 maggio 2025 IVASS ha ottemperato a tale obbligo.
CHI È L’ARBITRO ASSICURATIVO
Un rapido backup sull’Arbitro Assicurativo: è un organo dell’IVASS a composizione collegiale. L’attività dell’Arbitro Assicurativo si aggiunge alla gestione dei reclami svolta dall’IVASS, ampliando il ventaglio degli strumenti di tutela individuale a disposizione della clientela e garantendo al consumatore di servizi assicurativi gli stessi mezzi di protezione di cui godono gli utenti di servizi bancari e finanziari.
Infatti, il ricorso all’Arbitro Assicurativo è attivabile direttamente dal cliente, senza la necessaria assistenza di un avvocato o di un procuratore, e con costi minimi. La condizione preliminare, prima di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, è aver presentato un reclamo all’impresa e/o all’intermediario con il medesimo oggetto, qualora vi sia stato un omesso o insoddisfacente riscontro al reclamo stesso. Inoltre, il ricorso all’Arbitro è alternativo alla mediazione ed alla negoziazione assistita.
PROVVEDIMENTO IVASS N. 106122
Ripercorriamo il contenuto del Provvedimento, segnalando gli aspetti operativi più interessanti.
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