di Leandro Giacobbi

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti con la Circolare n. 12666 del 2 maggio 2024 (che alleghiamo in calce) è ritornato sulle nuove disposizioni in materia di circolazione con targa prova introdotte con il DPR n. 229/2023. Infatti, la presente Circolare integra le disposizioni della precedente n. 5909 del 28 febbraio 2024, già commentata nel nostro sito, e la sua emissione viene giustificata dal Ministero proprio per dirimere una serie di controversie interpretative.

Veicoli ammessi alla Targa Prova

Innanzitutto, la Circolare riporta l’elenco dei veicoli che sono ammessi a circolare con la targa prova che riportiamo, qui di seguito:

  1. tutti i veicoli non ancora immatricolati, intendendo per tali sia i veicoli nuovi di fabbrica sia i prototipi non ancora omologati;
  2. i veicoli immatricolati in Italia (compresi quelli già immatricolati in altro Paese UE o extraUE, nazionalizzati in Italia anche in regime di minivoltura), e dunque già dotati di documenti di circolazione ai sensi degli artt. 93 (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), 97 (ciclomotori), 110 (macchine agricole) e 114 (macchine operatrici) del codice della strada, oppure dotati di certificato di minivoltura.
  3. Per i veicoli già immatricolati, in Italia, la circolazione di prova è consentita anche in deroga agli obblighi di revisione previsti dall’art. 80 c.d.s.. Di conseguenza, la circolazione di prova deve ritenersi ammissibile anche quando:

– la revisione sia scaduta di validità, ivi compreso il caso in cui il veicolo sia stato sospeso dalla circolazione a seguito di controlli da parte degli Organi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 80, comma 14, c.d.s.;

– il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere”;

– sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi del comma 7 del medesimo art. 80 c.d.s.

L’elenco, di per sé, non costituisce una novità, salvo che con un successivo paragrafo “sottolineato”, quindi tassativo, il Ministero precisa che “in ogni caso, la condizione essenziale che qualifica la circolazione di prova è costituita dalla esigenza di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Detta condizione ha carattere perentorio ed è quindi inderogabile”.

Uso ammesso

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