Importante intervento da parte di Stefano De Polis – Segretario Generale Ivass – al corso di formazione assicurativa Federmanager

di Francesco Sottile

Due i temi trattati da parte dell’autorità di vigilanza: semplificazione dell’informativa precontrattuale e oblio oncologico.

Semplificazione dell’informativa precontrattuale

Con riferimento al primo punto De Polis – nel richiamare il quadro normativo costituito dalla Direttiva EU n. 2016/97 – Insurance Distribution Directive (IDD), recepita, in ambito nazionale, nel Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e nella regolamentazione secondaria emanata da IVASS – ha ricordato come essa interessi tanto il distributore che il prodotto in sé.

Per quanto concerne il distributore, è stato ricordato come occorra fornire informazioni avuto riguardo sia del soggetto che propone la vendita del prodotto, sia anche della presenza di eventuali conflitti di interesse. Rimane ferma la necessità di fornire informazioni sui costi e sul servizio prestato dal distributore. Se il prodotto è offerto in regime di consulenza il distributore è anche tenuto a fornire una raccomandazione personalizzata al contraente nella quale indica i motivi per cui un particolare prodotto è ritenuto più adatto a soddisfare le richieste e le esigenze rappresentate dal contraente medesimo.

Per quanto riguarda l’informativa sul prodotto è necessario indicare in maniera trasparente, semplice e chiara le principali caratteristiche dello stesso, i rischi assicurati, le garanzie offerte, nonché tutte le esclusioni e limitazioni. Questo in modo da dare la possibilità al “cliente” di poter effettuare una scelta consapevole in merito all’eventuale acquisto della copertura assicurativa.

De Polis ha successivamente ricordato l’analisi quali quantitativa svolta lo scorso anno dall’Istituto al fine di valutare il grado di comprensibilità dei contratti assicurativi, il cui esito finale lasciava grossi margini di miglioramento.

Infine uno sguardo ai prossimi passi, partendo dal presupposto che poiché rispetto ai contratti bancari quelli assicurativi non sono stati cristallizzati in formati standard, “la modulistica precontrattuale si è così vieppiù accresciuta e complicata”. Per tale ragione l’Ivass nel corso dello scorso anno ha proposto al mercato una proposta di snellimento dell’informativa, in particolare riguardante:

  • la possibilità di prevedere un Modello unico precontrattuale (MUP/MUP IBIPs) da consegnare ai clienti e in cui sono integrate le informazioni sino ad ora suddivise in 4 distinti documenti (allegati 3, 4, 4bis e 4ter al Reg. n. 40/2018);
  • la revisione del reg.41/2018. Il riferimento è in particolare al DIP Aggiuntivo, divenuto in molti casi molto corposo (alcuni documenti sono costituiti da oltre 30 pagine), da qui la proposta di ridurre il numero di pagine a tre sole facciate. Tale provvedimento è in via di finalizzazione.

Oblio oncologico

De Polis ha sintetizzato i principali impatti della legge 193/2023 per il settore finanziario, che prevede che:

  • in sede di stipula o di rinnovo dei contratti bancari, finanziari e assicurativi, non possono essere richieste informazioni concernenti patologie oncologiche da cui la persona fisica contraente sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni ovvero da più di cinque nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Le informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell’operatore, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. Se poi le informazioni sono state fornite in precedenza, esse non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio;
  • non è consentito applicare al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti né richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo o altri accertamenti sanitari;
  • nelle fasi precontrattuali e contrattuali le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono, inoltre, informare i contraenti circa il diritto a non fornire informazioni su patologie oncologiche pregresse qualora sussistano i requisiti per il c.d. oblio oncologico”.

Nel precisare che nonostante non siano ancora stati emanati tutti i decreti e provvedimenti attuativi, le persone guarite da patologie oncologiche che intendono stipulare un contratto di assicurazione possono comunque già esercitare il diritto a non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, De Polis ha ribadito l’impegno dell’Authority nel finalizzare prima possibile gli interventi normativi di competenza, e in tal senso ha da un lato avviato i contatti con il Garante per la protezione dei dati personali e dall’altro sta studiando l’adozione dei migliori presidi ai fini del rispetto del diritto all’oblio oncologico.

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