E’ necessaria una rigorosa verifica delle richieste risarcitorie dirette al FGVS, soprattutto per i sinistri sospetti. La Corte d’Appello di Bari conferma la rigorosità dell’onere probatorio  in capo al danneggiato

di Bianca Pascotto

Il Fondo di Garanzia per la Vittime della Strada (FGVS) non è il pozzo di San Patrizio cui accedere per guadagnarsi la salvezza eterna o, più prosaicamente, cui attingere per accaparrarsi ricchezze, ma è un istituto preposto al pagamento di quei danni che non verrebbero in alcun modo risarciti, seppur in presenza di responsabilità derivante dalla circolazione, e alle cui casse tutti noi contribuiamo con una parte del premio RCA che le compagnie assicurative devolvono al Fondo.

È evidente che la sua funzione sociale e soprattutto il riparto degli oneri risarcitori a carico di tutta la collettività, determina e necessita una rigorosa verifica delle richieste risarcitorie dirette al FGVS, soprattutto per i sinistri provocati dai veicoli “pirati”, che maggiormente si prestano ad evidenti intenti fraudolenti.

Per ipotesi di tal fatta la giurisprudenza pone a carico del danneggiato l’onere di dimostrare la responsabilità del veicolo danneggiante, con un grado di precisione e/o di attendibilità che risulta maggiormente gravoso rispetto al normale onere probatorio di cui all’art 2697 c.c..

Un tanto lo si declina agevolmente dalla circostanza che il FGVS, ed in sua vece la compagnia designata, nulla conosce del sinistro, del terzo responsabile e non possiede alcun elemento per poter contraddire alla richiesta del danneggiato, dovendo attingere gli elementi della dinamica e della responsabilità del veicolo non identificato, esclusivamente dai dati che il danneggiato produce.

Quest’ultimo deve, dunque, sapere che ottenere il risarcimento dal FGVS non è impresa semplice e deve disporre di “buone carte” che dimostrino (i) l’esistenza del veicolo investitore, (ii) il nesso causale tra la condotta di quest’ultimo ed il danno e (iii) una testimonianza oculare ineccepibile, dimenticando di poter far ricorso ad alcuna presunzione.

Recente pronuncia della Corte d’Appello di Bari[1] conferma la rigorosità dell’onere probatorio che riposa in capo al danneggiato.

IL FATTO

Tizia e Caia si rivolgevano al Tribunale di Trani per chiedere alla compagnia Zeta, designata dal FGVS, e al Comune di Barletta il pagamento dei danni conseguenti ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato. Sostenevano che quest’ultimo proveniva dall’opposta direzione e nel tentativo di effettuare un sorpasso, invadeva la sede stradale percorsa dalle attrici.

Per evitare l’impatto frontale le attrici sterzavano sulla destra ma, a causa di un canale di scolo sulla banchina scoperto, non segnalato e non visibile per la scarsa illuminazione, il veicolo si ribaltava con gravi danni a cose e persone.

Il Tribunale respinge le domande attoree nei confronti della compagnia Zeta, ma condanna al risiarcimento dei danni il Comune di Barletta per l’omessa manutenzione della strada, applicando un concorso di colpa ai danni di Tizia e Caia.

Propongono appello, lamentando l’errore del tribunale nella valutazione della testimonianza e delle risultanze del rapporto redatto dalla Polizia locale intervenuta.

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