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Affidarsi al collega più esperto non salva dalla responsabilità medica. Va escluso, infatti, l’esonero per il chirurgo che non abbia mosso obiezioni alla scelta del collega, pur avendo le informazioni tecniche per accorgersi dell’errore e avendo, quindi, il dovere di valutare e contrastare il suo parere. È quanto emerge dalla sentenza della quarta sezione penale della Cassazione n. 16094 del 17 aprile scorso, che è solo la più recente, in ordine di tempo, a intervenire sulla delicata questione della colpa professionale. Ecco, in questa e nella pagina che segue, una ricognizione di pronunce della Suprema corte.
Nessun esonero da responsabilità per il medico che lesina sui controlli: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 15786 del 14 aprile scorso, con cui la quarta sezione penale ha chiarito che, in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si arrivi a una diagnosi errata; ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.
Lo scudo contro il pignoramento di stipendi e pensioni è salito a 1.007 euro mensili nel 2023. È il cosiddetto “minimo vitale”, cioè il limite posto alla pignorabilità delle somme spettanti ai cittadini a titolo di pensioni, retribuzioni e altre somme dovute in relazione a un rapporto di lavoro (tra cui il Tfr), la cui misura è stata elevata da una volta e mezza a due volte l’importo dell’assegno sociale, a partire dallo scorso 22 settembre 2022. A spiegarlo è l’Inps nella circolare 38/2023, illustrando la novità introdotta dal cosiddetto decreto Aiuti-bis (il dl 115/2022 convertito dalla legge 142/2022). In relazione ai procedimenti di pignoramenti pendenti, spiega infine la circolare, l’Inps sta procedendo a rimodulare e/o ad azzerare gli importi accantonati a partire dal rateo di pensione relativo al mese di ottobre 2022, cosa che importerà di conseguenza un rimborso al pensionato di quanto sia stato trattenuto in più.
Soltanto il 7% delle imprese italiane ritiene di essere in grado di difendersi da un attacco informatico (a livello globale tale percentuale di imprese “mature” sale al 15%), l’8% si trova ancora in una fase da “principiante” rispetto ai temi della sicurezza informatica mentre la maggioranza delle imprese, pari al 61%, è ancora nella fase formativa. A delineare il preoccupante scenario è il “Cybersecurity Readiness Index 2023”, rapporto realizzato per la prima volta da Cisco, azienda multinazionale specializzata nel settore It, per misurare la preparazione e la resilienza delle aziende nei confronti della criminalità informatica, secondo cui il 75% delle imprese italiane si aspetta nei prossimi 12 – 24 mesi un’interruzione della propria attività a causa di un attacco informatico mentre il 31% ha dichiarato di averne subito già uno nel corso dell’ultimo anno.
Arriva la licenza per offrire servizi cripto nell’Unione Europea. Gli operatori dovranno registrarsi in uno stato membro dell’Ue con la possibilità di operare in tutti i 27 stati membri. Dopo quasi tre anni di lavori, la plenaria del parlamento europeo ha approvato il 20 aprile scorso il MiCA (Markets in crypto-assets regulation) il quadro normativo dell’Ue in materia di criptovalute con 517 voti a favore, 38 contrari e 18 astenuti. È la prima volta al mondo che uno stato (un insieme di stati nel nostro caso) disciplina in maniera dettagliata il mercato delle criptovalute. E tra gli operatori del settore già si annuncia l’interesse a spostare gli investimenti in Europa, attratti dalla certezza del diritto fornita da un tale insieme di regole. Ora manca solo l’ultimo passaggio di adozione formale del regolamento da parte del Consiglio Ue (con cui il parlamento ha già concluso il negoziato) attesa per il 16 maggio, seguita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro i successivi 20 giorni.

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Fondi attivisti? Certo, ma anche più semplicemente fondi attivi. Investitori istituzionali, sinonimo di mercato in senso lato (ci sono anche le casse previdenziali, e i fondi pensione…), che sempre più frequentemente decidono di far sentire la loro voce. I primi a organizzarsi, da tempo, sono stati i fondi comuni, sotto il cappello di Assogestioni. Queste liste raccolgono quasi sempre il plauso dei proxy advisor e i voti del mercato, ma allargando sempre più il loro raggio di azione qualche distinguo inevitabilmente comincia ad esserci. In qualche caso gruppi di investitori istituzionali/ fondi hanno presentato liste proprie – per esempio per il rinnovo del cda di Leonardo e di Enel – e sul gruppo dell’aerospazio i proxy si sono espressi a favore del fondo Greenwood piuttosto che di Assogestioni, mentre per il rinnovo del consiglio del Banco Bpm i proxy advisor hanno dato pareri divergenti sulla lista Assogestioni (pro Iss, mentre Glass Lewis ha consigliato la lista del cda uscente).
Nell’ultimo decennio, dal 2012 al 2022, è avvenuta una vera rivoluzione nel mondo della raccolta del risparmio che fa capo alle reti di consulenti. Le banche-reti, sotto la cui egida opera la maggior parte dei consulenti finanziari, hanno visto importanti fenomeni di fusioni e acquisizioni, per cui alcuni attori sono usciti di scena e altri si sono rafforzati. Tra questi, l’acquisizione di Ubi nel 2021 da parte di Intesa Sanpaolo ha portato in dote al colosso bancario la sua rete, oggi denominata Iw Bank. Clamorosa è stata poi la vendita della rete di Deutsche Bank nel 2022, a Zurich. Banca Generali, invece, aveva acquisito nel 2015 il ramo d’azienda di Credit Suisse Italy relativo al private banking. Apogei Consulting è stata assorbita da Azimut nel 2015. Nel 2019 la rete di Consultinvest è stata incorporata in Alpenbank. Fusioni anche all’interno dello stesso gruppo: ad esempio a fine 2022 Fideuram (Intesa Sp) ha incorporato San Paolo Invest. Il numero delle reti si è ridotto a una ventina: «Ma il consolidamento potrebbe non essere terminato», dice Marco Tofanelli, dg di Assoreti, l’associazione delle banche reti.

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il decesso del partner causato da un fatto illecito spetta a tutte le coppie, unite in matrimonio o con unione civile o da legami di fatto, e segue un criterio valutativo omogeneo, valido per tutte i conviventi, che consiste nella verifica della sussistenza, in vita, di uno stabile vincolo affettivo e materiale, e della pregressa, vicendevole, assistenza morale e materiale. Tali condizioni possono essere vagliate a partire da elementi presuntivi (come la coabitazione, l’esistenza di un conto comune, il contributo economico alle spese quotidiane), che vanno considerati in modo complessivo e unitario. È quanto emerge dalla giurisprudenza della Cassazione, da ultimo precisata dall’ordinanza 8801 del 28 marzo 2023.