Quando la convivenza tra due persone è stabile, duratura, caratterizzata dalla cooperazione alle spese per il reciproco mantenimento e dalla comunione, non solo affettiva ma economica, allora non vi sono dubbi che ci troviamo di fronte ad un contesto di nucleo famigliare che, ai fini del risarcimento da fatto illecito, gode della medesima tutela garantita alla famiglia contemplata nel codice civile.

Recente sentenza della Cassazione[1] ha confermato il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale a favore del convivente a seguito della perdita del compagno deceduto in un incidente stradale.

La sentenza si preoccupa di definire gli elementi che caratterizzano quella convivenza meritevole di tutela e lo fa rimbrottando, per ben due volte, il giudice del merito reo di non essersi attenuto al principio contenuto nel giudizio di rinvio.

LA VICENDA

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[1] Corte di Cassazione ordinanza del 28 marzo 2023 n. 8801

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