DECRETO AIUTI/ IL SEMAFORO VERDE AGLI ATTESI TRE MESI IN PIÙ PER GLI EDIFICI UNIFAMILIARI
di Fabrizio G. Poggiani
Superbonus 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari per le spese sostenute entro il 31 dicembre prossimo purché entro il 30 settembre, anziché al 30 giugno, siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Questa una delle più attese novità introdotte nella bozza di decreto “Energia e investimenti” licenziato lo scorso 2 maggio dal Consiglio dei ministri, con particolare riferimento alla detrazione maggiorata, di cui all’art. 119 del dl 34/2020.

Si tratta, quindi, di tre mesi in più, dal 30/06 al 30/09/2022, non per effettuate i pagamenti degli interventi ma per eseguire almeno il 30% dell’intervento complessivo, di cui al comma 8-bis del citato art. 119 del dl 34/2020, il quale, attualmente, stabilisce che il superbonus spetta “per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.

Si tratta, quindi, degli interventi eseguiti dalle persone fisiche su edifici unifamiliari che permetteranno, al raggiungimento della detta percentuale, di poter ottenere la detrazione maggiorata indicata su tutti i lavori eseguiti e pagati entro la fine del 2022; per i condomini, com’è noto, si mantiene il 110% per un ulteriore anno e poi si applica il décalage a partire dal 2024 e fino al 2025, utilizzando rispettivamente la detrazione nella misura del 70% e del 65%.

Come si evince anche dalle modifiche che intervengono sul secondo periodo del citato comma 8-bis dell’art. 119 del dl 34/2020, il 30% indicato riguarda l’intervento complessivo, nel cui calcolo “possono” essere compresi anche i lavori che non beneficiano della detrazione maggiorata; per come indicato, tale applicazione è possibile (“possono essere ricompresi”) e non obbligatoria, probabilmente in un’ottica di semplificazione dei calcoli.Si segnala, sul tema, una recente risposta dell’Agenzia delle entrate (si veda, FAQ aggiornate al 3/02/2022) che richiama una precedente risposta a un preciso interpello (risposta n. 791/2021) con la quale l’agenzia, pur tenendo conto che ci si riferiva al previgente comma 8-bis e con il quale si stabiliva che le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, potevano fruire del superbonus del 110% con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022, ha fornito la propria lettura sulla determinazione della percentuale dei lavori necessaria per ottenere il bonus sulle spese sostenute entro il 31 dicembre prossimo.

Con riferimento alla condizione che al 30/06/2022 fossero stati effettuati almeno il 60% dell’intervento complessivo, l’Agenzia delle entrate ha precisato (FAQ del 3/02/2022) che, stante la formulazione della norma, la detta percentuale doveva (e, quindi, obbligo) essere commisurata all’intervento complessivamente considerato, comprendendo, quindi, non solo gli interventi che fruiscono del 110% (superbonus) ma anche quelli ordinari (per esempio, quelle pari al 50% riferibili agli interventi di ristrutturazione edilizia) e che il citato criterio si doveva ritenere valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell’articolo 119 del dl 34/2020, come sostituito dalla legge di bilancio 2021 (legge 234/2021).Si ritiene, quindi, che il legislatore sia passato da un obbligo imposto a una facoltà per il beneficiario, presumibilmente per agevolare un calcolo che, in pratica, non è di così facile e immediata determinazione.

Con la locuzione “possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”, infatti, si apre chiaramente alla possibilità che i fruitori del 110%, al fine di ottenere la detrazione maggiorata del 110%, anche sui pagamenti eseguiti fino al prossimo 31 dicembre, per determinare la percentuale del 30% dell’intervento complessivo, possano, discrezionalmente, considerare solo gli interventi da superbonus ovvero tutti i lavori eseguibili, almeno quelli indicati nelle comunicazioni di inizio lavori asseverate (Cilas), non riguardanti specificamente la detta detrazione maggiorata, ma anche interventi che beneficiano delle detrazioni ordinari limitando le difficoltà operative
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