PER CIRCA 2 MILIONI DI SOGGETTI L’INVIO OBBLIGATORIO DEI DATI È PREVISTO ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE
di Luciano De Angelis
Comunicazioni obbligatorie per società, enti e trust, già costituiti e di nuova costituzione; necessità di aggiornare i dati e confermarli con obbligo di segnalare la difformità delle informazioni rilevate nell’adeguata verifica rispetto a quelle risultanti dal registro. Il tutto attraverso il sistema telematico «Comunica», con previsione di specifica sanzione pecuniaria per chi non provvede nei termini. Sono questi gli obblighi a cui, a breve, saranno chiamati gli amministratori di società con personalità giuridica, enti e trust, per effetto del nuovo registro dei titolari effettivi, a seguito dell’apposito decreto interministeriale (decreto Mef di concerto col Mise n. 55, dell’11/3/2022) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/5/2022, che ne prevede l’istituzione, in vigore dal 9 giugno 2022.

Le società e gli enti interessati. Le srl di ogni tipo (ordinarie, semplificate, start-up innovative, e così via), le spa e le società in accomandita per azioni, le società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di società consortili saranno tenute, entro il mese di settembre (salvo deroghe), a comunicare presso il registro delle imprese il loro (o i loro) titolari effettivi. L’obbligo riguarda anche istituzioni di carattere privato (tipicamente fondazioni e associazioni riconosciute), nonché i trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16/10/1989 n. 364, e gli istituti giuridici affini.

Gli istituti affini ai trust. L’art. 21, comma 5-bis individua gli istituti affini ai trust quali quelli che «per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni a uno scopo e al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine». A riguardo, un aiuto interpretativo può essere tratto dall’art. 31 della V direttiva secondo il quale: gli stati membri notificano alla Commissione europea i trust o istituti giuridici affini presenti nel proprio ordinamento; dati da riunire in un elenco dei trust e istituti giuridici affini, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’ultimo elenco pubblicato è il 2020/C 136/05, da cui risulta che l’Italia ha notificato i seguenti due «istituti giuridici affini al trust»: a) mandato fiduciario; b) vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cc. L’affinità potrebbe quindi riguardare questi istituti, fermo restando che nei prossimi mesi sul tema dovranno essere fornite interpretazioni ufficiali.

Le regole per individuare i titolari effettivi. Il comma 2 dell’art. 20 del dlgs 231/07 evidenzia come individuare il titolare effettivo nelle società di capitali, identificando lo stesso (o gli stessi) in chi possieda la titolarità della partecipazione superiore al 25% del capitale. Il comma 3 prevede le modalità di determinazione del titolare effettivo anche quando l’esame dell’assetto proprietario dell’ente non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente stesso, sulla base del fatto che tale o tali soggetti abbiano il controllo dell’assemblea. In questi casi l’art. 4 del decreto richiede di evidenziare le modalità e l’esercizio del controllo.

Infine, secondo il comma 5, dell’anzidetto articolo 2 qualora l’applicazione dei criteri di cui sopra non renda possibile individuare direttamente il soggetto (o i soggetti) con riferimento al possesso diretto della partecipazione superiore al 25% o il controllo o la dominanza in assemblea si prevede l’obbligo di individuare il titolare effettivo (Te), utilizzando un sistema che potrebbe essere definito «residuale». In questi casi il Te (o i titolari effettivi) sarà identificato (saranno individuati) nelle persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società. Regole ad hoc sono previste per trust ed enti giuridici privati.

Il sistema Comunica e il primo popolamento del registro. Le comunicazioni saranno effettuate telematicamente al registro delle imprese attraverso il modello di comunicazione unica di cui al decreto del Mise 19/11/2009 (cosiddetto Comunica).

A esse saranno chiamati gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica (di norma si ritiene solo gli amministratori dotati di rappresentanza esterna) e il fondatore (nelle fondazioni), oppure i soggetti cui è attribuita l’amministrazione e la rappresentanza di persone giuridiche private o, nei trust, i relativi fiduciari. Si prevede a riguardo che le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione saranno adottate con decreto dirigenziale dello stesso ministero, che dovrà entrare in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale. Un provvedimento del ministero dello sviluppo economico attesterà l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni e delle titolarità effettive presso le Ciiaa. Le prime comunicazioni sui dati e sulle informazioni attinenti alle titolarità effettive dovranno essere comunicate al registro dei Te entro 60 giorni dal provvedimento del Mise. Va ricordato che il mancato invio dei dati determina le sanzioni di cui all’art. 2630 cc in capo agli amministratori della società o ente.

Le due sezioni del registro. I dati dovranno essere comunicati in due diverse sezioni del registro in relazione alla tipologia di società, ente o trust, oggetto della segnalazione. Nel dettaglio sono previste due sezioni:

1) Sezione autonoma. L’apposita sezione del registro delle imprese contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico, nei termini e alle condizioni di cui all’articolo 21, comma 2 del decreto antiriciclaggio.

2) Sezione speciale. L’apposita sezione speciale del registro delle imprese recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e ai soggetti privati per i quali la titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata (art, 21, comma 4 lett e-bis).

Le variazioni e la conferma dei dati. Le società, gli enti e i trust, con le medesime modalità ivi previste, dovranno comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione (comma 3). Le società, gli enti e i trust provvedono a confermare annualmente, i dati e le informazioni, comunicati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Per le società e gli enti di nuova costituzione la comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla iscrizione al relativo registro (art. 3, c. 7).

La comunicazione della difformità delle informazioni. In sintonia con l’art. 21 comma 5, lett. e-bis del dlgs. 231/07, il decreto interministeriale prevede che i soggetti obbligati (banche, professionisti, poste italiane spa, e in generale tutti i soggetti previsti dall’art. 3 del dlgs 231/07) segnalino tempestivamente alle competenti camere di commercio eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute con la consultazione della sezione autonoma o speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica antiriciclaggio. Una funzione di estremo rilievo (e che sottopone il segnalante ad anonimato) è quella finalizzata a individuare situazioni di opacità o false comunicazioni dei dati risultanti e trascritti nel registro dei titolari effettivi rispetto a quelli che emergono nell’ambito delle adeguate verifiche.

Tutti alla cassa per l’accesso
Anche i soggetti obbligati alla adeguata verifica dovranno pagare i diritti di segreteria per accedere alle informazioni contenute nel registro dei titolari effettivi. Idonei diritti saranno richiesti anche a chi per la prima volta comunicherà i dati al registro e per tutte le successive variazioni e conferme.

È quanto prevede l’art. 8 del decreto Mef-Mise n. 55, che regolamenta i diritti di segreteria per gli accessi e il rilascio di copie e certificati.

Un’attesa durata 5 anni. Il registro dei titolari effettivi era previsto nella direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), recepita dal nostro legislatore attraverso il dlgs 25/5/2017 n. 90. Da allora (sette anni fa) tutti gli stati europei hanno provveduto a istituire tale registro. Di fatto, a fine 2021, l’Italia, era in compagnia solo dell’Ungheria e della Lituania. Infatti, nell’ultimo semestre 2020 vi ha provveduto anche la Romania (che in tabella risultava fra i non ottemperanti).

Tale ritardo, peraltro, ha creato alcuni problemi al nostro paese fino a oggi impossibilitato, per esempio, a partecipare al sistema di interconnessione tra i registri centrali dei beneficial owner, il cui regolamento (regolamento di esecuzione n. 369/2021) è entrato in vigore fra gli stati membri lo scorso 22 marzo 2021.

Il regolamento ha istituito, infatti, un registro generale denominato Bris (acronimo di Business registers interconnection system) il quale, attraverso una interconnessione tra i registri delle imprese nazionali, fornisce un pubblico accesso a tutti gli stati membri alle informazioni relative alla titolarità effettiva in ogni stato. Ora il registro sta per nascere, ma come si vedrà, pur risultando accessibile a tutti, non lo sarà liberamente.

L’accesso delle autorità. Ai sensi dell’art. 5, l’accesso ai dati del registro sulla titolarità effettiva è ammesso anche alle autorità di cui all’art. 21, comma 2, a) b) c) e comma 4 a) b) e c).

Trattasi di Mef, autorità di vigilanza di settore, Uif, Dia, Guardia di finanza (Nspv), Direzione nazionale antimafia, Autorità giudiziaria, e autorità preposte al contrasto all’evasione (secondo limiti di un futuro decreto).

Si prevede inoltre, come si chiarisce nella relazione di accompagnamento, che ai fini dell’accesso da parte delle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale (in linea con quanto previsto dall’art. 21 comma 2 lett. d) e comma 4, lett. c) del dlgs 231/07), onde garantire il perseguimento di tale finalità, le medesime autorità trasmettano alla Cciaa competente, attraverso il sistema informatico del gestore, un’autodichiarazione con cui dichiarano che l’accesso alla sezione autonoma o alla sezione speciale del registro avviene per le sole finalità di contrasto dell’evasione fiscale. Le specifiche modalità tecniche e operative di accesso delle autorità, sia alla sezione autonoma che a quella speciale, saranno disciplinate da apposite convenzioni stipulate fra le autorità stesse e Unioncamere.

L’accesso dei soggetti obbligati. I soggetti obbligati (banche, sim, sicav, professionisti, e così via), tenuti ai sensi dell’art. 3 del decreto ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica, potranno accedere alla sezione autonoma del registro (dedicata alle società e gli enti) e alla sezione speciale (dedicata ai trust).

L’accesso dei soggetti obbligati avverrà, secondo l’art. 6 del decreto, previo accreditamento degli stessi, subordinato ad apposita richiesta alla camera di commercio territorialmente competente. L’accreditamento è comunicato al soggetto obbligato richiedente attraverso posta certificata e avrà validità biennale.

L’accesso al pubblico. Anche il pubblico, ai sensi dell’art. 7 potrà accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica privata, presenti nella sezione autonoma del registro, e dei trust ed istituti affini, iscritti nella sezione speciale.

Tale accesso, tuttavia, può essere condizionato dall’indicazione di circostanze eccezionali (esposizione del titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto estorsione, molestia, violenza o intimidazione o quando il titolare effettivo sia una persona incapace o minore di età), casi in cui la richiesta di accesso sulla titolarità effettiva è trasmessa al contro interessato il quale, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare opposizione motivata avverso l’accesso stesso.

I diritti di segreteria. Come hanno scelto di fare alcuni stati europei (si veda l’elenco nella tabella in pagina sulle opzioni dei vari stati) l’accesso al registro in Italia non è gratuito.

Con apposito decreto del Mise di concerto con il Mef saranno individuati (e successivamente modificati e aggiornati) le voci e gli importi dei diritti di segreteria che le camere di commercio chiederanno agli utilizzatori del registro.

A riguardo va rilevato che sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria tutti i rapporti con il registro, ossia le seguenti operazioni:

a) comunicazione, variazione e conferma di dati e informazioni;

b) accesso da parte dei soggetti obbligati,

c) accesso da parte del pubblico;

d) accesso di qualunque persona fisica o giuridica, comprese quelle portatrici di interessi diffusi.

Fonte:
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