Ai fini del regime di franchigia, i valori delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi sono espressi in euro, salvo che per gli stati membri che non hanno aderito alla moneta unica, e sono costituiti dagli importi che rilevano per la determinazione del volume d’affari agli stessi fini, indicati nell’art. 288 della direttiva Iva. Gli stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che i valori siano espressi nelle rispettive valute nazionali. Se le cessioni e prestazioni sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo utilizza il tasso di cambio del primo giorno dell’anno civile pubblicato dalla Bce o, in mancanza di pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

Secondo l’art. 288 della direttiva Iva, come modificato dalla direttiva 285 del 2020 e successivamente dalla recentissima direttiva 542 del 2022, il volume d’affari annuo cui si fa riferimento per l’applicazione della franchigia, è costituito dai seguenti importi al netto dell’Iva:

a) l’importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che sarebbero soggette a imposizione se effettuate da un soggetto passivo che non beneficia della franchigia;

b) l’importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell’Iva «a monte», di cui all’articolo 98, paragrafo 2, o all’articolo 105-bis della direttiva Iva;

c) l’importo delle operazioni esenti di cui agli artt. da 146 a 149 ed agli artt. 151, 152 e 153 (esportazioni ed operazioni assimilate);

d) l’importo delle operazioni esenti di cui all’art. 138, ossia delle cessioni intracomunitarie ed assimilate, nei limiti in cui tale esenzione è applicabile agli operatori in regime di franchigia (si ricorda, al riguardo, che l’esenzione non è applicabile alle cessioni intracomunitarie poste in essere da soggetti che si avvalgono di detto regime);

e) l’importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie. In merito al carattere di accessorietà delle operazioni immobiliari, ai fini della determinazione del fatturato da prendere in considerazione per l’accesso al regime di franchigia, si veda la sentenza della Corte di giustizia Ue del 9 luglio 2020, C-716/18.

Non si tiene conto nel volume d’affari delle cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali.
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