La Corte di Cassazione (ordinanza del 17 marzo 2022 n. 8701) interviene in un caso di denuncia di sinistro oltre il termine stabilito in polizza

Di Bianca Pascotto

E’ senz’altro importante denunciare al nostro assicuratore il sinistro entro il termine prescritto in polizza, anzi, è un obbligo imposto in primis dall’articolo 1913 del codice civile e, in seconda battuta, dalle clausole contrattuali che abbiamo accettato sottoscrivendo la polizza.

Le conseguenze dell’omesso avviso di sinistro, però, possono non essere così gravose per lo smemorato assicurato, nonostante le condizioni di polizza normalmente prevedano la decadenza dal diritto all’indennizzo ove il sinistro sia stato denunciato oltre i termini prescritti.

La Corte di Cassazione, dopo la sentenza n. 24210/2019, è tornata sul punto, affermando come il precetto pattizio nulla può contro la previsione codicistica, con salvezza, almeno in parte, dell’indennizzo dovuto all’assicurato.

IL FATTO

Carletto, giovanissimo calciatore, durante una partita di categoria si infortuna, procurandosi la rottura del menisco.

Avendo aderito, quale tesserato, alla copertura assicurativa contratta dalla FIGC con INA Assitalia, chiede l’indennizzo per il tramite dei suoi genitori. Il sinistro viene respinto perchè denunciato oltre i 60 giorni contemplati dalle condizioni generali della polizza infortuni, con conseguente decadenza dalla copertura prevista dall’art. 27 delle C.G.C. quale sanzione per l’omesso tempestivo avviso.

Si controverte dapprima avanti il Giudice di Pace di Roma che respinge la domanda attorea e uguale sorte ottiene il gravame interposto avanti il Tribunale di Roma in fase di appello.

Quest’ultimo osserva, in particolare, che la clausola decadenziale di cui alle condizioni di polizza deve ritenersi valida ed applicabile, giacché l’art. 27 della C.G.C. prevedeva un termine di denuncia maggiore rispetto all’art. 1913 c.c. quale favor a benefico dell’assicurato e la stessa condizione era stata approvata per iscritto, il che escludeva ogni ipotesi di vessatorietà.

La vicenda approda avanti il Supremo Collegio.

LA SOLUZIONE

Carletto impugna la decisione contestando che la tardiva denuncia produca quale conseguenza la decadenza dalla garanzia assicurativa.

A suo dire il ritardato avviso di sinistro determina la perdita dell’indennizzo solo nel caso in cui vi sia una omissione dolosa dell’assicurato, come prevede l’art. 1915 comma 1 c.c., ma giammai detta gravosa sanzione può trovare applicazione nel caso in cui non trattasi di dolo ma di semplice colpa, condizione quest’ultima che legittima la riduzione dell’indennizzo ai sensi del comma 2 de medesimo articolo.

Per il ricorrente, nella fattispecie concreta, le norme del codice civile che regolano gli obblighi di avviso di sinistro devono ritenersi prevalenti sulle condizioni contrattuali di polizza, perché sono disposizioni inderogabili ai sensi dell’art. 1932 c.c., salvo loro modifica in senso più favorevole all’assicurato, circostanza quest’ultima che non può essere rappresentata dalla clausola di decadenza prevista dalla polizza assicurativa..

Il motivo coglie nel segno e la Corte lo accoglie, precisando che l’inadempienza dell’assicurato all’obbligo di denunciare il sinistro ex art. 1913 c.c. produce due ben distinte conseguenze a seconda dell’atteggiamento soggettivo dell’assicurato:

1) se trattasi di omissione dolosa l’indennizzo non viene erogato (comma 1 art. 1915 c.c);
2) se trattasi di omissione colposa l’indennizzo si riduce (comma 2 art. 1915 c.c.).

Nel caso di specie non si è mai contestato il dolo di Carletto nel denunciare tardivamente il sinistro, dolo che era onere dell’INA Assitalia dimostrare, dunque non sussiste ragione alcuna per negare l’indennizzo perché la condotta di Carletto deve essere ricondotta in senso al concetto di colpa previsto dal secondo comma dell’art. 1915 c.c..

L’errore in cui è incappato il Tribunale è stato quello di ritenere applicabile la clausola di decadenza prevista nelle condizioni generali di polizza, anziché l’art. 1915 comma 2 c.c., non ravvisando che quest’ultimo è norma inderogabile – come espressamente previsto dall’art. 1932 c.c. – se non in senso più favorevole all’assicurato.

La Corte cassa quindi con rinvio.

A dire il vero il Tribunale si era rappresentato il problema della inderogabilità ex art. 1932 c.c., ma lo aveva erroneamente circoscritto al computo del termine per la denuncia, piuttosto che alle conseguenze dell’omesso avviso del sinistro.

Il Tribunale, infatti richiama, espressamente l’art. 1913 c.c. ma non l’art. 1915 c.c.: solo quest’ultimo beneficia dell’inderogabilità prevista dall’art. 1932 c.c., mentre il primo ne è del tutto privo.

denuncia di sinistro

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