RCA: in attesa che il legislatore modifichi l’art. 122 cod. ass., una nuova sentenza di merito segue l’evoluzione avviata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con una nota di nostalgia

di Bianca Pascotto

Dopo la pronuncia della Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervenuta nel luglio dello scorso anno (n. 21983/2021), si sono definitivamente aperte le porte, anzi i portoni, all’applicazione della garanzia RCA in tutti i casi di sinistri avvenuti in luogo privato senza distinzione alcuna, tant’è che numerosi sono gli interrogativi sull’evoluzione e soprattutto sul costo delle polizze assicurative che ora devono allargare il campo di tutela e la platea dei beneficiari.

Il legislatore non è ancora intervenuto a modificare l’art. 122 cod. ass. che delimita l’ambito dell’obbligo assicurativo per l’RCA ma sappiamo, senza pericolo di smentita, che lo stesso è sempre all’affannosa rincorsa dell’evoluzione giurisprudenziale, quindi confidiamo che prima o poi si attiverà in adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite e della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che da tempo si pronuncia per la tutela di tutte le vittime da incidente stradale.

Una recente sentenza di merito[1] è intervenuta su un tragico caso di incidente verificatosi in un cantiere edile ed ha affrontato il tema, con uno sguardo però rivolto al passato.

IL FATTO: sinistro verificatosi in un cantiere privato causato da mezzo privo di copertura RCA

Tizio, operaio in un cantiere edile, viene travolto ed investito da un escavatore Caterpillar – privo di assicurazione RCA – il cui conducente, nell’eseguire una retromarcia durante lavori di movimentazione terra, non s’avvedeva della presenza di Tizio e purtroppo lo schiacciava cagionandone il decesso.

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