TELEMARKETING /LA BEFFA DEL NUOVO REGISTRO OPPOSIZIONI AL VIA ENTRO LUGLIO
di Antonio Ciccia Messina
Rischio valanga di telefonate commerciali sui cellulari. È l’effetto beffa che potrebbe derivare da una lettura delle norme sul nuovo registro delle opposizioni al telemarketing (RPO), che farà il suo debutto entro il 31 luglio 2022. La novità più esaltata delle disposizioni della legge 5/2018 potrebbe, dunque, trasformarsi in un boomerang per gli utenti, se non si disinnesca una interpretazione suggestiva, che sfrutta alcune incertezze nella formulazione delle norme. Da un lato abbiamo la tanto attesa estensione ai numeri di cellulare della possibilità di iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni (RPO): questo significa che i numeri iscritti non possono essere chiamati per scopi di telemarketing, vendite dirette e ricerche di mercato. Dall’altro lato, però, si potrebbe intendere che se il numero di cellulare non è iscritto nel RPO, allora, in virtù della disciplina del RPO, il numero mobile si potrebbe chiamare, anche se il titolare dell’utenza mobile non ha espresso alcun preventivo consenso. Questo secondo profilo, peraltro, vanificherebbe le tutele e stravolgerebbe le finalità della legge 5/2018. Si consideri, tra l’altro, che non vi sono chiare e esplicite prese di posizione contrarie neppure nel DPR 26/2022 (cioè il nuovo regolamento del RPO), nel quale si legge, anzi, che lo stesso si applica a tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili. Da ciò deriverebbe la regola per cui se il numero di cellulare è iscritto non si può chiamare. Il problema che sta sollevando le discussioni tra gli operatori del settore riguarda, però, i numeri di cellulare che non saranno iscritti nel RPO. Ci si chiede, così, se, per analogia con i numeri fissi, la mancata iscrizione del numero di cellulare autorizzi le chiamate di telemarketing senza consenso verso lo stesso. In sostanza, ci si chiede se, con l’estensione della disciplina del RPO alle utenze mobili, qualunque numero di telefono fisso o mobile non iscritto nel RPO, possa essere liberamente contattato da operatori umani del call center senza bisogno di un previo espresso consenso da parte dell’utente (se e in quanto appunto non iscritto nel RPO). A sbarrare la strada a questo esito paradossale è, però, una lettura sistematica della legge 5/2018 e del DPR 26/2022 confrontati con gli articoli 129 e 130 del Codice della privacy. L’interpretazione più rispettosa delle garanzie di tutela dell’utente sottolinea che il regime del RPO è una deroga alla disciplina degli elenchi pubblici dei numeri di telefono e, pertanto, il presupposto del regime del RPO è che un numero sia iscritto in un elenco pubblico (articolo 129 codice privacy). Se non c’è una precedente iscrizione in un pubblico elenco (come avviene per i cellulari), ci vuole sempre il consenso preventivo (primo comma dell’articolo 130 codice privacy). Peraltro, anche i numeri non inseriti nell’elenco possono essere iscritti nel RPO, ma ciò solo per godere delle tutele (ad esempio revoca “tabula rasa” di tutti i consensi precedentemente rilasciati a singoli operatori commerciali); la possibilità di iscrizione dei cellulari nel RPO, invece, non può certo provocare un deterioramento delle tutele, come l’abrogazione implicita della regola del consenso preventivo. Si tratta, comunque, quello del marketing, di un settore dalle possibili sorprese: di recente il Garante privacy del Belgio (provvedimento 32/2022, si veda ItaliaOggi del 22/4/2022) ha aperto alle e-mail commerciali senza consenso, addirittura quale applicazione del Gdpr.
Fonte: